Orientarsi · Il 2026 alla frontiera
Schengen, EES ed ETIAS: entrare in Italia nel 2026
Dal 10 aprile 2026 ogni ingresso e ogni uscita di un cittadino non europeo dall'area Schengen è registrato in una banca dati con foto e impronte, e il timbro sul passaporto non esiste più. L'autorizzazione preventiva ETIAS, annunciata per la fine del 2026, è stata rinviata. Questa pagina spiega che cosa vede il poliziotto di frontiera, come si contano i novanta giorni e che cosa cambia per chi ha un visto, un permesso o niente.
In breve
- L'Italia fa parte dell'area Schengen: alle frontiere interne (con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia) i controlli sistematici sono aboliti, salvo reintroduzioni temporanee; alle frontiere esterne (aeroporti, porti) il Codice frontiere Schengen (reg. 2016/399) fissa le condizioni d'ingresso uguali per tutti gli Stati.
- L'EES (Entry/Exit System, reg. 2017/2226) è partito il 12 ottobre 2025 e dal 10 aprile 2026 è a regime in tutti i valichi esterni: registra nome, documento, foto e impronte di ogni cittadino di Paese terzo che entra per un soggiorno breve, con data e luogo di ingresso e di uscita. Il timbro sul passaporto è sostituito dal registro.
- Il conteggio dei 90 giorni su 180 lo fa il sistema, e chi sfora compare in una lista di overstayer visibile in tutta l'area.
- L'ETIAS (reg. 2018/1240), l'autorizzazione on line a pagamento per chi entra senza visto, era annunciata per l'ultimo trimestre 2026: nell'estate 2026 la data è stata tolta dal sito ufficiale e il rinvio al 2027 è quello che le agenzie europee lasciano intendere. Fino all'avvio non serve nulla.
- Chi ha un permesso di soggiorno italiano o un visto nazionale non è registrato nell'EES come viaggiatore di breve durata e non avrà bisogno dell'ETIAS.
Schengen: una frontiera sola
L'Italia applica la Convenzione di Schengen dal 1997. In pratica: chi entra in Italia da un aeroporto o da un porto attraversa una frontiera esterna dell'area, con i controlli del Codice frontiere Schengen (regolamento (UE) 2016/399): documento di viaggio valido, visto se richiesto, giustificazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno, mezzi di sussistenza, assenza di segnalazioni nel SIS e di minaccia per l'ordine pubblico (art. 6). Chi entra dalla Francia o dalla Slovenia attraversa una frontiera interna, dove i controlli sistematici non ci sono, salvo quando uno Stato li reintroduce per un periodo limitato, come l'Italia ha fatto al confine sloveno dall'ottobre 2023 e come diversi Stati hanno fatto negli anni successivi. Il visto Schengen uniforme e il permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato valgono per circolare negli altri fino a novanta giorni su centottanta (art. 21 della Convenzione di applicazione), ma non per stabilirsi: per restare in un altro Paese oltre i novanta giorni serve un titolo di quel Paese (Viaggiare con il permesso).
Il respingimento alla frontiera esterna segue il modulo uniforme del Codice e le regole dell'art. 10 TUI (Al confine); la dichiarazione di presenza per chi entra senza visto da un altro Stato Schengen resta un obbligo italiano (L. 68/2007), anche se l'EES ne ha ridotto il senso.
EES: il registro al posto del timbro
Il sistema di ingressi/uscite è la banca dati europea che registra, per ogni cittadino di Paese terzo ammesso per un soggiorno breve (fino a novanta giorni su centottanta), i dati del documento, l'immagine del volto, quattro impronte digitali per chi non ha il visto (le impronte dei titolari di visto sono già nel VIS), la data e il luogo di ogni ingresso e uscita e gli eventuali respingimenti. È stato avviato il 12 ottobre 2025 con un'introduzione progressiva e, secondo la Commissione europea, è «pienamente operativo» in tutti i valichi di frontiera esterni dal 10 aprile 2026. I timbri sul passaporto non si mettono più: il registro li sostituisce, e alla prima registrazione il controllo dura più a lungo perché si raccolgono i dati biometrici. I dati restano nel sistema tre anni dopo l'ultima uscita (cinque per chi non è uscito).
Tre conseguenze per il lettore di questo sito. Il conteggio dei novanta giorni è automatico: il sistema calcola i giorni di presenza in tutta l'area e segnala chi ha superato il limite; il turista che «dimenticava» un soggiorno di quattro mesi in Spagna non può più dimenticarlo, perché lo ricorda il sistema (Serve il visto? I 90 giorni su 180). L'overstay è registrato: chi resta oltre entra nella lista degli overstayer, consultabile dalle polizie di tutta l'area, e ne porta le conseguenze al prossimo visto o al prossimo ingresso (Overstay). La storia dei viaggi è verificabile: alle domande di visto, di permesso e in tribunale la data esatta di un ingresso o di un'uscita non è più una questione di timbri illeggibili.
Non sono registrati nell'EES come viaggiatori di breve durata i titolari di permesso di soggiorno o di visto nazionale di uno Stato Schengen, i familiari di cittadini dell'Unione che hanno la carta di soggiorno, i cittadini di Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano, i titolari di passaporto diplomatico in alcune situazioni: la lista delle esenzioni è quella dell'art. 2 del regolamento e la Commissione l'ha ribadita in una nota del luglio 2026. A chi ha un permesso italiano la polizia di frontiera continua invece ad apporre sul passaporto il timbro con la data di ingresso o di uscita (art. 4, comma 1-quater, TUI): è l'unico caso in cui il timbro sopravvive. Chi ha un permesso italiano e viaggia in Europa non deve quindi «uscire e rientrare» per azzerare nessun conteggio: il conteggio non lo riguarda. Chi ha la ricevuta e aspetta il permesso, invece, non ha un titolo Schengen ed è registrato al rientro come chiunque: è uno dei motivi per cui il rientro è ammesso solo dal Paese d'origine (La ricevuta).
ETIAS: l'autorizzazione che non c'è ancora
L'ETIAS (European Travel Information and Authorisation System, regolamento (UE) 2018/1240) è l'autorizzazione preventiva che i cittadini dei Paesi esenti da visto dovranno chiedere on line prima di partire, con un modulo, una verifica nelle banche dati e un costo che il regolamento aveva fissato in 7 euro e che nel 2025 è stato portato a 20 euro; varrà tre anni o fino alla scadenza del passaporto e non garantirà l'ingresso, che resta deciso alla frontiera. Il Consiglio l'aveva annunciato per l'ultimo trimestre 2026, subito dopo l'EES a regime. Nell'estate 2026 la data è scomparsa dal sito ufficiale dell'Unione e le notizie provenienti dall'agenzia eu-LISA, che lo costruisce, indicano che un avvio nel 2026 non è più realistico e che il calendario sarà rifissato, con il 2027 come esito probabile. Quando partirà, il regolamento prevede un periodo transitorio di almeno sei mesi in cui nessuno sarà respinto per la sola mancanza dell'autorizzazione, seguito da un periodo di tolleranza per chi entra per la prima volta.
Fino ad allora chi entra senza visto continua a presentarsi con il solo passaporto; chi ha un visto o un permesso non sarà mai soggetto all'ETIAS. Questa pagina sarà aggiornata quando la data sarà fissata; il calendario la riporta.
Le altre banche dati che la frontiera consulta
Il poliziotto alla frontiera esterna interroga, oltre all'EES, il SIS (Sistema d'informazione Schengen: segnalazioni di divieto d'ingresso dopo un'espulsione, persone ricercate, documenti rubati), il VIS (i visti rilasciati e rifiutati), le banche dati di Interpol e, per chi chiede protezione o viene rintracciato all'attraversamento irregolare, l'Eurodac (impronte dei richiedenti asilo e degli irregolari, dal 2026 con il nuovo regolamento 2024/1358). Dal 12 giugno 2026 chi attraversa irregolarmente la frontiera esterna o è soccorso in mare passa inoltre per gli accertamenti del regolamento 2024/1356 — identità, sicurezza, salute, vulnerabilità — nei punti di crisi, senza che l'accesso a quei luoghi valga come autorizzazione all'ingresso (art. 10-ter TUI come modificato dal DL 100/2026). Tutto in Impronte, Eurodac, accertamenti alla frontiera e in Il Patto europeo.
Che cosa fare, in pratica
- Se entri senza visto: conta i giorni con lo strumento di calcolo della Commissione (il «calcolatore Schengen») prima di partire, considerando tutti i soggiorni in qualunque Paese dell'area negli ultimi centottanta giorni; l'EES li conta allo stesso modo.
- Se hai un visto nazionale o un permesso: portalo con il passaporto anche ai controlli interni; alla frontiera esterna non sarai registrato come soggiornante breve.
- Se hai la sola ricevuta: leggi La ricevuta prima di prenotare qualunque volo.
- Se hai un divieto di reingresso dopo un'espulsione: il SIS lo mostra a ogni frontiera dell'area, e presentarsi è il modo peggiore di scoprirlo (Il divieto di reingresso e la cancellazione dal SIS).
Fonti
Regolamento (UE) 2016/399 (Codice frontiere Schengen), artt. 6, 8, 14; Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, art. 21; regolamento (UE) 2017/2226 (EES), artt. 2 e 34; Commissione europea, DG Migrazione e affari interni, comunicati del 30 marzo 2026 e del 10 aprile 2026 («The Entry/Exit System is fully operational») e nota del 27 luglio 2026 sulle esenzioni; regolamento (UE) 2018/1240 (ETIAS); regolamenti (UE) 2024/1356 e 2024/1358; D.Lgs. 286/1998, artt. 4, 10 e 10-ter (come modificati dal DL 100/2026); L. 68/2007. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.