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Asilo e protezione · Spiegazione

L'accoglienza dei richiedenti asilo

Chi chiede asilo e non ha mezzi ha diritto a un posto dove stare, mangiare, curarsi e capire che cosa gli succede, per tutto il tempo della procedura: è la direttiva accoglienza, attuata dal decreto 142 del 2015. Il sistema italiano ha tre livelli e molte facce — dai grandi centri governativi ai piccoli appartamenti dei Comuni — e regole precise su chi entra, che cosa riceve e come si perde il posto. Questa pagina le spiega, con ciò che il decreto Cutro del 2023 ha tolto e ciò che il Patto del 2026 ha cambiato.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. «Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza» (art. 14, comma 1, D.Lgs. 142/2015); la Prefettura valuta i mezzi «con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale» (comma 3: 7.101,12 € nel 2026). Nell'attesa della formalizzazione c'è la prima accoglienza.
  2. Tre livelli: i centri governativi di prima accoglienza e i punti di crisi (art. 9); i CAS, «strutture temporanee» delle Prefetture attivate quando i posti mancano (art. 11), che ospitano in realtà la maggioranza; il SAI dei Comuni (Sistema di accoglienza e integrazione), riservato dal 2023 ai titolari di protezione, ai minori non accompagnati e ai richiedenti vulnerabili (art. 9, comma 1-bis).
  3. Nei centri e nei CAS sono garantite «le prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale» (art. 10, comma 1); il DL 20/2023 ha tolto dai CAS i corsi di italiano, l'orientamento legale e l'assistenza psicologica, che restano nel SAI. Il «pocket money» è di 2,50 € al giorno.
  4. Regole: «è consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne… con obbligo di rientro nelle ore notturne»; il Prefetto può autorizzare allontanamenti «per rilevanti motivi personali» (art. 10, comma 2). Il centro è il domicilio per le notifiche (art. 5, comma 2).
  5. L'accoglienza dura «per la durata del procedimento di esame… e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione», e durante il ricorso finché si è autorizzati a rimanere (art. 14, comma 4). È revocata per abbandono o mancata presentazione, assenza al colloquio, domanda reiterata, mezzi economici (art. 23, comma 1); per violazioni gravi delle regole scattano esclusioni temporanee dai servizi o dal pocket money, non la revoca (comma 2).

Chi ha diritto

L'accoglienza è un diritto del richiedente povero, non di ogni richiedente: «il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza» (art. 14, comma 1). Al momento della domanda il richiedente «dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi… è effettuata dalla prefettura… con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale» (comma 3): chi ha un reddito o risparmi sopra quella soglia — o un lavoro dopo i novanta giorni con uno stipendio pieno — perde il diritto o deve contribuire, e la Prefettura può accertare «la disponibilità… di mezzi economici sufficienti» e revocare (art. 23, comma 1, lett. d). Il diritto nasce con la formalizzazione (il documento validato); prima, tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione, la persona è ospitata nella prima accoglienza (punti di crisi, centri governativi) «per le esigenze di accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica» (art. 9, comma 1). Il richiedente in procedura di frontiera è trattenuto o sottoposto a misure alternative, non accolto (La procedura di frontiera). Chi presenta una domanda reiterata non ha l'accoglienza (art. 23, comma 1, lett. c). I minori non accompagnati hanno un sistema proprio, nel SAI e nelle strutture dei Comuni (I minori richiedenti asilo). I titolari di protezione già riconosciuta accedono al SAI per un periodo di integrazione, se c'è posto.

Dove: i tre livelli

Prima accoglienza. «Lo straniero è accolto nei centri governativi di accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno» (art. 9, comma 1): i punti di crisi (hotspot) per chi sbarca, i centri governativi (ex CARA e CDA: Bari, Brindisi, Crotone, Foggia, Gradisca, Mineo chiuso, Caltanissetta, Messina…) da centinaia di posti, gestiti da enti con appalto della Prefettura, «tenendo conto… delle esigenze di contenimento della capienza massima». «Il prefetto, informato il sindaco…, invia il richiedente nelle strutture» (comma 4), e il trasferimento tra regioni segue il piano nazionale di riparto (le quote per regione decise dal Tavolo di coordinamento, art. 16). CAS. «Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri…, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto… in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute» (art. 11, comma 1): i Centri di accoglienza straordinaria — alberghi dismessi, appartamenti, ex caserme, gestiti da cooperative, associazioni e imprese con appalti delle Prefetture — nati come eccezione sono da anni la regola, con la maggioranza delle persone accolte (circa due terzi); il Prefetto può derogare ai limiti di capienza «nella misura non superiore al doppio dei posti» (comma 2). SAI. Il Sistema di accoglienza e integrazione (ex SPRAR, ex SIPROIMI) è la rete dei Comuni finanziata dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo: piccoli numeri, appartamenti, progetti di integrazione (italiano, formazione, lavoro, casa), operatori legali; dal DL 20/2023 è riservato ai titolari di protezione, ai minori non accompagnati e ai richiedenti «che si trovano in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17» — i vulnerabili — «nel limite dei posti disponibili» (art. 9, comma 1-bis); il richiedente ordinario non vi accede più. Le presenze complessive nel sistema sono state nell'ordine dei 130-140 mila nel 2023-2025 (dati del Ministero dell'Interno) e sono in calo con gli arrivi del 2026.

Che cosa spetta

Nei centri governativi e nei CAS «devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza… Sono altresì erogati…, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari…, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze» (art. 10, comma 1). In concreto: il posto letto, tre pasti (o i generi alimentari negli appartamenti), i prodotti per l'igiene, il vestiario, la scheda telefonica all'arrivo, il pocket money di 2,50 € al giorno (fino a 7,50 € per famiglia), l'iscrizione al SSN e l'accompagnamento sanitario, il mediatore, l'assistente sociale, l'informazione sulla procedura tramite il gestore e gli enti convenzionati. Il DL 20/2023 (Cutro) ha modificato la norma togliendo dai centri e dai CAS «l'insegnamento della lingua italiana, l'orientamento legale e l'assistenza psicologica» che il testo del 2015 prevedeva: nei CAS i corsi di italiano e l'operatore legale non sono più obbligatori nel capitolato (molti gestori li mantengono con fondi propri o del terzo settore), e restano nel SAI; la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata sulla compatibilità con la direttiva 2013/33 (e con la nuova direttiva 2024/1346, applicabile dal 12 giugno 2026, che impone corsi di lingua e accesso all'informazione legale). Il richiedente non paga nulla finché è senza mezzi; chi lavora contribuisce alle spese secondo il capitolato o esce dall'accoglienza. Le famiglie restano unite (coniugi e parenti di primo grado); le donne sole e i vulnerabili (art. 17: minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori soli, vittime di tratta, malati gravi, persone con disturbi mentali, vittime di torture, stupri o violenze gravi, vittime di mutilazioni genitali) hanno diritto a strutture e servizi adeguati e all'accesso al SAI; la verifica delle vulnerabilità è fatta all'ingresso e in corso di accoglienza (art. 17, comma 3).

Le regole e il domicilio

«È consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne…, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda» (art. 10, comma 2): il centro non è un luogo di trattenimento, ma l'assenza notturna non autorizzata è abbandono. «È assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela…, con i ministri di culto, nonché con gli avvocati e i familiari» (comma 3), e l'accesso di giornalisti e parlamentari secondo le regole del Ministero. Il gestore adotta un regolamento interno (orari, pulizie, divieti); il richiedente lo firma all'ingresso e le violazioni gravi o ripetute portano alle misure dell'art. 23, comma 2. Il domicilio: «per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture…, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda» (art. 5, comma 2): la convocazione della Commissione e la decisione arrivano al centro, e il gestore deve consegnarle; chi esce dall'accoglienza comunica il nuovo domicilio alla Questura, altrimenti le notifiche al vecchio indirizzo valgono e i termini decorrono (Il ricorso). Il richiedente accolto può iscriversi all'anagrafe del Comune del centro (Corte cost. 186/2020), con la carta d'identità. Il Prefetto può anche fissare un luogo di residenza o un'area dove circolare (art. 5, comma 4), raramente usato.

Quanto dura e come si perde

«Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale… e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. … In caso di ricorso giurisdizionale…, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza… per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale» (art. 14, comma 4): con il ricorso sospensivo si resta nel centro fino alla decisione del tribunale; con il ricorso senza effetto sospensivo automatico si resta «fino alla decisione sull'istanza di sospensione». Dopo il riconoscimento della protezione il titolare passa al SAI (se c'è posto) per sei mesi prorogabili, o esce. La revoca: «il prefetto…, con proprio motivato decreto, [dispone] la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura…; b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda; c) presentazione di una domanda reiterata…; d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti» (art. 23, comma 1). L'abbandono è il caso più frequente: chi esce senza avvisare perde il posto, e «se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente…, il prefetto… dispone… l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali» (comma 3). Fino al 2023 la violazione grave delle regole del centro era motivo di revoca; la Corte di giustizia (Haqbin, C-233/18, 2019) ha stabilito che la direttiva non consente di togliere vitto e alloggio come sanzione, e il DL 20/2023 ha riscritto il comma 2: «nei casi di violazione grave o ripetuta… delle regole della struttura…, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura…, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure: a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore…; b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi…, ad eccezione dell'accoglienza materiale; c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori», con decisioni «adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità… e… motivate» (commi 2 e 2-bis). Il decreto di revoca o riduzione è un atto del Prefetto e si impugna al TAR entro sessanta giorni, con il patrocinio a spese dello Stato; la giurisprudenza annulla le revoche non motivate, quelle per assenze brevi giustificate, quelle che ignorano la vulnerabilità.

Lavoro, contributo, uscita

Dopo novanta giorni dalla formalizzazione il richiedente lavora (I documenti del richiedente); il lavoro non fa perdere automaticamente l'accoglienza, ma il reddito conta: se supera l'assegno sociale la Prefettura può revocare per «disponibilità… di mezzi economici sufficienti», e molti capitolati prevedono un contributo alle spese proporzionale. In pratica i gestori tolerano il lavoro precario e i tirocini, e la revoca colpisce chi ha un contratto stabile; chi trova casa esce e comunica il domicilio. I richiedenti che vivono fuori dall'accoglienza (presso parenti, amici, in affitto) non ricevono sussidi in denaro — l'Italia non ha un assegno per i richiedenti fuori dai centri — ma hanno il SSN, il lavoro dopo novanta giorni, la scuola; possono chiedere di entrare in accoglienza in qualunque momento se perdono i mezzi, «nel limite dei posti». Il richiedente che ottiene la protezione ha sei mesi (prorogabili) nel SAI per l'integrazione e poi esce con il permesso, il lavoro e i diritti dei titolari (Il permesso per asilo e sussidiaria); chi riceve il diniego definitivo esce con l'obbligo di lasciare l'Italia.

Fonti

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, artt. 5, 9 (commi 1, 1-bis, 2, 4), 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, come modificati dal DL 113/2018, DL 130/2020, DL 20/2023 e DL 100/2026; DL 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies (SAI); direttiva 2013/33/UE e direttiva (UE) 2024/1346 (accoglienza); DM Interno 18 novembre 2019 e successivi (schema di capitolato); Corte di giustizia UE, Haqbin (C-233/18, 12 novembre 2019); Corte cost., sent. 186/2020; Ministero dell'Interno, cruscotto e dati sulle presenze in accoglienza; INPS, circ. 153/2025 (assegno sociale 2026). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.