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L'apolidia

Alcune migliaia di persone in Italia — molte nate qui, figli e nipoti di famiglie arrivate dalla Jugoslavia negli anni Settanta e Ottanta — non hanno alcuna cittadinanza: nessuno Stato le riconosce, nessuno le riprende, e senza documenti non possono lavorare, sposarsi, avere un permesso. La Convenzione del 1954 impone di riconoscerle e proteggerle; l'Italia ha due procedure, una amministrativa quasi inaccessibile e una giudiziale che funziona. Questa pagina spiega chi è apolide, come si fa riconoscere, che permesso ottiene e come diventa italiano.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. Apolide è «una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione» (art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata con L. 306/1962). Non è chi non ha il passaporto: è chi non ha una cittadinanza da cui farsi rilasciare un passaporto.
  2. Due procedure. Amministrativa (art. 17 DPR 572/1993): domanda al Ministero dell'Interno con «atto di nascita; documentazione relativa alla residenza in Italia; ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide»; nella prassi servono la residenza anagrafica e un permesso di soggiorno, e la decisione arriva dopo più di due anni: è la via di chi ha perso la cittadinanza essendo già regolare. Giudiziale: ricorso alle sezioni specializzate del tribunale, senza bisogno di permesso né di atto di nascita, con il patrocinio a spese dello Stato: è la via di chi è nato apolide o è irregolare.
  3. Nell'attesa, chi ha già un permesso può avere il permesso per attesa apolidia; chi non lo ha resta in un limbo (non espellibile in pratica, non regolare) che solo la sentenza chiude. Riconosciuto, l'apolide ha il permesso per apolidia, con lavoro, studio, sanità, famiglia, il titolo di viaggio della Convenzione, e diritti «analoghi a quelli dei rifugiati».
  4. Dopo cinque anni di residenza legale l'apolide chiede la cittadinanza italiana (art. 9, comma 1, lett. e, L. 91/1992); il figlio nato in Italia da genitori apolidi è italiano dalla nascita (art. 1, comma 1, lett. b).
  5. Chi lo è in Italia: le persone di origine rom nate in Italia o arrivate bambine dalla ex Jugoslavia, mai registrate dai nuovi Stati (Serbia, Bosnia, Kosovo, Macedonia…); i figli di apolidi; alcuni ex sovietici, palestinesi, bidun, rohingya; chi ha perso la cittadinanza per legge del suo Stato. L'UNHCR stima almeno 3.000 persone, in maggioranza a rischio di apolidia non riconosciuta.

Chi è apolide

La cittadinanza si ha o si perde secondo le leggi degli Stati, e tra due leggi che non si incontrano una persona può cadere nel vuoto: il bambino nato in Italia (che non dà la cittadinanza per nascita) da genitori di uno Stato che la trasmette solo se la nascita è registrata al consolato, e mai registrato; la donna di uno Stato che toglie la cittadinanza a chi sposa uno straniero; il cittadino di uno Stato dissolto (la Jugoslavia, l'Unione Sovietica) che nessuno Stato successore ha iscritto nei propri registri; i gruppi a cui uno Stato nega la cittadinanza per legge (i rohingya in Myanmar, i bidun del Golfo, i palestinesi dei Paesi arabi, i figli di madri in Stati che non trasmettono la cittadinanza per via materna). In Italia il gruppo più numeroso è quello delle famiglie rom e sinte di origine jugoslava, arrivate tra gli anni Settanta e Novanta, spesso senza documenti; i loro figli e nipoti, nati in Italia, non sono italiani (nessuno ius soli), non sono stati registrati come serbi, bosniaci, croati, macedoni o kosovari, e vivono da decenni in una condizione di irregolarità ereditaria: senza permesso, senza codice fiscale valido, senza contratto, senza la possibilità di sposarsi civilmente o di riconoscere i figli con documenti. La Convenzione del 1954 li definisce apolidi «de iure»; molti altri sono apolidi «di fatto» (hanno formalmente una cittadinanza che lo Stato non riconosce in pratica: non rilascia passaporti, non risponde) e la giurisprudenza italiana li tratta come apolidi quando lo Stato di presunta cittadinanza, interpellato, non li riconosce. L'UNHCR stima in Italia circa 3.000 apolidi, di cui meno di un migliaio riconosciuti; l'Italia ha aderito anche alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia (L. 162/2015) e alla Convenzione europea sulla nazionalità.

La procedura amministrativa

«La persona interessata all'accertamento dello status di apolide deve produrre un'apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza in Italia; c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide. Il Ministero dell'interno ha la facoltà di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti» (art. 17 DPR 12 ottobre 1993, n. 572). La domanda si presenta al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze (via PEC o tramite la Prefettura), con: l'atto di nascita (legalizzato e tradotto), il certificato di residenza anagrafica, la copia del permesso di soggiorno, i documenti che provano l'apolidia — le risposte negative dei consolati degli Stati con cui la persona ha legami (nascita, genitori, residenza precedente), i certificati di non cittadinanza, i documenti jugoslavi non rinnovati —, il codice fiscale. Il Ministero interpella le ambasciade, decide con decreto e in caso positivo rilascia la certificazione dello status; i tempi superano di regola i due anni. Il problema è l'accesso: il Ministero richiede la residenza anagrafica e il permesso di soggiorno (e li richiede anche per il periodo dell'istruttoria), e chi è apolide dalla nascita e irregolare non li ha: la procedura amministrativa serve a chi era regolare e ha perso la cittadinanza (l'ex cittadino di uno Stato che l'ha revocata, la donna sposata), non ai rom nati in Italia senza documenti. Contro il diniego non si va al TAR: la Cassazione a Sezioni unite ha stabilito che lo status di apolide è un diritto soggettivo e il giudice è quello ordinario; in pratica chi ha il diniego, o non può nemmeno chiedere, va in tribunale.

La procedura giudiziale

La Cassazione a Sezioni unite ha chiarito che l'accertamento dello stato di apolide è una controversia sullo status della persona, di competenza del giudice ordinario, e che il ricorso è ammissibile anche per chi è irregolare e non ha un atto di nascita (Cass., Sez. un., 9 dicembre 2008, n. 28873; 2015). Dal 2017 la competenza è delle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali (art. 3, comma 1, lett. c, DL 13/2017: «le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia»), con il rito semplificato (art. 19-bis D.Lgs. 150/2011); competente è il tribunale del luogo in cui la persona dimora. Il ricorso si presenta con un avvocato — il patrocinio a spese dello Stato spetta con l'autocertificazione dei redditi, e l'apolide irregolare vi accede — con il contributo unificato ridotto (259 €, o esente con il patrocinio), e chiede l'accertamento dello status; parte convenuta è il Ministero dell'Interno. La prova: il ricorrente deve dimostrare di non avere alcuna cittadinanza, cioè che gli Stati con cui ha legami (per nascita, discendenza, residenza) non lo considerano cittadino; la Cassazione ha alleggerito l'onere — è una prova negativa — riconoscendo che basta dimostrare di aver chiesto senza esito ai consolati (le lettere senza risposta, le risposte negative, le dichiarazioni), che il giudice ha un dovere di cooperazione istruttoria (può chiedere informazioni al Ministero degli Esteri e ai consolati) e che le leggi sulla cittadinanza degli Stati interessati vanno applicate d'ufficio (la legge serba sulla cittadinanza per i figli di serbi nati all'estero non registrati, la legge bosniaca, la kosovara): il ricorrente allega la sua storia e i documenti di famiglia (i passaporti jugoslavi dei genitori, i certificati di nascita italiani, la residenza di fatto), l'avvocato ricostruisce le leggi, il giudice decide, di regola in uno-due anni. La sentenza è appellabile e poi ricorribile in Cassazione; una volta definitiva, il Ministero e la Questura vi si adeguano. Il Tavolo apolidia (le organizzazioni che seguono la materia) e l'UNHCR pubblicano guide e forniscono assistenza; il problema più frequente è convincere le persone che il procedimento esiste ed è alla loro portata dopo decenni di invisibilità.

I permessi

Attesa apolidia. Il regolamento prevede il permesso «per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide» per chi ha una domanda pendente ed era «già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi» (art. 11, comma 1, lett. c, DPR 394/1999): chi aveva un permesso e ha avviato il riconoscimento amministrativo lo converte in permesso per attesa apolidia, che consente il lavoro (la circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2006 ammette la domanda direttamente al questore) e si rinnova fino alla decisione. Chi non ha un permesso — la maggioranza degli apolidi di fatto — non lo ottiene: pende il ricorso in tribunale, la persona non è espellibile in pratica (nessuno Stato la riammette) ma non è regolare; alcune Questure rilasciano un permesso per attesa apolidia anche in pendenza del giudizio, altre no, e i tribunali hanno talvolta ordinato il rilascio come misura provvisoria. È il limbo che la procedura giudiziale chiude con la sentenza. Apolidia riconosciuta. Con il decreto ministeriale o la sentenza, la Questura rilascia il permesso di soggiorno «per apolidia» (o «per residenza elettiva/apolide» secondo le prassi), di lunga durata (le Questure rilasciano di regola permessi biennali o quinquennali, e l'apolide con cinque anni di soggiorno ha diritto al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo), che consente il lavoro, lo studio, l'iscrizione al SSN, la residenza, il ricongiungimento familiare, l'accesso alle prestazioni sociali «analogo a quello dei rifugiati» (la Convenzione, artt. 17-24, impone il trattamento nazionale o quello più favorevole degli stranieri secondo la materia), e il titolo di viaggio per apolidi previsto dall'art. 28 della Convenzione, rilasciato dalla Questura, con cui si viaggia con i visti richiesti. L'apolide non può essere espulso «se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» (art. 31 della Convenzione), e in pratica non è espellibile perché non c'è uno Stato di destinazione.

La cittadinanza e i figli

La legge sulla cittadinanza tratta l'apolide come il rifugiato: la cittadinanza può essere concessa «all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica» (art. 9, comma 1, lett. e, L. 91/1992), con il reddito, la lingua B1 e l'assenza di condanne come per gli altri, e i cinque anni si contano dal riconoscimento (dal permesso per apolidia) o, secondo la giurisprudenza più favorevole, dalla residenza legale anteriore. Il figlio nato in Italia da genitori apolidi è italiano dalla nascita: «è cittadino per nascita… chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono» (art. 1, comma 1, lett. b) — la norma che dovrebbe impedire l'apolidia ereditaria, e che funziona solo se i genitori sono riconosciuti apolidi al momento della nascita o se si prova che il figlio non acquista la loro cittadinanza: i Comuni la applicano di rado d'ufficio, e i tribunali l'hanno applicata ai figli dei rom jugoslavi accertando che le leggi degli Stati successori non li riconoscono. Il riconoscimento dell'apolidia del genitore è quindi la chiave anche per i figli: riconosciuto il padre, i figli nati dopo (e, con l'accertamento, quelli nati prima) sono italiani. Chi è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente fino ai diciotto anni ha inoltre la dichiarazione dell'art. 4, comma 2 (Figli nati in Italia), ma «legalmente» esclude chi non ha mai avuto un permesso: per gli apolidi di fatto la via è la sentenza.

Che cosa fare

  1. Raccogliere tutto ciò che documenta la storia: certificati di nascita italiani, documenti dei genitori e dei nonni (passaporti jugoslavi, libretti), certificati scolastici, referti ospedalieri, foto, testimonianze della presenza in Italia.
  2. Scrivere ai consolati degli Stati con cui esistono legami chiedendo se la persona è cittadina, e conservare le risposte o la prova delle richieste senza risposta (è la prova negativa).
  3. Rivolgersi a un'associazione del Tavolo apolidia o all'UNHCR, e a un avvocato con il patrocinio a spese dello Stato: se si ha un permesso e un atto di nascita, valutare la via amministrativa; altrimenti il ricorso alle sezioni specializzate (Le sezioni specializzate, Il patrocinio).
  4. Nell'attesa, chiedere alla Questura il permesso per attesa apolidia se si ha un permesso; altrimenti chiedere al giudice una misura provvisoria per il rilascio.
  5. Dopo il riconoscimento: il permesso per apolidia, il titolo di viaggio, la residenza, il codice fiscale definitivo, l'iscrizione dei figli come italiani (art. 1, comma 1, lett. b), e dopo cinque anni la cittadinanza.

Fonti

Convenzione relativa allo status degli apolidi (New York, 28 settembre 1954), ratificata con L. 1° febbraio 1962, n. 306, artt. 1, 17-24, 27, 28, 31, 32; Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia (1961), L. 29 settembre 2015, n. 162; DPR 12 ottobre 1993, n. 572, art. 17; DPR 394/1999, art. 11, comma 1, lett. c; L. 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1 (comma 1, lett. b), 4 (comma 2), 9 (comma 1, lett. e), 16 (comma 2); DL 13/2017, art. 3, comma 1, lett. c; D.Lgs. 150/2011, art. 19-bis; Cass., Sez. un., 9 dicembre 2008, n. 28873; Cass., sez. I, sull'onere della prova e sulla cooperazione istruttoria (ex multis 4262/2015, 2020-2025); Ministero dell'Interno, circolare 7 dicembre 2006 (permesso per attesa apolidia); UNHCR Italia, «Il riconoscimento dello status di apolidia»; Tavolo apolidia, «Procedure» e «Diritti». Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.