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Irregolarità ed espulsione · La macchina

L'espulsione amministrativa: come funziona

Il decreto di espulsione è un foglio di due o tre pagine che decide anni della vita di chi lo riceve. Dice perché, dice come (con un termine per partire o con la forza), dice per quanto tempo non si potrà tornare, e in fondo dice come impugnarlo. Questa pagina lo legge riga per riga, con l'articolo 13 del Testo Unico accanto, e dice che cosa fare nei trenta giorni successivi.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  1. L'espulsione ordinaria è disposta dal Prefetto, «caso per caso», in tre situazioni: ingresso irregolare non respinto alla frontiera; soggiorno irregolare (visto scaduto, permesso rifiutato, revocato o scaduto da più di sessanta giorni senza domanda di rinnovo, overstay registrato nell'EES); pericolosità sociale secondo il codice antimafia (art. 13, comma 2, TUI).
  2. Il decreto è motivato, immediatamente esecutivo, tradotto in una lingua conosciuta o in francese, inglese o spagnolo, con l'indicazione dei mezzi di impugnazione (commi 3 e 7). Se la persona ha famiglia in Italia, il Prefetto deve pesarla (comma 2-bis; Corte cost.).
  3. Di regola si parte da soli: la partenza volontaria entro un termine tra 7 e 30 giorni, prorogabile, va chiesta e la Questura deve informare della possibilità con schede plurilingue (commi 5 e 5.1). Con il termine, il questore può imporre consegna del passaporto, obbligo di dimora e di firma (comma 5.2).
  4. L'accompagnamento alla frontiera con la forza si applica se c'è rischio di fuga (una lunga lista di indizi, comma 4-bis), se il permesso è stato negato come fraudolento, se il termine per partire non è stato rispettato, se si è violata una misura, nei casi di sicurezza: il giudice di pace deve convalidarlo entro 48 ore, con difensore (comma 5-bis).
  5. Segue un divieto di reingresso da tre a cinque anni in tutta l'area Schengen (commi 13-14-bis), revocabile per chi ha rispettato il termine di partenza. Il ricorso al giudice di pace va fatto entro trenta giorni (comma 8).

Tre tipi di espulsione, un solo nome

Il Testo Unico conosce l'espulsione ministeriale «per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato» (art. 13, comma 1; Espulsione ministeriale), l'espulsione prefettizia dell'art. 13, comma 2, che è quella di questa pagina, e l'espulsione disposta dal giudice penale come misura di sicurezza o al posto della pena (artt. 15 e 16; L'espulsione come pena). Il respingimento alla frontiera e quello «differito» del questore sono un'altra cosa ancora (Il respingimento). Dal 2026, inoltre, il rigetto della domanda d'asilo contiene «l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio» che «tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa» (art. 32, comma 4, D.Lgs. 25/2008): il richiedente respinto non riceve un decreto separato.

I casi

«L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato… senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione» dell'obbligo di dichiarazione di presenza, «ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi» del regolamento EES; «c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» (comma 2). La lettera b) è quella di quasi tutti: l'overstay, il permesso negato, il permesso scaduto senza rinnovo. «Caso per caso» significa che il Prefetto deve valutare la situazione concreta, e per chi ha fatto il ricongiungimento o è stato ricongiunto deve tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine» (comma 2-bis): una valutazione che la Corte costituzionale ha esteso, per il permesso, a chiunque abbia legami familiari in Italia. Non può essere espulso chi rientra nei divieti dell'art. 19 (Chi non può essere espulso).

Una regola del 2023 merita attenzione: «l'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente… nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne»; chi viene scoperto irregolare mentre parte non è espulso ma può ricevere dal questore, entro centoventi giorni, un divieto di reingresso da uno a tre anni, impugnabile al TAR (commi 2-ter, 2-quinquies, 2-sexies). Partire da soli, anche in ritardo, resta la scelta meno costosa.

Il decreto

«L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa» (comma 3): il ricorso non sospende, salvo che il giudice lo disponga. Il decreto «e ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola» (comma 7): la mancanza della traduzione o la traduzione in una lingua veicolare senza spiegare perché non era possibile quella conosciuta sono vizi che il giudice di pace accoglie. Se la persona ha un processo penale in corso e non è in carcere, il questore deve chiedere il nulla osta al giudice penale prima di eseguire (comma 3): serve a non far sparire un imputato, e il giudice può negarlo solo per esigenze processuali.

Partire da soli: il termine per la partenza volontaria

Dal 2011, in attuazione della direttiva rimpatri, la regola è la partenza volontaria: «lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera… può chiedere al prefetto… la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito… Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni», prorogabile «per un periodo congruo» in ragione «della durata del soggiorno…, dell'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali» (comma 5). Il termine va chiesto: «la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4» (comma 5.1), cioè con la forza. Chi ottiene il termine deve dimostrare risorse «per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale» e può ricevere una o più misure: consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla polizia; violarle costa una multa da 3.000 a 18.000 euro e l'accompagnamento (comma 5.2). Chi parte nel termine può poi chiedere la revoca del divieto di reingresso provando di essere partito (comma 14): è il vantaggio decisivo della partenza volontaria. I programmi di rimpatrio volontario assistito pagano il viaggio e un contributo.

L'accompagnamento alla frontiera e il rischio di fuga

«L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica» nei casi di sicurezza, «quando sussiste il rischio di fuga», «quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta», quando il termine per la partenza non è stato rispettato senza motivo, quando sono state violate le misure, nei casi di espulsione penale (comma 4). Il rischio di fuga è definito da una lista che il 2026 ha allungato: mancanza del passaporto; mancanza di un alloggio o «di un indirizzo affidabile»; false generalità; inottemperanza a precedenti provvedimenti; violazione delle misure; rifiuto delle impronte; mancata collaborazione all'identificazione o nell'ottenere un documento; tentativi di eludere i controlli; violazione di un divieto di reingresso; «la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri»; informazioni false durante gli accertamenti; «il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito» (comma 4-bis). La lista è ampia, ma la legge chiede che il pericolo sia «accertato caso per caso»: la sola mancanza del passaporto, secondo la giurisprudenza, non basta senza una valutazione concreta.

L'accompagnamento è una restrizione della libertà personale e richiede la convalida: «il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento…; l'esecuzione… è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza… si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito… Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio… nonché, ove necessario, da un interprete… Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive… Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto» (comma 5-bis). In attesa della convalida la persona è trattenuta in un CPR o, se non c'è posto, in locali della polizia; la convalida si fa spesso in videocollegamento (comma 5-bis.1). Contro il decreto di convalida c'è solo la Cassazione, che non sospende. Se l'accompagnamento non è eseguibile subito — manca il documento, il volo, l'accordo con il Paese — scatta il trattenimento nel CPR (Il trattenimento nei CPR).

Il divieto di reingresso

«Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera» (comma 13). Il divieto «opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso», e può superare i cinque anni nei casi di sicurezza e pericolosità (comma 14); per le espulsioni con termine di partenza «decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine» (stesso comma). Il divieto «è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen… e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri» (comma 14-bis). Il divieto non vale per chi, espulso per ingresso o soggiorno irregolare, ottiene poi il ricongiungimento familiare (comma 13, ultimo periodo). Tutto in Il divieto di reingresso e la cancellazione dal SIS.

Il ricorso

«Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria» (comma 8), cioè al giudice di pace del luogo in cui ha sede il Prefetto, entro trenta giorni dalla notifica (sessanta se si è all'estero), con il rito dell'art. 18 D.Lgs. 150/2011: il ricorso non sospende l'espulsione, ma si può chiedere la sospensione; il patrocinio a spese dello Stato spetta; il giudice decide in venti giorni; contro la sentenza c'è solo la Cassazione. La pagina Il ricorso contro l'espulsione elenca i motivi che vincono: la traduzione mancante, i legami familiari ignorati, la domanda di permesso pendente, il rinnovo tardivo ma presentato, i divieti dell'art. 19, l'errore sui presupposti, la mancata informazione sulla partenza volontaria. Il Prefetto può anche revocare il decreto su istanza, quando emergono elementi nuovi.

Quanti sono, e che cosa succede dopo

Ogni anno vengono notificati decine di migliaia di decreti di espulsione e ne viene eseguita con la forza una parte minoritaria — i rimpatri effettivi sono nell'ordine di poche migliaia, condizionati dagli accordi con i Paesi d'origine (Accordi con Paesi terzi); la maggioranza degli espulsi resta in Italia con un decreto in tasca e l'ordine di lasciare il territorio. Per loro la situazione è quella di Essere irregolari in Italia, con un'aggravante: il decreto pendente rende più difficile ogni regolarizzazione successiva, perché la Questura lo oppone alla domanda di permesso, e il ricorso vinto lo cancella. Le vie che restano sono in Come si esce dall'irregolarità.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, art. 13 (commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quinquies, 2-sexies, 3, 4, 4-bis, 5, 5.1, 5.2, 5-bis, 5-bis.1, 7, 8, 11, 13, 13-bis, 14, 14-bis), artt. 14, 15, 16, 19; D.Lgs. 25/2008, art. 32, comma 4; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 18; direttiva 2008/115/CE (rimpatri); D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), artt. 1, 4, 16; DL 100/2026 (rischio di fuga). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.