Studiare · Spiegazione
La scuola dei figli stranieri
Un bambino straniero in Italia va a scuola: sempre, subito, anche se i genitori non hanno il permesso, anche a metà anno, anche senza certificati. È una delle poche regole dell'immigrazione italiana senza eccezioni, e da essa discendono altre — la classe per età, l'italiano da imparare a scuola, gli esami, il diploma — che le famiglie spesso non conoscono e le segreterie non sempre applicano. Questa pagina spiega diritti e procedure dal nido all'università, con attenzione a chi arriva da grande.
In breve
- «I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica» (art. 38, comma 1, TUI). «I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno…; l'iscrizione… può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva» (art. 45, comma 1, DPR 394/1999).
- L'iscrizione con riserva «non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi»: il diploma è rilasciato «con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione» (comma 2). La scuola non può chiedere il permesso di soggiorno dei genitori e non comunica nulla alla polizia.
- La classe: «alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa», di una sola inferiore o superiore, tenendo conto degli studi fatti e delle competenze (comma 2); la ripartizione evita «classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri» (comma 3); l'italiano si impara a scuola con i corsi e i mediatori (art. 38, comma 2).
- L'obbligo è di dieci anni (dai 6 ai 16); il nido (0-3) e la scuola dell'infanzia (3-6) non sono obbligatori ma sono aperti a tutti i bambini presenti, con le graduatorie comunali che non possono escludere per il permesso; mensa, trasporto, libri gratuiti e borse seguono le regole locali per tutti; per i ragazzi che arrivano dopo i 16 anni ci sono i CPIA e i corsi serali.
- Il figlio straniero nato o cresciuto in Italia accede all'università a parità con gli italiani se ha il diploma italiano (nessuna preiscrizione né visto), con le tasse calcolate sull'ISEE della famiglia; il diciottenne nato in Italia che ha frequentato regolarmente dichiara la cittadinanza (Figli nati in Italia).
Il diritto, senza condizioni
L'Italia ha recepito nella legge sull'immigrazione ciò che la Costituzione (art. 34: «la scuola è aperta a tutti»), la Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 28) e la giurisprudenza costituzionale dicono: l'istruzione dei minori non dipende dallo status dei genitori. «I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico» (art. 38, comma 1, TUI) — un obbligo, prima che un diritto: i genitori che non mandano i figli a scuola violano la legge come gli italiani, e la scuola e i servizi sociali intervengono. Il regolamento: «i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva» (art. 45, comma 1, DPR 394/1999). Che cosa significa per la segreteria: il bambino si iscrive con la domanda dei genitori (online sul portale del Ministero o in cartaceo), con il documento del minore se c'è (passaporto, atto di nascita, anche stranieri e non tradotti), il codice fiscale se c'è (la scuola può chiederlo all'Agenzia), le vaccinazioni (l'obbligo vaccinale vale per tutti; la mancanza non impedisce l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, ma il nido e l'infanzia richiedono le vaccinazioni o la prenotazione), la residenza o il domicilio (per la scuola di zona; il domicilio di fatto basta); non può chiedere il permesso di soggiorno dei genitori né del minore, non può rifiutare l'iscrizione perché mancano documenti (iscrive «con riserva»), non può rinviare a settembre chi arriva a febbraio, e non comunica alle autorità di polizia la presenza di famiglie irregolari (la scuola non è tra gli uffici che segnalano, e l'art. 6, comma 2, TUI esclude dai controlli sul permesso «i provvedimenti… inerenti… alle prestazioni scolastiche obbligatorie»). «L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione» (comma 2): il ragazzo senza documenti prende la licenza media e il diploma con il nome dichiarato. Il Ministero dell'Istruzione ripete queste regole nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (2014, aggiornate) e negli Orientamenti interculturali (2022).
La classe e la lingua
«I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno» (art. 45, comma 2): la regola è l'età — un dodicenne va in seconda media anche se non sa l'italiano — e la deroga è di una sola classe, motivata dal collegio, non decisa dalla segreteria; le Linee guida sconsigliano di inserire in classi più basse per la sola lingua. «Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri» (comma 3; la circolare del 2010 indica il 30% come soglia indicativa, derogabile). La lingua: «l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana» (art. 38, comma 2); «il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola» (art. 45, comma 4): i laboratori di italiano L2, i docenti di potenziamento, i mediatori culturali (con fondi del Ministero, delle Regioni e dei Comuni, e dal 2025-2026 con i docenti aggiuntivi per le scuole con molti alunni NAI previsti dal DL 71/2024 per le classi con oltre il 20% di stranieri non italofoni), il piano didattico personalizzato transitorio per gli alunni neoarrivati (NAI), che consente di valutare in modo adattato nel primo anno. La valutazione segue le regole comuni (D.Lgs. 62/2017) con l'attenzione al percorso; l'esame di terza media e l'esame di Stato sono aperti a tutti gli iscritti, con le prove in italiano (nessuna dispensa, ma strumenti compensativi per i NAI secondo le indicazioni ministeriali). L'insegnamento della religione cattolica è facoltativo per tutti (la scelta al momento dell'iscrizione, con l'attività alternativa); i programmi di lingua e cultura d'origine sono promossi dall'art. 38, comma 6, ma rari.
Nido, infanzia, mensa, libri, trasporto
Il nido (0-3 anni) e la scuola dell'infanzia (3-6) non rientrano nell'obbligo ma nel «diritto all'istruzione» e nell'«accesso ai servizi educativi» dell'art. 38: i bambini stranieri vi accedono con le stesse regole degli italiani, e le graduatorie comunali che richiedevano il permesso di soggiorno dei genitori o anni di residenza sono state dichiarate discriminatorie dai tribunali (art. 43-44 TUI; D.Lgs. 215/2003) — il domicilio nel Comune e i criteri ordinari (lavoro dei genitori, reddito ISEE, fratelli) valgono per tutti. La scuola dell'infanzia statale è gratuita; il nido ha rette in base all'ISEE (che la famiglia straniera può presentare con i redditi italiani e con la dichiarazione per i beni all'estero). La mensa e il trasporto scolastico sono servizi comunali a tariffa ISEE, aperti a tutti gli iscritti; il comodato dei libri e le borse di studio regionali per il diritto allo studio seguono l'ISEE e non lo status (i bandi che chiedevano il permesso di lungo periodo sono stati annullati dalla giurisprudenza per contrasto con la direttiva 2011/98 e con la parità dei minori). I figli di richiedenti asilo e i minori nei centri sono iscritti dalle scuole del territorio con l'aiuto dei gestori; i minori non accompagnati sono iscritti dal tutore o dal responsabile della struttura, e frequentano anche i CPIA per l'italiano e la licenza media (I minori non accompagnati). Le vaccinazioni: l'obbligo (L. 119/2017) vale per tutti i minori; per il nido e l'infanzia la mancata vaccinazione impedisce l'accesso, per la scuola dell'obbligo no (sanzione ai genitori); i bambini stranieri senza libretto vaccinale sono vaccinati dalla ASL con il codice STP o con l'iscrizione al SSN (Il Servizio sanitario).
Chi arriva da grande
Il ragazzo che arriva a quattordici o quindici anni, con pochi anni di scuola e senza italiano, è il caso più difficile: la legge lo iscrive alla classe dell'età (terza media, prima superiore), il collegio può metterlo una classe sotto, e la scuola deve costruire il percorso di italiano; l'obbligo dura fino ai sedici anni e il diritto-dovere all'istruzione e formazione fino ai diciotto (o al titolo), con i percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni (IeFP, tre-quattro anni con qualifica) come alternativa reale ai licei; chi arriva dopo i sedici anni si iscrive ai CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti: italiano L2 con la certificazione A2 che serve anche per il permesso di lungo periodo, licenza media, primo biennio delle superiori) e ai corsi serali delle scuole superiori per il diploma, oppure alla formazione professionale. Il riconoscimento degli studi fatti all'estero per l'inserimento avviene con la valutazione del collegio (art. 45, comma 2), senza Dichiarazione di valore per la scuola dell'obbligo; per l'iscrizione all'ultimo anno delle superiori e per l'esame di Stato, o per un titolo estero da far valere, servono la traduzione e l'equipollenza (Il riconoscimento dei titoli). Il minore che compie diciotto anni durante le superiori resta iscritto e conclude; il suo permesso di soggiorno segue le regole dei diciotto anni — il permesso per studio, per famiglia, per lavoro, o la dichiarazione di cittadinanza per chi è nato in Italia (A diciotto anni).
L'università dei figli
Il figlio straniero con il diploma italiano si iscrive all'università come gli italiani: nessuna preiscrizione su Universitaly, nessun contingente, nessun test di lingua, la stessa procedura di immatricolazione, con il permesso di soggiorno che ha (per famiglia, che dura fino ai diciotto anni e poi va convertito o rinnovato; per studio, se già maggiorenne) o la cittadinanza acquisita; le tasse sono calcolate sull'ISEE della famiglia, con la no tax area e le riduzioni (per le famiglie con redditi all'estero l'ISEE parificato è richiesto dagli atenei con documentazione dei redditi esteri); le borse del diritto allo studio (DSU) spettano a parità con gli italiani, e la Corte costituzionale e i tribunali hanno censurato i requisiti di permesso o di residenza pregressa. Il MUR distingue gli «studenti internazionali» (che chiedono il visto) dagli stranieri «regolarmente soggiornanti in Italia» con diploma italiano o estero, che accedono a parità con gli italiani ai corsi (art. 39, comma 5, TUI: lungo periodo, lavoro, famiglia, asilo, sussidiaria, protezioni, «ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia»). Il figlio maggiorenne che studia all'università con il permesso per famiglia lo converte in permesso per studio se il genitore perde il permesso, o in lavoro quando lavora; e ha a diciotto anni le strade della pagina A diciotto anni.
Che cosa la scuola non può fare
- Chiedere il permesso di soggiorno dei genitori o del minore come condizione dell'iscrizione, o rifiutare l'iscrizione per documenti mancanti (si iscrive con riserva).
- Rinviare l'iscrizione all'anno successivo per chi arriva durante l'anno.
- Inserire in una classe di due o più anni inferiore, o decidere la classe senza delibera del collegio.
- Comunicare alla polizia o alla Questura la posizione di soggiorno delle famiglie (l'art. 6, comma 2, TUI esclude la scuola dagli uffici che verificano il permesso; i dati sono protetti).
- Negare la mensa, il trasporto, i libri o le gite per lo status; chiedere il permesso per il nido o l'infanzia.
- Rilasciare il diploma con un nome diverso da quello dell'iscrizione o rifiutarlo per la riserva.
Contro il rifiuto di iscrizione o le discriminazioni si può ricorrere al dirigente, all'Ufficio scolastico regionale, e al tribunale con l'azione antidiscriminazione (art. 44 TUI), che è rapida e gratuita con il patrocinio (La discriminazione). Gli alunni con cittadinanza non italiana sono circa 900 mila (poco più di uno su dieci), per due terzi nati in Italia: sono, per la legge e per la scuola, alunni come gli altri.
Fonti
Costituzione, artt. 30, 33, 34; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, artt. 28-29; D.Lgs. 286/1998, artt. 6 (comma 2), 38, 39 (comma 5), 43, 44; DPR 394/1999, art. 45; DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 46 (commi 5-6); D.Lgs. 62/2017 (valutazione); L. 119/2017 (vaccinazioni); D.Lgs. 215/2003 (discriminazione); DL 71/2024, art. 11 (docenti per gli alunni stranieri); Ministero dell'Istruzione, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (2014), C.M. 2/2010 (30%), Orientamenti interculturali (2022), «Gli alunni con cittadinanza non italiana» (rapporto annuale); Corte cost., sent. 44/2020 e 9/2021 (residenza e prestazioni). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.