Lavorare · Spiegazione
Assumere uno straniero già in Italia
Il datore che assume una persona già in Italia non ha bisogno del decreto flussi né dello Sportello unico: deve solo accertarsi che il permesso consenta il lavoro e fare gli adempimenti di qualunque assunzione. È più semplice di quanto molti credano, e più rischioso di quanto altri pensino: impiegare chi non ha un permesso valido è reato. Questa pagina elenca i permessi che consentono il lavoro, come leggerli, e che cosa fare.
In breve
- Chi ha un permesso di soggiorno che consente il lavoro subordinato può essere assunto da qualunque datore con le procedure ordinarie: comunicazione UNILAV al Centro per l'impiego entro il giorno prima, contratto, INPS/INAIL. Nessun nulla osta, nessuna quota, nessun contratto di soggiorno.
- Consentono il lavoro: lavoro subordinato e autonomo, attesa occupazione, motivi familiari, permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno di familiare di cittadino UE, asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale, casi speciali (artt. 18, 18-bis, 18-ter), calamità, assistenza minore, minore età (dai 16 anni), protezione temporanea, cure mediche per gravi patologie (in prassi), Carta blu (dopo dodici mesi anche per altri datori), ricerca, studio fino a 20 ore settimanali, richiesta asilo dopo 90 giorni dalla formalizzazione della domanda (nuovo art. 22 D.Lgs. 142/2015).
- La ricevuta della domanda di rinnovo (o di primo rilascio per lavoro, famiglia, studio…) consente il lavoro come il permesso (art. 5, comma 9-bis, TUI): si assume con la ricevuta più il vecchio permesso.
- Non consentono il lavoro: turismo, affari, visto Schengen o soggiorno breve senza visto, permesso per cure mediche di chi è entrato con il visto per cure (art. 36), permesso per motivi religiosi (solo l'attività religiosa), residenza elettiva, lavoratore stagionale con altro datore fuori dai casi dell'art. 24, richiesta asilo nei primi novanta giorni, e chi non ha alcun permesso.
- Il datore controlla il tesserino (fronte e retro: tipo di permesso, scadenza, annotazioni), ne conserva copia con il passaporto, e verifica alla scadenza che sia stata chiesta la proroga. Impiegare chi non ha permesso valido è reato: reclusione da sei mesi a tre anni e 5.000 € per lavoratore (art. 22, comma 12).
La regola
Il Testo Unico non richiede al datore che assume in Italia alcuna autorizzazione: il nulla osta e lo Sportello unico servono per far entrare chi è all'estero (art. 22, comma 2: «con uno straniero residente all'estero»). Per chi è già qui, l'unica condizione è che il suo titolo di soggiorno consenta il lavoro. «Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite» (art. 6, comma 1), e ogni tipo di permesso ha nella legge o nel regolamento la propria regola sul lavoro. L'assunzione segue il diritto del lavoro comune: contratto (con la forma scritta per il tempo determinato e le clausole previste), comunicazione obbligatoria UNILAV al Centro per l'impiego entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio (per il lavoro domestico la comunicazione all'INPS), iscrizione INPS e INAIL, applicazione del contratto collettivo, sicurezza, e — cosa che il datore spesso ignora — nessuna differenza di trattamento: la parità di trattamento con gli italiani è garantita dall'art. 2, comma 3, TUI e dalla Convenzione OIL 143. Dal 2024 non serve più il «contratto di soggiorno» allo Sportello unico per la nuova assunzione (art. 5-bis, comma 3, abrogato dal DL 145/2024): il lavoratore, al rinnovo, presenta il contratto e le buste paga (Il contratto di soggiorno).
Quali permessi consentono il lavoro
| Permesso (dicitura sul tesserino) | Lavoro subordinato | Note |
|---|---|---|
| Lavoro subordinato, lavoro autonomo, attesa occupazione | Sì | Qualunque datore e settore; l'autonomo può anche essere assunto (art. 6 c. 1) |
| Motivi familiari (art. 30), famiglia di cittadino italiano (5 anni), carta di soggiorno di familiare UE | Sì | Nessun limite (art. 30 c. 2; art. 19 D.Lgs. 30/2007) |
| Soggiornante di lungo periodo UE | Sì | Nessun limite (art. 9 c. 12); anche lungo periodo di altro Stato UE dopo l'ingresso in Italia (art. 9-bis) |
| Asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale, casi speciali (18, 18-bis, 18-ter), calamità, assistenza minore, protezione temporanea | Sì | Art. 25 D.Lgs. 251/2007; art. 32 c. 3 D.Lgs. 25/2008; artt. 18-18-ter, 20-bis, 29 c. 6 TUI |
| Cure mediche per gravi patologie (art. 19 c. 2 lett. d-bis) | Sì, in prassi | La norma non lo vieta e le Questure lo rilasciano senza l'annotazione «non consente attività lavorativa»; dal DL 20/2023 non è più convertibile in lavoro |
| Minore età, affidamento, integrazione (fino a 21 anni) | Sì, dai 16 anni | Con l'assolvimento dell'obbligo scolastico; apprendistato e tirocini |
| Carta blu UE | Sì | Primi 12 mesi solo il lavoro qualificato autorizzato; cambio datore con autorizzazione INL (art. 27-quater c. 13); poi libero |
| Ricerca (art. 27-ter), Carta blu e ICT di altri Stati (mobilità) | Limitato | Solo l'attività autorizzata; il ricercatore può insegnare; dopo la ricerca, permesso per ricerca lavoro di 12 mesi |
| Studio, formazione, tirocinio | Sì, max 20 ore/settimana | 1.040 ore l'anno (art. 14 c. 4 DPR 394); dopo la laurea conversione fuori quota |
| Richiedente asilo (documento nominativo/validato) | Sì, dopo 90 giorni dalla formalizzazione della domanda | Art. 22 D.Lgs. 142/2015 come sostituito dal DL 100/2026; il documento non è un permesso ma abilita al lavoro; non convertibile |
| Ricevuta di rinnovo o di primo rilascio | Sì | Con il vecchio permesso o il visto (art. 5 c. 9-bis); vale fino alla decisione |
| Lavoro stagionale | Solo stagionale | Stesso o altro datore stagionale entro i 9 mesi tramite SIISL (art. 24 c. 8); non per lavoro non stagionale, salvo conversione dopo 3 mesi |
| Motivi religiosi | No | Solo l'attività religiosa presso l'ente; convertibile in lavoro con i requisiti |
| Cure mediche (art. 36, visto per cure), turismo, affari, residenza elettiva, visto Schengen, esenzione da visto | No | Nessun lavoro subordinato in Italia; l'affari consente attività d'impresa senza rapporto di lavoro italiano |
| Nessun permesso, permesso scaduto senza domanda di rinnovo, permesso revocato o annullato | No | Reato per il datore (art. 22 c. 12) |
La tabella dei permessi riporta per ogni tipo la durata, il rinnovo e la conversione. In caso di dubbio sulla dicitura del tesserino il datore può chiedere al lavoratore la ricevuta o il provvedimento, e verificare sul portale della Polizia di Stato lo stato della pratica con il numero della ricevuta.
Che cosa controllare e conservare
Il datore chiede e fotocopia (o scansiona) il permesso di soggiorno — fronte e retro, dove stanno il tipo, la scadenza, le annotazioni («non consente attività lavorativa», «casi speciali», la dicitura del lavoro stagionale) — e il passaporto o documento; se il permesso è in rinnovo, la ricevuta di Poste Italiane (il cedolino con il codice) insieme al permesso scaduto o, per il primo rilascio, al visto; se il lavoratore è richiedente asilo, il documento nominativo o quello validato dalla Prefettura con la data della formalizzazione della domanda, da cui contare i novanta giorni. Il codice fiscale è necessario per l'UNILAV (e chi ha il permesso ce l'ha). Il datore non deve trattenere i documenti originali — trattenere il passaporto o il permesso di un lavoratore è un indice di sfruttamento e, se serve a costringerlo, un reato — e non deve subordinare l'assunzione a pagamenti. Alla scadenza del permesso il datore verifica che il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo (la ricevuta) — il permesso scaduto «del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo» rende l'impiego reato — e prosegue il rapporto con la ricevuta; il diniego del rinnovo, comunicato al lavoratore, fa cessare il diritto al lavoro e il datore ne è informato dal lavoratore o dalla Questura. Il licenziamento per la perdita del permesso è possibile, con il preavviso, come giustificato motivo oggettivo; se il lavoratore impugna il diniego e ottiene la sospensione, il rapporto può riprendere. Il datore che ha verificato con diligenza un documento poi risultato falso non è punibile per il reato, che richiede il dolo, ma deve dimostrare la verifica: la copia conservata è la prova.
Le conseguenze di sbagliare
«Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno…, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» (art. 22, comma 12), con gli aumenti del comma 12-bis, il costo del rimpatrio (12-ter), la maxi-sanzione amministrativa, il divieto di nulla osta per cinque anni (comma 5-bis), e per le imprese la responsabilità del D.Lgs. 231/2001 e l'esclusione dagli appalti pubblici. Il lavoratore assunto oltre i limiti del suo permesso (lo studente oltre le venti ore, lo stagionale in un altro settore) è in violazione delle condizioni del soggiorno e rischia il mancato rinnovo, mentre il datore risponde delle sanzioni per lavoro irregolare ma non del reato del comma 12 (che riguarda chi è privo di permesso). Il lavoro nero di uno straniero regolare è sanzionato come quello di un italiano (Lavoro nero e sfruttamento).
Casi frequenti
- Il lavoratore ha il permesso per studio e vuole lavorare a tempo pieno. Non può: venti ore. Può chiedere la conversione in lavoro subordinato, fuori quota, con la proposta di contratto a tempo pieno (art. 6, comma 1), e dal momento del nulla osta alla conversione lavora a tempo pieno.
- Il lavoratore ha un permesso stagionale e l'impresa non è agricola né turistica. Serve la conversione dopo tre mesi di lavoro regolare stagionale (art. 24, comma 10); prima, no.
- Il lavoratore è richiedente asilo da due mesi. Si aspetta il novantesimo giorno dalla formalizzazione; poi si assume con il documento validato; il rapporto non dà un permesso per lavoro e la legge non prevede la conversione del documento del richiedente in un permesso per lavoro ( Il documento del richiedente asilo).
- Il lavoratore ha la ricevuta ma il permesso scaduto è di un altro tipo (per esempio famiglia, in rinnovo). Si assume: la ricevuta di rinnovo di un permesso che consente il lavoro consente il lavoro.
- Il lavoratore ha un permesso di un altro Stato UE. Non consente di lavorare in Italia, salvo il lungo periodo UE di altro Stato (che deve chiedere il permesso italiano entro tre mesi, art. 9-bis), la Carta blu e l'ICT in mobilità, e i distacchi intra-UE. Il permesso tedesco o spagnolo ordinario non basta.
- Il lavoratore è cittadino UE o familiare di cittadino UE. Nessun permesso è necessario; il familiare extra-UE ha la carta di soggiorno o la ricevuta della richiesta (Cittadini UE).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 2 (comma 3), 5 (commi 8-bis, 9-bis), 5-bis, 6 (comma 1), 9 (comma 12), 9-bis, 18-18-ter, 19 (comma 2, lett. d-bis), 20-bis, 22 (commi 2, 5-bis, 11, 12, 12-bis, 12-ter), 24 (commi 8, 10), 27-quater (comma 13), 29 (comma 6), 30 (comma 2), 36; DPR 394/1999, art. 14 (comma 4); D.Lgs. 251/2007, art. 25; D.Lgs. 25/2008, art. 32 (comma 3); D.Lgs. 142/2015, art. 22 (come sostituito dal DL 100/2026); D.Lgs. 30/2007, art. 19; DL 145/2024 (abrogazione art. 5-bis c. 3); D.Lgs. 231/2001; Convenzione OIL n. 143/1975. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.