Il permesso di soggiorno · Requisiti
Idoneità alloggiativa e ospitalità
Per far venire la famiglia o un lavoratore lo Stato vuole sapere che c'è una casa adatta: il certificato di idoneità alloggiativa lo dice, con i metri quadri per persona di un decreto del 1975. Lo rilascia il Comune, a volte la ASL, con tempi che vanno da una settimana a quattro mesi. Questa pagina spiega quando serve davvero, quando basta la dichiarazione di ospitalità, e come si ottiene.
In breve
- Il ricongiungimento richiede «un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975»; per un figlio sotto i 14 anni «è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio» (art. 29, comma 3, lett. a, TUI).
- Il nulla osta al lavoro richiede «idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa» (art. 22, comma 2, lett. b); per i dormitori dei cantieri basta l'autocertificazione, per gli alberghi l'indicazione della struttura.
- Il lungo periodo per i familiari richiede un alloggio nei parametri dell'edilizia pubblica regionale o con idoneità igienico-sanitaria della ASL (art. 9, comma 1); i titolari di protezione internazionale ne sono esenti (comma 1-ter).
- Per il rinnovo ordinario del permesso la legge non chiede l'idoneità; molte Questure chiedono un documento sull'alloggio (contratto o dichiarazione di ospitalità).
- Il certificato lo rilascia il Comune (ufficio tecnico o urbanistica), in alcune regioni con la parte igienico-sanitaria della ASL; costo e tempi variano da Comune a Comune.
I parametri
Il decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975 fissa i requisiti igienico-sanitari delle abitazioni: altezza minima dei locali 2,70 metri (2,40 per i servizi), superficie minima di 14 metri quadri per ciascuno dei primi quattro abitanti e 10 per ciascuno dei successivi, camere da letto di almeno 9 metri quadri per una persona e 14 per due, un alloggio per una persona di almeno 28 metri quadri e per due di almeno 38, finestre e aerazione, servizi igienici. I Comuni applicano questi parametri — a volte con i propri regolamenti edilizi, che possono essere più severi — per dire quante persone possono vivere in una casa. Il certificato indica di regola il numero massimo di occupanti «idonei», e la Prefettura confronta quel numero con le persone già presenti più quelle da ricongiungere. Una casa di 60 metri quadri con tre stanze è di regola idonea per quattro persone; una coppia con due figli che vuole far venire un genitore deve dimostrare che la casa regge cinque.
Quando serve il certificato
Ricongiungimento familiare (art. 29, comma 3, lett. a): sempre, per coniuge, figli maggiorenni invalidi, genitori; per il figlio minore di quattordici anni «al seguito di uno dei genitori» basta il consenso del titolare dell'alloggio. I rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria sono esenti (art. 29-bis). Nulla osta al lavoro (art. 22, comma 2, lett. b): il datore documenta la sistemazione alloggiativa del lavoratore con firma digitale; le circolari accettano il certificato di idoneità, il contratto di affitto con la dichiarazione del proprietario, la dichiarazione di ospitalità; nei cantieri l'autocertificazione sui dormitori (allegato XIII D.Lgs. 81/2008), negli alberghi l'indicazione della struttura. Per gli stagionali, se il datore fornisce l'alloggio, deve provarne la disponibilità e l'idoneità e il canone non può superare un terzo della retribuzione (art. 24, comma 3). Contratto di soggiorno (art. 5-bis): contiene «la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Lungo periodo con familiari (art. 9, comma 1): alloggio «che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla Azienda unità sanitaria locale»; per sé soli non serve. Coesione familiare e familiare al seguito: gli stessi requisiti del ricongiungimento. Carta blu e art. 27: il datore documenta l'alloggio come per il nulla osta ordinario.
Non serve, per legge, per il rinnovo di un permesso per lavoro o famiglia, per il permesso per studio (che chiede la «disponibilità» di un alloggio, non l'idoneità), per la coesione con un cittadino italiano o dell'Unione (che non ha requisiti di reddito né di alloggio), per i permessi per protezione. Quando una Questura lo pretende fuori da questi casi, la risposta è la norma.
Come si ottiene
Il certificato si chiede al Comune in cui si trova l'alloggio, di regola all'ufficio tecnico, edilizia privata o «sportello immigrazione» dove esiste, con un modulo, la planimetria catastale, il contratto di affitto registrato o il titolo di proprietà (o la dichiarazione del proprietario che consente), il documento, la marca da bollo e i diritti di segreteria (da pochi euro a oltre cento secondo il Comune); alcuni Comuni fanno un sopralluogo, altri lavorano sulla planimetria; alcuni rilasciano in una settimana, altri in tre o quattro mesi, e le grandi città sono le più lente. In alcune regioni la parte igienico-sanitaria è certificata dalla ASL, con un secondo procedimento. Il certificato ha una validità che i Comuni fissano in sei mesi o un anno e che le Prefetture accettano se non è scaduto al momento della domanda. Va chiesto per primo, prima di caricare la domanda di nulla osta: il termine di 150 giorni dello Sportello Unico non aspetta il Comune. Se il Comune tarda oltre i trenta giorni della legge 241, vale la diffida (Il silenzio dell'amministrazione).
La dichiarazione di ospitalità e il contratto
La dichiarazione di ospitalità è l'atto con cui il proprietario o l'affittuario dichiara di ospitare lo straniero nel proprio alloggio, con i dati di entrambi e dell'immobile; serve al lavoratore che deve indicare l'alloggio nel contratto di soggiorno e a chi chiede il permesso e non ha un contratto proprio. Non sostituisce il certificato di idoneità dove la legge lo richiede, ma lo accompagna (chi ospita deve avere una casa idonea per il numero complessivo degli occupanti). La stessa ospitalità va comunicata alla polizia entro quarantotto ore (Ospitare uno straniero). Il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate è la prova ordinaria della disponibilità dell'alloggio; il contratto non registrato non vale, e il proprietario che affitta senza registrare a uno straniero regolare commette un illecito fiscale, non un reato dell'immigrazione (Casa: affitto, registrazione).
Quando la casa non basta
Se il certificato indica meno occupanti di quelli necessari, le strade sono tre: cambiare casa, ricongiungere i familiari uno alla volta (la soglia di reddito sale, ma l'alloggio si adegua nel tempo), oppure — per il figlio minore di quattordici anni — usare il consenso del titolare dell'alloggio, che la legge ammette al posto dell'idoneità. Il diniego del nulla osta per l'alloggio si impugna davanti al tribunale ordinario (Il nulla osta negato), e i tribunali hanno più volte ritenuto sproporzionato un rifiuto fondato su pochi metri quadri quando il resto era in regola, richiamando il superiore interesse del minore.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5-bis, 9 (commi 1 e 1-ter), 22 (comma 2, lett. b), 24 (comma 3), 29 (comma 3, lett. a), 29-bis; D.M. Sanità 5 luglio 1975; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato XIII; L. 241/1990, art. 2. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.