immigrazione.net

Studiare · Procedura

Studiare in Italia: università, visto, permesso

Ogni anno decine di migliaia di studenti non europei si iscrivono alle università italiane. La strada è una sola e ha un calendario: la preiscrizione sul portale Universitaly nella primavera precedente, il visto per studio al consolato con la prova dei mezzi e dell'alloggio, il permesso di soggiorno entro otto giorni dall'arrivo, poi l'immatricolazione. Questa pagina la percorre in ordine, con le regole del Testo Unico e della procedura ministeriale dell'anno.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Le università fissano ogni anno «entro il 31 dicembre» i posti per gli studenti stranieri dell'anno accademico successivo (art. 46 DPR 394/1999); il Ministero dell'Università e quello degli Esteri pubblicano le procedure annuali per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali.
  2. Chi vive fuori dall'Unione e non ha un permesso in Italia si preiscrive sul portale Universitaly (universitaly.it), di regola tra marzo e giugno-luglio, scegliendo l'ateneo e il corso; l'ateneo valuta il titolo e conferma; la domanda passa al consolato per il visto.
  3. Il visto per studio richiede: l'ammissione, i mezzi di sussistenza per l'anno secondo la procedura (nel 2025-26 pari all'importo annuo dell'assegno sociale, con le borse e le garanzie di enti o privati che contano), l'alloggio, l'assicurazione sanitaria o l'impegno all'iscrizione volontaria al SSN, il denaro per il rientro.
  4. Entro otto giorni lavorativi dall'arrivo si chiede il permesso per studio con il kit postale (art. 5, comma 2, TUI); dura quanto il corso, si rinnova con il profitto, consente venti ore di lavoro alla settimana (Il permesso per studio).
  5. Tasse universitarie graduate sull'ISEE parificato, borse regionali e nazionali senza obbligo di reciprocità (art. 39, comma 3, TUI), corsi di italiano degli atenei.

Chi può iscriversi e come

L'accesso all'università è garantito «a parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità» dell'art. 39 TUI. Ci sono due canali. Chi già soggiorna in Italia con un permesso — lavoro, famiglia, asilo, lungo periodo, protezione speciale, casi speciali — o è in Italia regolarmente da almeno un anno con un diploma italiano, o ha un diploma di una scuola italiana all'estero o di una scuola internazionale con accordi, si iscrive «a parità di condizioni con gli studenti italiani» (comma 5), senza contingenti e senza visto. Chi vive all'estero passa dal contingente: ogni ateneo fissa entro il 31 dicembre «il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri… per l'anno accademico successivo» (art. 46, comma 1, DPR 394/1999), e la procedura ministeriale dell'anno — pubblicata sui siti del MUR e del MAECI e sul portale Universitaly — fissa scadenze e documenti. I titolari di borse del Ministero degli Esteri o del loro Governo per l'intera durata del corso sono ammessi in soprannumero (stesso comma); per i corsi a numero programmato (medicina, architettura, professioni sanitarie, e in molti atenei ingegneria) serve comunque superare il test.

La preiscrizione su Universitaly

La domanda di preiscrizione si fa sul portale Universitaly, gestito dal MUR e collegato ai consolati: si crea un profilo, si sceglie l'ateneo e il corso (una sola scelta per volta), si caricano il titolo di studio con la traduzione e la dichiarazione di valore o l'attestato CIMEA, il passaporto, la foto, e per i corsi in italiano la certificazione linguistica almeno B2 dove richiesta (molti corsi la verificano con una prova). L'ateneo valuta il titolo — il diploma deve dare accesso all'università nel Paese in cui è stato conseguito e corrispondere ad almeno dodici anni di scolarità, altrimenti servono anni di studio integrativi — e, se ammette, «valida» la preiscrizione; la validazione arriva al consolato indicato, che convoca per il visto. Le date cambiano ogni anno: per il 2026-27 la finestra si è aperta in primavera e chiusa in estate secondo l'ateneo; chi arriva dopo trova di regola solo i corsi con seconde finestre. La preiscrizione non è l'immatricolazione: quella si fa in Italia, con il permesso.

Il visto

Il visto per studio (universitario) è un visto nazionale di tipo D, rilasciato dal consolato del Paese di residenza dopo la validazione dell'ateneo. I requisiti, secondo il decreto sui visti e la procedura annuale: l'ammissione; i mezzi di sussistenza per l'anno accademico, che la procedura quantifica ogni anno (nel 2025-26 in misura pari all'importo annuo dell'assegno sociale) e che possono essere dimostrati con risorse proprie, con borse di studio, con «garanzie prestate» da enti o cittadini italiani o stranieri regolari (art. 39, comma 3, lett. a, TUI; art. 46, comma 2, DPR 394/1999) e con i servizi abitativi forniti da enti; la disponibilità di un alloggio (contratto, prenotazione, dichiarazione di ospitalità, residenza universitaria); un'assicurazione sanitaria per il primo periodo o l'impegno a iscriversi al Servizio sanitario con il contributo per studenti; i mezzi per il rientro. Il consolato può convocare per un colloquio e rifiuta quando dubita che lo scopo sia lo studio (Il visto per studio, Il diniego del visto). Il visto per studio è motivato sempre, anche in caso di rifiuto per sicurezza (art. 4, comma 2, TUI). Dal 2020 il visto può coprire l'intera durata del corso (art. 5, comma 3, lett. c, e art. 38-bis TUI): in quel caso il permesso di soggiorno si sostituisce con la dichiarazione di presenza e la verifica annuale del profitto, secondo quanto prevede la procedura dell'anno.

L'arrivo

«Entro otto giorni lavorativi» dall'ingresso si presenta la domanda di permesso di soggiorno per studio con il kit postale: passaporto con visto, lettera di ammissione, prova dei mezzi e dell'alloggio, assicurazione o ricevuta del contributo SSN, codice fiscale (che il consolato o lo Sportello Unico rilascia con il visto, altrimenti l'Agenzia delle Entrate), marca da bollo e bollettino (i costi). La ricevuta consente di immatricolarsi: le università accettano la ricevuta postale in attesa del permesso, come impone la legge (art. 5, comma 9-bis). L'immatricolazione si completa in segreteria con il pagamento della prima rata, il codice fiscale e i documenti originali; molti atenei hanno un ufficio «international students» che accompagna anche nel kit. Con il permesso si fa l'iscrizione anagrafica al Comune (che dà la carta d'identità e la residenza, utile per le agevolazioni), l'iscrizione al Servizio sanitario con il contributo per studenti (700 euro l'anno; Il Servizio sanitario nazionale) e, se si vuole lavorare, la comunicazione al datore che il permesso consente venti ore settimanali.

Tasse, borse, diritto allo studio

Le tasse universitarie si calcolano sull'ISEE; lo studente straniero con la famiglia all'estero presenta l'ISEE parificato, calcolato dai CAF sui redditi e patrimoni della famiglia nel Paese d'origine, con i documenti tradotti e legalizzati; alcuni atenei applicano importi fissi per Paese di provenienza. La legge prevede «l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo… senza obbligo di reciprocità» (art. 39, comma 3, lett. c): le borse regionali del diritto allo studio (alloggio, mensa, contributo) si chiedono all'ente regionale con l'ISEE parificato, quelle nazionali («Invest your talent», borse MAECI) con bandi propri, quelle degli atenei per merito. Gli atenei organizzano corsi di italiano per chi non ha la certificazione (art. 46, comma 3, DPR 394/1999). Il riconoscimento dei titoli già conseguiti, per continuare gli studi o per lavorare, è in Il riconoscimento dei titoli.

E dopo

Il permesso per studio si rinnova con il profitto e, alla laurea, apre due strade che gli altri permessi non hanno: la conversione in lavoro «al di fuori delle quote» prima della scadenza (art. 6, comma 1, TUI) e il permesso da nove a dodici mesi «per ricerca di lavoro o imprenditorialità» (art. 39-bis.1). Tutto in Dopo la laurea. Gli anni da studente contano per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, che però non si può chiedere finché si è studenti (Il lungo periodo).

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 2), 5 (commi 2, 3, lett. c, 9-bis), 6 (comma 1), 38-bis, 39 (commi 1, 3, 5), 39-bis, 39-bis.1; DPR 394/1999, artt. 44-bis, 46; D.I. 850/2011 (visto per studio); MUR-MAECI-Interno-Lavoro, «Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali» per l'anno accademico in corso (universitaly.it); D.Lgs. 71/2018 (direttiva 2016/801); art. 34, comma 5, TUI (contributo SSN per studenti). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.