Famiglia · Procedura
Portare in Italia i genitori anziani
Il ricongiungimento dei genitori è il più stretto della famiglia: la legge lo consente solo se i genitori sono a carico e non hanno altri figli nel Paese d'origine, oppure se hanno più di sessantacinque anni e gli altri figli non possono mantenerli per gravi e documentati motivi di salute. Chi ha la cittadinanza italiana ha una strada più larga. Questa pagina spiega le due condizioni, la prova, il problema della sanità per gli over 65 e le alternative quando il ricongiungimento è chiuso.
In breve
- Lo straniero può ricongiungere i «genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute» (art. 29, comma 1, lett. d, TUI).
- Il figlio deve avere un permesso di almeno un anno per lavoro, studio, religione, famiglia o protezione (art. 28, comma 1) e — dal DL 145/2024, salvo i rifugiati — «un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni» (comma 1-bis); il reddito è l'assegno sociale più la metà per ogni genitore (2026: 7.101,12 € + 3.550,56 € ciascuno), e l'alloggio idoneo.
- Per il genitore over 65 serve anche «una assicurazione sanitaria o… altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale… ovvero… la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo» (lett. b-bis): in pratica l'iscrizione volontaria, 2.000 € l'anno dal 2024.
- Il genitore di un cittadino italiano «a carico» è familiare ai sensi del D.Lgs. 30/2007 (art. 2, comma 1, lett. b, n. 4): permesso per motivi di famiglia di cinque anni, nessuna quota, nessuna condizione sugli altri figli.
- Chi non rientra nella lettera d) e ha mezzi propri ha il visto per residenza elettiva; il visto turistico non è una via di soggiorno.
Le due condizioni della lettera d)
La norma è una delle più strette del Testo Unico e va letta parola per parola. Prima ipotesi: «genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza». Il carico è economico: il genitore vive del sostegno del figlio in Italia (le rimesse documentate negli anni sono la prova tipica), non ha redditi propri sufficienti, e — la condizione più dura — non ha altri figli nel Paese dove vive; basta un fratello o una sorella rimasti a casa, anche se non lo mantengono, per chiudere questa ipotesi. Seconda ipotesi: «genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute»: qui gli altri figli possono esserci, ma devono essere tutti incapaci di provvedere per motivi di salute gravi e documentati — non per povertà, non per lontananza. Il genitore di sessantasei anni con tre figli sani nel Paese, che vivono di stenti, non è ricongiungibile. La giurisprudenza ha letto la norma con qualche apertura — il figlio nel Paese d'origine che è a sua volta emigrato altrove non è «nel Paese di origine»; il carico si valuta secondo i parametri locali — ma la Cassazione ha confermato che le condizioni sono tassative e che il giudice non può sostituirle con la valutazione generale dei legami familiari, salvo casi eccezionali in cui l'art. 8 CEDU impone la lettura più favorevole. La prova si dà con la documentazione «concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico… prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali» (art. 6, comma 1, lett. f, DPR 394/1999), lo stato di famiglia che mostra i figli, i certificati medici dei fratelli «rilasciati… dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica» (lett. e), le rimesse. Se i certificati stranieri non sono attendibili, il consolato fa fare il test del DNA a spese dell'interessato (art. 29, comma 1-bis). E la lettera d) è esclusa se il genitore «è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale» (comma 1-ter: il divieto delle famiglie poligamiche).
Che cosa deve avere il figlio
Il figlio che ricongiunge deve essere titolare «di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari» (art. 28, comma 1), e dal 2024, per il coniuge, i figli maggiorenni invalidi e i genitori, deve «avere maturato, al momento della richiesta…, un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale» (comma 1-bis, aggiunto dal DL 145/2024), salvo i titolari di protezione internazionale. Il reddito è quello dell'art. 29, comma 3, lett. b): l'assegno sociale annuo «aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere»; nel 2026 l'assegno è 546,24 € per tredici mensilità, 7.101,12 € l'anno, quindi 10.651,68 € per un genitore e 14.202,24 € per due, con il reddito dei familiari conviventi che si somma (Il reddito minimo). L'alloggio deve avere l'idoneità del Comune per il numero di occupanti, genitori compresi (lett. a). E per il genitore ultrasessantacinquenne la lett. b-bis) chiede «una assicurazione sanitaria o… altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero… la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto». La procedura è quella del ricongiungimento (Il ricongiungimento familiare): domanda allo Sportello unico sul portale, nulla osta in centocinquanta giorni, visto al consolato con la documentazione validata, permesso per motivi familiari in Questura, della durata del permesso del figlio.
La sanità dei genitori over 65
È il problema pratico più serio. I titolari di permesso per motivi familiari sono iscritti obbligatoriamente al Servizio sanitario nazionale (art. 34, comma 1, lett. b, TUI), ma il genitore over 65 ricongiunto ne è tenuto fuori dalla lett. b-bis) dell'art. 29, che vuole un'assicurazione o un contributo. Il decreto ministeriale che doveva fissare il contributo non è mai stato adottato; il Ministero della Salute ha indicato la via dell'iscrizione volontaria, che dal 1° gennaio 2024 costa un contributo forfettario minimo di 2.000 € l'anno (art. 1, commi 240-241, L. 213/2023), per anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre, non frazionabile, da versare alla Regione. L'alternativa è una polizza privata che copra «tutti i rischi», cosa che le assicurazioni fanno male e a caro prezzo per gli anziani (esclusioni per le malattie preesistenti, massimali). Al momento del visto il consolato chiede la polizza o la prova dell'iscrizione; al rinnovo la Questura la richiede. Il genitore che compie sessantacinque anni dopo il ricongiungimento, in prassi, resta iscritto; il genitore over 65 ricongiunto che poi ottiene il permesso di lungo periodo o diventa titolare di un permesso proprio entra nell'iscrizione ordinaria. Le prestazioni urgenti ed essenziali sono comunque garantite a tutti (art. 35). La pagina Sanità e SSN spiega le iscrizioni.
I genitori di cittadini italiani
Per il genitore di un cittadino italiano la lettera d) non si applica: il D.Lgs. 30/2007 definisce familiari «gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner» (art. 2, comma 1, lett. b, n. 4), senza condizioni sugli altri figli, senza età, senza reddito del figlio e senza quote. Il genitore dell'italiano «statico» (che non ha esercitato la libera circolazione) riceve «il permesso di soggiorno per motivi di famiglia… valido cinque anni… rinnovabile alla scadenza e… convertit[ibile] in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (art. 23, comma 1-bis); il genitore dell'italiano che ha vissuto in un altro Stato membro ha la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (Familiari di cittadini UE). La condizione è il carico: secondo la Corte di giustizia (Jia, 2007; Reyes, 2014) il familiare è a carico quando, nel Paese di provenienza, ha bisogno del sostegno materiale del cittadino per le necessità essenziali, e la prova si dà con ogni mezzo — le rimesse, la mancanza di redditi — senza che lo Stato possa esigere che il familiare abbia prima cercato un lavoro. Il genitore entra con un visto per ricongiungimento con cittadino italiano (senza nulla osta dello Sportello unico) o, se è già in Italia regolarmente, chiede il permesso in Questura. Anche per il genitore dell'italiano l'iscrizione al SSN è a titolo di familiare a carico, senza contributo (il D.Lgs. 30/2007 non prevede la lett. b-bis). Il figlio che diventa cittadino italiano per naturalizzazione apre ai propri genitori questa strada.
Quando il ricongiungimento è chiuso
Molte famiglie non rientrano nella lettera d): i genitori hanno altri figli sani nel Paese, o non sono «a carico» perché hanno una pensione. Le alternative sono poche e nette. Il visto per residenza elettiva è per chi «intende stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa», con «ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari» — in prassi non meno di circa 31.000 € l'anno di redditi da pensione o rendite, una casa in Italia e l'assicurazione sanitaria (Il visto per residenza elettiva); il permesso che ne segue non consente il lavoro ed è rinnovabile. Il visto per cure mediche copre un trattamento specifico, non la permanenza (Il visto per cure mediche). Il visto turistico consente novanta giorni su centottanta, e il genitore che si trattiene oltre diventa irregolare; il permesso per motivi familiari non si può chiedere in Italia a chi è entrato da turista, salvo che si tratti di genitore di cittadino italiano (per i familiari di italiani e di cittadini UE la Questura rilascia il titolo anche a chi è entrato con visto Schengen o senza visto, come chiarito dal Ministero dell'Interno dopo la sentenza Metock). E il ricongiungimento del genitore a un figlio minorenne è l'ipotesi inversa dell'art. 29, comma 5. Le promesse di «visti per genitori» fuori da questi canali sono truffe (Le truffe).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 28 (commi 1, 1-bis), 29 (commi 1 lett. d, 1-bis, 1-ter, 3), 34, 35; DPR 394/1999, art. 6; D.Lgs. 30/2007, artt. 2 (comma 1, lett. b, n. 4), 3, 23; DL 145/2024, art. 1 (due anni); L. 213/2023, art. 1, commi 240-241 (contributo iscrizione volontaria 2.000 € dal 2024); INPS, circ. 153/2025 (assegno sociale 2026: 546,24 €); Corte di giustizia UE, Jia (C-1/05, 2007), Reyes (C-423/12, 2014), Metock (C-127/08, 2008); DM Affari esteri 850/2011, visto per residenza elettiva. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.