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Asilo e protezione · Procedura

I minori richiedenti asilo

Un minore che chiede asilo ha le stesse ragioni di un adulto e molte protezioni in più: non può essere respinto né trattenuto alla frontiera, ha un tutore che firma per lui, un colloquio adattato, un avvocato pagato dallo Stato, e se è riconosciuto rifugiato può far venire i genitori. Il punto più delicato è l'età: chi la contesta lo tratta da adulto. Questa pagina spiega la procedura per i minori soli e per quelli in famiglia, dall'arrivo ai diciotto anni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. Il minore non accompagnato può chiedere asilo da solo: la domanda è «presentata… direttamente dal minore o dall'esercente la responsabilità genitoriale», e «quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore», che «prende immediato contatto con il minore… e con la questura per la conferma della domanda» (art. 6, commi 2-3, D.Lgs. 25/2008); nell'attesa firma il responsabile della struttura.
  2. Non si applica la procedura di frontiera (salvo motivi di sicurezza), non c'è trattenimento, non c'è respingimento (art. 19, comma 1-bis, TUI); il minore va nella prima accoglienza dedicata e poi nel SAI (art. 19 D.Lgs. 142/2015).
  3. L'età: chi si dichiara minore è presunto tale finché non è accertato il contrario; l'accertamento socio-sanitario è disposto dalla Procura minorile, svolto da un'équipe multidisciplinare «entro sessanta giorni», con il consenso e il tutore, e il provvedimento indica il margine di errore; nei casi di arrivi massicci la polizia può fare subito rilievi antropometrici con autorizzazione della Procura, impugnabili al tribunale per i minorenni in cinque giorni (art. 19-bis D.Lgs. 142/2015); nel dubbio, minore.
  4. Il colloquio «si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore… o del tutore» (art. 13, comma 3, D.Lgs. 25/2008); la Commissione decide con priorità; il ricorso sospende sempre, anche nelle procedure accelerate (art. 35-ter, comma 1); il patrocinio a spese dello Stato è garantito ai minori non accompagnati in ogni procedura (art. 76, comma 4-quater, DPR 115/2002).
  5. Il minore in famiglia è compreso nella domanda dei genitori ma può avere una domanda e un colloquio propri; ha lo status «derivato» con gli stessi diritti (art. 22 D.Lgs. 251/2007). Il minore non accompagnato riconosciuto rifugiato può ricongiungere i genitori: «è consentito l'ingresso ed il soggiorno… degli ascendenti diretti di primo grado» (art. 29-bis, comma 3, TUI).

Il minore non accompagnato: la domanda

Il minore straniero solo può manifestare la volontà di chiedere protezione a chiunque lo intercetti — la polizia, il gestore del centro, i servizi sociali — e nessuno può respingerlo o rimandarlo: «in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati» (art. 19, comma 1-bis, TUI). Il D.Lgs. 25/2008: «la domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore al momento della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore» (art. 6, comma 2); «quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore… Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore… prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la confermare la domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento» (comma 3): la domanda del minore vale da subito, ma si perfeziona con la conferma del tutore; nell'attesa il responsabile della struttura di accoglienza esercita i poteri tutelari «nelle more della nomina» (art. 3, comma 1, L. 184/1983, richiamato dalla L. 47/2017) e può firmare. Il tutore è oggi, di regola, un tutore volontario — un privato cittadino formato e iscritto nell'elenco del Tribunale per i minorenni (art. 11 L. 47/2017) — o, in mancanza, l'ente locale; segue il minore nel procedimento, nel colloquio, nelle scelte (asilo o permesso per minore età, rimpatrio assistito, ricongiungimento in altri Stati). La competenza: se il minore ha familiari in altri Stati membri, il regolamento gestione asilo dà priorità al ricongiungimento con loro (l'Italia chiede la presa in carico entro i termini) e, in mancanza, la competenza è dello Stato in cui il minore si trova, nel suo interesse; il minore non è mai trasferito contro il suo interesse (Dublino e AMMR). La scelta tra asilo e permesso per minore età (che il minore ha comunque, art. 10 L. 47/2017) spetta al tutore con il minore: l'asilo dà uno status che dura oltre i diciotto anni e apre il ricongiungimento dei genitori; il permesso per minore età dà a diciotto anni la conversione dell'art. 32 (I minori non accompagnati, A diciotto anni). Molti tutori presentano la domanda d'asilo per i minori di Paesi a rischio (Afghanistan, Somalia, Eritrea, Guinea, Bangladesh per la tratta, Egitto per il reclutamento) e la lasciano in sospeso per gli altri.

L'accertamento dell'età

È la battaglia decisiva: il ragazzo dichiarato maggiorenne perde il tutore, l'accoglienza dedicata, l'esclusione dalla frontiera e dal trattenimento, e diventa un adulto in procedura accelerata. Le regole (art. 19-bis D.Lgs. 142/2015, dalla L. 47/2017, modificato dal DL 133/2023): il minore è identificato con i documenti, «anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari» salvo che abbia chiesto asilo o possa derivarne un pericolo; «l'età è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari»; solo se restano «dubbi fondati» sull'età, «la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento», con il consenso informato del minore e del tutore, in una struttura pubblica, «da parte di professionisti adeguatamente formati e, ove possibile, in presenza di un mediatore culturale», con l'approccio «meno invasivo possibile», e «il rifiuto di sottoporsi all'esame non costituisce motivo di rigetto della domanda»; l'accertamento «è concluso entro sessanta giorni», è svolto dalle équipe multidisciplinari del Protocollo per la determinazione dell'età (colloquio sociale, valutazione psicologica, visita pediatrica, e solo in ultimo gli esami radiologici), e il risultato «indica il margine di errore»; «qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge» (comma 8); il provvedimento del tribunale per i minorenni che attribuisce l'età «è notificato allo straniero e al tutore» ed è impugnabile con reclamo (comma 9). Il DL 133/2023 ha aggiunto la corsia dell'emergenza: «in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati…, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta… Il verbale…, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e… all'esercente i poteri tutelari…; il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione…; quando è proposta istanza di sospensione, il giudice… decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione» (comma 6-ter). E chi si dichiara minore ed è accertato maggiorenne può essere condannato per false generalità (art. 495 c.p.) con la pena sostituita dall'espulsione (comma 3-ter). In pratica: portare ogni documento (anche una foto del certificato di nascita sul telefono, che la giurisprudenza valuta), chiedere il tutore e l'avvocato subito, contestare i rilievi radiologici fatti senza équipe e senza margine di errore (la Cassazione e i tribunali per i minorenni annullano spesso le attribuzioni fondate sulla sola radiografia del polso), e ricordare che nel dubbio la legge presume la minore età.

La procedura e il colloquio

Il minore non accompagnato non entra nella procedura di frontiera (il regolamento la esclude salvo motivi di sicurezza) né nella procedura accelerata come regola: la Commissione territoriale esamina la domanda «in via prioritaria» (art. 28, comma 1, lett. b, D.Lgs. 25/2008), con la sezione o il componente formato sui minori. «Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale [di sostegno]. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore…, nell'esclusivo interesse del minore» (art. 13, comma 3); vale l'art. 18, comma 2, D.Lgs. 142/2015 sull'ascolto del minore. La credibilità si valuta «tenendo conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale» (art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007), e la Commissione considera le forme di persecuzione specifiche dei minori: reclutamento forzato, matrimoni precoci, mutilazioni genitali, lavoro minorile, tratta, abbandono. Il patrocinio: «per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater» del DPR 115/2002 (art. 16, comma 1, D.Lgs. 25/2008), cioè l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza requisiti di reddito in ogni procedura, amministrativa e giudiziaria: l'avvocato è gratuito anche davanti alla Commissione. Il ricorso contro il diniego ha sempre effetto sospensivo, anche nei casi in cui per gli adulti non lo ha: «la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato» (art. 35-ter, comma 1; e art. 68 del regolamento). Con il riconoscimento il minore ha il permesso per asilo o sussidiaria e, se non accompagnato, resta nel SAI con il tutore fino ai diciotto anni e poi nel prosieguo; e può ricongiungere i genitori: «se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado» (art. 29-bis, comma 3, TUI), senza reddito e alloggio — una delle poche vie legali di ingresso per una famiglia intera, che la Corte di giustizia ha protetto anche se il minore diventa maggiorenne durante la procedura (A e S, C-550/16, 2018). Se il minore compie diciotto anni prima della decisione, la Commissione decide comunque la domanda presentata da minore con le garanzie del minore (per la parte del racconto) e la persona resta richiedente con il documento; il tutore cessa.

Il minore in famiglia

«La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore al momento della presentazione» (art. 6, comma 2): i bambini sono nel fascicolo dei genitori, registrati e fotosegnalati dai sei anni per Eurodac (regolamento 2024/1358), e ottengono lo status «derivato» — «i familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status» (art. 22, comma 2, D.Lgs. 251/2007) — con il permesso per motivi familiari o, a richiesta, con lo stesso permesso del genitore. Il minore che ha motivi propri (la figlia a rischio di mutilazione genitale o di matrimonio forzato, il ragazzo a rischio di reclutamento) può avere una domanda e un colloquio propri, su richiesta dei genitori o d'ufficio, e lo status proprio conta se i genitori sono respinti. L'accoglienza è in strutture per famiglie (CAS e SAI), l'unità familiare è garantita (art. 10, comma 1, D.Lgs. 142/2015), la scuola è obbligatoria e immediata. Nella procedura di frontiera le famiglie con minori sono sottoposte solo come ultima risorsa, in strutture adeguate, senza trattenimento dei bambini se non in casi eccezionali; in Albania non vanno. Il minore in famiglia non ha un tutore (i genitori esercitano la responsabilità), ma se i genitori sono trattenuti o espulsi il minore li segue «salvo il diritto a seguire il genitore» o resta con il tutore se il suo interesse lo richiede (art. 19, comma 2, lett. a, TUI). I figli nati in Italia da richiedenti sono registrati e inseriti nella domanda; se nati da un titolare di protezione hanno il permesso per famiglia.

I minori vittime di tratta e le altre vulnerabilità

Il minore non accompagnato è per definizione vulnerabile (art. 17 D.Lgs. 142/2015), ma alcuni lo sono di più: le ragazze nigeriane e ivoriane destinate alla prostituzione, i ragazzi egiziani e bangladesi sfruttati nel lavoro e nei debiti del viaggio, i bambini usati per l'accattonaggio. La L. 47/2017 prevede «un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale» per i minori vittime di tratta (art. 17), con il Meccanismo nazionale di referral e gli enti antitratta (Le vittime di tratta); il permesso dell'art. 18 è rilasciabile anche ai minori, e a diciotto anni si converte. I minori con problemi di salute mentale, i disabili, le vittime di tortura hanno diritto a strutture e cure adeguate e a un colloquio adattato; le madri minorenni con figli hanno l'accoglienza madre-bambino. Il tutore e l'operatore legale devono far emergere queste condizioni nella domanda e nel colloquio, perché la Commissione le valuti (Protocollo di Istanbul per le torture; certificazioni dei servizi).

Fonti

D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 6 (commi 2-3), 13 (comma 3), 16 (comma 1), 19, 26 (comma 5), 28 (comma 1), 35-ter (comma 1); D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, artt. 17, 18, 19, 19-bis (come modificato dal DL 133/2023, conv. L. 176/2023); L. 7 aprile 2017, n. 47, artt. 3, 5, 6, 10, 11, 13, 17, 19; D.Lgs. 251/2007, artt. 3 (comma 5), 22; D.Lgs. 286/1998, artt. 19 (commi 1-bis, 2), 29-bis (comma 3), 32, 33; DPR 115/2002, art. 76, comma 4-quater; L. 184/1983, art. 3; regolamento (UE) 2024/1348 (esclusioni per i minori non accompagnati), 2024/1351 (minori), 2024/1358 (Eurodac dai sei anni); Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati (Conferenza unificata, 9 luglio 2020); Corte di giustizia UE, A e S (C-550/16, 12 aprile 2018); Cass., sez. I, giurisprudenza sull'accertamento dell'età. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.