Entrare: i visti · Procedura
La lettera d'invito e la fidejussione
Far venire la madre, il fratello, un amico per una visita è la domanda di visto più comune e più spesso respinta. Chi vive in Italia può fare molto — offrire l'alloggio, garantire i mezzi con una fidejussione, pagare l'assicurazione — ma non può sostituire ciò che il consolato guarda di più: la prova che l'ospite tornerà. Questa pagina spiega che cosa scrivere e allegare, quanto garantire, che obblighi si assumono, e che cosa succede dopo l'arrivo.
In breve
- La lettera d'invito (o «dichiarazione di ospitalità e garanzia») è la dichiarazione con cui una persona residente in Italia — italiana o straniera con permesso — attesta di invitare qualcuno, di ospitarlo (o di indicare dove alloggerà) e, se vuole, di garantirne le spese; si allega alla domanda di visto Schengen insieme alla copia del documento e del permesso di chi invita, alla prova della disponibilità dell'alloggio (contratto, rogito, dichiarazione del proprietario) e dei redditi.
- I mezzi dell'ospite possono essere sostituiti o integrati da una fidejussione bancaria o una polizza fideiussoria di chi invita, per l'importo della tabella del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000 (per una persona: 269,60 € fino a 5 giorni; 44,93 € al giorno da 6 a 10; 51,64 € più 36,67 al giorno da 11 a 20; 206,58 € più 27,89 al giorno oltre 20), più il biglietto di ritorno; la sola dichiarazione di garanzia senza fidejussione vale poco.
- L'assicurazione sanitaria da 30.000 € può essere stipulata da chi invita in Italia; il biglietto di ritorno prenotato dall'Italia è ammesso.
- Dopo l'arrivo: chi ospita fa la comunicazione di ospitalità alla Questura «entro quarantotto ore» (art. 7 TUI; sanzione da 500 a 3.500 €); l'ospite che entra dall'Italia è registrato nell'EES, quello che arriva da un altro Stato Schengen fa la dichiarazione di presenza in Questura entro otto giorni (L. 68/2007).
- L'invito non dà diritto al visto, non consente all'ospite di lavorare o di restare oltre i 90 giorni, e non permette di chiedere un permesso di soggiorno dall'Italia (salvo che l'ospite sia familiare di cittadino italiano o UE); chi invita non è responsabile penalmente se l'ospite resta, ma perde la credibilità per gli inviti futuri e, se ha garantito, paga.
Che cosa scrivere
Non esiste un modulo obbligatorio nazionale (le Questure e alcuni consolati ne pubblicano uno, «dichiarazione di ospitalità/invito», che conviene usare); la lettera è una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, con la responsabilità penale per le false dichiarazioni. Contiene: i dati di chi invita (nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, telefono, e-mail, documento e — per lo straniero — numero e scadenza del permesso di soggiorno, o della carta di soggiorno di familiare UE); i dati dell'ospite (nome, nascita, cittadinanza, passaporto, rapporto di parentela o amicizia, indirizzo nel Paese); il motivo della visita e il periodo (date di arrivo e partenza, che devono coincidere con il biglietto e con il visto chiesto); l'alloggio: «dichiaro che l'ospite sarà alloggiato presso la mia abitazione in via…, di cui sono proprietario/affittuario» (o presso un albergo, con la prenotazione); l'eventuale garanzia: «mi impegno a farmi carico delle spese di soggiorno, di eventuali spese sanitarie e del rimpatrio», con la fidejussione allegata; la data e la firma. Si allegano: la copia del documento di chi invita e, per lo straniero, del permesso di soggiorno valido (o della ricevuta di rinnovo con il vecchio permesso; il consolato guarda che il permesso copra il periodo della visita); il certificato o l'autocertificazione di residenza e lo stato di famiglia; la prova della casa (contratto di locazione registrato, atto di proprietà, o dichiarazione del proprietario che consente l'ospitalità) e, se l'alloggio è piccolo, la ragionevolezza degli spazi (il consolato può dubitare di dodici persone in un bilocale); la prova dei redditi di chi invita (ultima dichiarazione dei redditi o CU, buste paga, estratto conto), tanto più necessaria quanto più si garantisce; la prova del legame (atto di nascita o di matrimonio tradotto per i parenti, foto e messaggi per gli amici). La lettera va spedita all'ospite (originale o scansione: i consolati accettano di regola la copia con il documento) e presentata da lui con la domanda; alcuni consolati chiedono la firma autenticata o la lettera «vistata» dalla Questura o dal Comune — non è una regola generale, ma va verificato sul sito del consolato competente.
La fidejussione e la polizza
Il codice dei visti richiede che il richiedente «disponga di mezzi di sussistenza sufficienti» (art. 21, paragrafo 5) e l'Italia applica la Direttiva del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2000, che ammette come prova anche «garanzie di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante» mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Gli importi (per la durata del soggiorno, in euro): per un viaggiatore solo, fino a 5 giorni 269,60 complessivi, da 6 a 10 giorni 44,93 al giorno, da 11 a 20 giorni una quota fissa di 51,64 più 36,67 al giorno, oltre 20 giorni una quota fissa di 206,58 più 27,89 al giorno; per due o più persone insieme, pro capite: 212,81 fino a 5 giorni, 26,33 al giorno da 6 a 10, 25,82 più 22,21 al giorno da 11 a 20, 118,79 più 17,04 al giorno oltre 20. Per trenta giorni, una persona: 206,58 + 27,89 × 30 = 1.043,28 €. La fidejussione si chiede alla propria banca (che di regola vincola una somma pari all'importo garantito, con un costo di alcune decine o centinaia di euro) o si stipula una polizza con una compagnia (costo minore, senza vincolo di somme), intestata al Ministero dell'Interno o alla Questura secondo le indicazioni del consolato, per l'importo della tabella più le spese di rimpatrio, con validità che copre il soggiorno. La fidejussione non è obbligatoria: l'ospite può provare i mezzi propri (estratti conto, carte di credito), e la combinazione di mezzi propri e garanzia è la più convincente. Attenzione: la garanzia è un impegno vero — se l'ospite ha bisogno di cure o deve essere rimpatriato a spese dello Stato, il garante paga — e non incide sul punto che fa rifiutare più visti, la volontà di tornare: un giovane disoccupato senza legami nel Paese non ottiene il visto anche con la fidejussione dello zio.
L'assicurazione, il biglietto, le altre cose
L'assicurazione sanitaria di viaggio obbligatoria (30.000 €, tutta Schengen, tutto il soggiorno, spese mediche urgenti, ricovero e rimpatrio) può essere stipulata da chi invita presso una compagnia italiana con il nome dell'ospite come assicurato, e la polizza si allega alla domanda: costa da poche decine di euro per pochi giorni a un paio di centinaia per tre mesi, di più per gli anziani; le compagnie del Paese d'origine valgono se coprono Schengen e sono accettate dal consolato. Il biglietto può essere prenotato dall'Italia; i consolati consigliano di non pagarlo prima del visto (basta la prenotazione), ma alcuni chiedono il biglietto pagato: si legge la lista del consolato. Per gli anziani e per chi ha problemi di salute, l'assicurazione e la prova dei mezzi pesano di più, e per i genitori che si vuole far restare a lungo il visto turistico non è la via: il ricongiungimento dei genitori ha condizioni proprie (Portare i genitori anziani). Chi invita per lavoro non usa la lettera d'invito ma il nulla osta (Il nulla osta); chi invita per un evento, un convegno, uno stage breve usa la lettera dell'ente («visto per invito» o affari); chi invita un fidanzato o una fidanzata per sposarsi in Italia usa il visto turistico con la documentazione del matrimonio programmato (le pubblicazioni, il nulla osta consolare: Sposarsi in Italia) e dopo il matrimonio con un italiano il coniuge chiede il permesso dall'Italia.
Dopo l'arrivo
Due adempimenti. La comunicazione di ospitalità: «chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili…, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza» (art. 7, comma 1, TUI), con il modulo alla Questura o al Commissariato (in molte città online o via PEC), pena una sanzione «da 500 a 3.500 euro» (comma 2-bis) (Ospitare uno straniero). La dichiarazione di presenza: chi entra in Italia dalla frontiera esterna è registrato dalla polizia di frontiera (con l'EES, il timbro non c'è più); chi arriva «da Paesi dell'area Schengen» (atterra a Parigi e viene in treno) deve dichiarare la presenza «entro otto giorni dall'ingresso… al questore della provincia in cui si trova» (art. 1, comma 2, L. 68/2007), e se alloggia in albergo la dichiarazione la fa l'albergatore con la scheda; l'inosservanza espone all'espulsione (comma 3). L'ospite ha con sé la lettera d'invito, il documento e il permesso di chi lo ospita, la prova dei mezzi e il biglietto di ritorno: la polizia di frontiera può chiederli anche a chi ha il visto (Al confine). Durante il soggiorno l'ospite non può lavorare, nemmeno per il parente che lo ospita, e deve partire entro i giorni del visto e comunque entro i 90 in 180; chi invita non risponde penalmente della permanenza irregolare dell'ospite — l'ospitalità gratuita non è favoreggiamento (art. 12, comma 2) — ma il consolato ricorda: gli inviti successivi della stessa persona saranno guardati con sospetto, e la fidejussione, se c'è, sarà escussa per il rimpatrio (L'overstay).
Perché il visto viene rifiutato nonostante l'invito
- L'ospite non ha legami sufficienti nel Paese (lavoro, famiglia, proprietà): il consolato teme che non torni. È il motivo principale e l'invito non lo cura.
- Chi invita ha un permesso in scadenza o precario, redditi bassi, una casa troppo piccola, o ha già invitato persone rimaste irregolari.
- Incoerenze: date diverse tra lettera, biglietto e modulo; parentela dichiarata e non provata; alloggio dichiarato in casa e prenotazione d'albergo.
- Mezzi insufficienti: solo la dichiarazione di garanzia senza fidejussione e senza conti dell'ospite.
- Assicurazione con massimale o durata insufficienti; passaporto in scadenza.
- Precedenti: un overstay dell'ospite registrato nell'EES o nel VIS, un rifiuto precedente non spiegato.
Il rifiuto arriva con il modulo Schengen e si può contestare o ripresentare la domanda con i documenti mancanti (Il diniego del visto). Nessuna agenzia e nessun «contatto» accelera o garantisce il visto (Le truffe).
Fonti
Regolamento (CE) 810/2009 (codice dei visti), artt. 14, 15, 21 e allegato II; D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 3), 7 (commi 1, 2-bis), 12 (comma 2); L. 28 maggio 2007, n. 68, art. 1; DPR 394/1999, art. 5; Direttiva del Ministro dell'Interno 1° marzo 2000 (mezzi di sussistenza per l'ingresso, tabella A); DPR 445/2000, artt. 46-47, 76; Polizia di Stato e Ministero degli Affari esteri, moduli di dichiarazione di ospitalità e liste dei documenti per Paese; DM Affari esteri 850/2011 (visti per turismo, visita e affari). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.