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Irregolarità ed espulsione · Spiegazione

Respingimento, respingimento differito e riammissioni

L'espulsione riguarda chi è dentro; il respingimento riguarda chi sta entrando o è appena entrato. Ha due forme molto diverse — il rifiuto al valico, senza giudice, e il «respingimento differito» del questore, che è un'espulsione con un altro nome — e un cugino informale, la riammissione allo Stato confinante, che i tribunali italiani ed europei hanno più volte dichiarato illegittima quando salta le garanzie. Questa pagina le distingue e dice che cosa fermarle: soprattutto, la domanda di asilo.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Respingimento alla frontiera: «la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen… e dal presente testo unico per l'ingresso» (art. 10, comma 1, TUI). Provvedimento scritto e motivato con il modulo Schengen, immediato, impugnabile al TAR del luogo del valico (comma 1-bis), anche con procura firmata al consolato.
  2. Respingimento differito: «il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b) che… sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso; b-bis) che, rintracciati… a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare…, sono condotti nelle zone» di frontiera (comma 2). Dal 2018 richiede la convalida del giudice di pace come l'espulsione (comma 2-bis) e comporta un divieto di reingresso di tre-cinque anni nel SIS (commi 2-ter, 2-sexies, 6-bis).
  3. Riammissioni: il trasferimento allo Stato UE confinante di chi è rintracciato nella zona di frontiera interna, con la procedura dell'art. 23-bis del Codice Schengen (comma 1.1) o degli accordi bilaterali (Slovenia 1996, Francia 1997, Austria 1997, Svizzera): senza screening (comma 1.2) ma con l'art. 10-ter, e mai per chi chiede asilo.
  4. Nulla di tutto questo si applica a chi chiede protezione: «le disposizioni dei commi 1, 2 e 3… non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea» (comma 4). La domanda di asilo, anche orale, blocca il respingimento e apre la procedura.
  5. Il vettore che ha trasportato chi è respinto deve riportarlo indietro a sue spese (comma 3); i respingimenti in mare verso Paesi non sicuri sono vietati (Corte EDU, Hirsi Jamaa c. Italia, 2012).

Al valico: il respingimento immediato

Chi si presenta a un aeroporto, a un porto o a un valico terrestre esterno senza visto valido, senza mezzi, con documenti falsi o con una segnalazione nel SIS viene respinto dalla polizia di frontiera: il Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399, art. 14) impone «una decisione motivata che indichi le ragioni precise del respingimento», su un modulo uniforme, consegnata alla persona, con l'indicazione del diritto di ricorso, e vieta di respingere senza aver verificato se la persona chiede protezione. La persona resta nella zona di transito o in un locale della frontiera «per il tempo strettamente necessario» e riparte con il primo vettore disponibile, a spese della compagnia che l'ha portata: «il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti…, o che deve essere comunque respinto…, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio» (art. 10, comma 3), e paga una sanzione (art. 12, comma 6). Il respingimento al valico non comporta divieto di reingresso e non è registrato nel SIS come segnalazione (è registrato nel CED della polizia italiana, comma 6), ma resta nel sistema EES e pesa sulle domande di visto future. Il ricorso: «contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dei commi 1 e 1.1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio» (comma 1-bis): sessanta giorni, con un avvocato in Italia, e la procura firmata al consolato del Paese in cui la persona è stata rimandata; l'interesse è la cancellazione del provvedimento per i visti futuri e il risarcimento. La pagina Al confine spiega che cosa fare in quel momento: chiedere protezione, chiedere l'interprete, non firmare senza capire, chiedere copia del provvedimento.

Il respingimento differito

La seconda forma non avviene al valico ma dopo: «il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso; b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea…, sono condotti nelle zone» di frontiera individuate per la procedura di frontiera (comma 2). È lo strumento usato per chi sbarca e non chiede asilo (o è ritenuto non averlo chiesto), per chi è fermato subito dopo aver attraversato il confine, e per chi è stato ammesso per soccorso. Per anni è stato eseguito senza alcun controllo giurisdizionale; la Corte costituzionale (sent. 275/2017) ha detto che è una misura che incide sulla libertà personale come l'espulsione, e il DL 113/2018 ha aggiunto il comma 2-bis: «al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8»: l'accompagnamento richiede la convalida del giudice di pace entro quarantotto ore, con il difensore, e il provvedimento è tradotto e impugnabile davanti allo stesso giudice nei termini dell'espulsione (Il ricorso). Chi non è accompagnabile subito è trattenuto nel CPR (art. 14) o riceve l'ordine di lasciare il territorio. Il respingimento differito produce il divieto di reingresso: «lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può entrare o rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera» (comma 2-ter), «per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni» (comma 2-sexies), inserito nel SIS con effetto in tutta Schengen (comma 6-bis) (Il divieto di reingresso). Il limite temporale «all'ingresso o subito dopo» è il punto debole: la Cassazione annulla i respingimenti differiti disposti a giorni di distanza dall'ingresso, quando la persona è già «dentro» e la misura corretta è l'espulsione, con le sue garanzie (il termine per la partenza volontaria, la valutazione dei legami). Il nuovo comma 2-septies consente al questore di intimare a chi ha avuto il rigetto dell'asilo alla frontiera di partire da solo entro quindici giorni, con il passaporto trattenuto in Questura.

Le riammissioni alle frontiere interne

Tra Stati Schengen non ci sono controlli, ma ci sono confini, e chi è rintracciato subito dopo averli attraversati può essere riconsegnato allo Stato da cui viene. Due strumenti. Il primo, europeo: il Codice frontiere Schengen riformato nel 2024 (regolamento 2024/1717) ha introdotto all'art. 23-bis una «procedura di trasferimento» per chi è fermato in una zona di frontiera interna durante controlli congiunti o pattugliamenti e non ha diritto di soggiornare: la polizia lo consegna allo Stato confinante entro ventiquattro ore con un modulo standard, e «l'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore… cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23 bis…, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII» (art. 10, comma 1.1). Il secondo, bilaterale: gli accordi di riammissione con la Slovenia (1996), la Francia (Chambéry, 1997), l'Austria (1997) e la Svizzera, che consentono di riconsegnare «senza formalità» chi è entrato irregolarmente dall'altro Stato nelle ore precedenti. Il DL 145/2024 ha stabilito che in entrambi i casi non si fa lo screening del regolamento 2024/1356 (comma 1.2), ma «si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter» — l'informativa sul diritto di chiedere protezione. Ed è questo il punto: la riammissione è legittima solo per chi non chiede asilo. Le riammissioni informali da Trieste alla Slovenia del 2020-2021, in catena verso la Croazia e la Bosnia, sono state dichiarate illegittime dal Tribunale di Roma (ord. 18 gennaio 2021) perché eseguite senza provvedimento scritto, senza informazione sull'asilo e verso il rischio di respingimenti a catena, e il Ministero le ha sospese; alla frontiera con la Francia la Corte di giustizia (ADDE, C-143/22, 21 settembre 2023) ha stabilito che lo Stato che reintroduce i controlli alle frontiere interne non può «respingere» come a una frontiera esterna, ma deve applicare la direttiva rimpatri con le sue garanzie (decisione di rimpatrio, termine per la partenza volontaria), e il Consiglio di Stato francese ha imposto alla Francia di adeguarsi; le riconsegne di Ventimiglia sono oggi «rifiuti d'ingresso» che la Francia notifica per iscritto, con il diritto di ricorso, e che per i minori non accompagnati e i richiedenti asilo sono illegittime. Chi è riammesso non ha divieto di reingresso e non commette reato; chi è respinto due volte alla stessa frontiera è di regola segnalato.

Che cosa ferma il respingimento

La domanda di protezione. «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari» (art. 10, comma 4): chi manifesta, in qualsiasi forma e lingua, la volontà di chiedere protezione non può essere respinto né riammesso, e deve essere avviato alla procedura — oggi, per chi arriva irregolarmente, allo screening e alla procedura di frontiera (La procedura di frontiera), che è dura ma è una procedura, con un colloquio e un ricorso. L'art. 10-ter impone di informare tutti i rintracciati di questo diritto. I minori non accompagnati non sono respinti né riammessi (art. 19, comma 1-bis; art. 19 L. 47/2017). Il vettore che riporta indietro il respinto non può farlo verso un Paese dove rischia (comma 3, letto con l'art. 19). E i respingimenti in mare verso Paesi non sicuri sono vietati dal divieto di espulsioni collettive e dall'art. 3 CEDU: la Corte europea, in Hirsi Jamaa c. Italia (Grande Camera, 23 febbraio 2012), ha condannato l'Italia per aver riportato in Libia nel 2009 le persone soccorse in alto mare, stabilendo che la giurisdizione dello Stato segue le sue navi e che il non-respingimento vale anche fuori dal territorio. Da allora l'Italia non respinge direttamente in mare, ma coopera con la Libia e la Tunisia perché lo facciano loro, ed è questo il terreno del contenzioso attuale (Sbarchi e soccorso in mare).

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4, 10 (commi 1, 1.1, 1.2, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 3, 4, 5, 6, 6-bis), 10-ter, 12 (comma 6), 13 (commi 5-bis, 5-ter, 7, 8), 14, 19; regolamento (UE) 2016/399 (Codice frontiere Schengen), artt. 14 e 23-bis e Allegati V e XII, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1717; regolamento (UE) 2024/1356 (screening); regolamento (UE) 2024/1348, art. 54; regolamento (UE) 2024/1349; DL 113/2018 (comma 2-bis); DL 145/2024 (comma 1.2); L. 47/2017, art. 19; accordi di riammissione Italia-Slovenia (Roma, 3 settembre 1996), Italia-Francia (Chambéry, 3 ottobre 1997), Italia-Austria (1997); Corte cost., sent. 275/2017; Trib. Roma, ord. 18 gennaio 2021 (riammissioni informali a Trieste); Corte di giustizia UE, ADDE (C-143/22, 21 settembre 2023); Corte EDU, Hirsi Jamaa c. Italia (GC, 23 febbraio 2012). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.