Asilo e protezione · Spiegazione
Impronte, Eurodac e accertamenti alla frontiera
Prima ancora di chiedere asilo o di ricevere un'espulsione, chi arriva irregolarmente in Italia è identificato: impronte e foto entrano in una banca dati europea che decide quale Stato è responsabile di lui e che lo seguirà per anni; e dal giugno 2026 si aggiungono gli «accertamenti» del Patto — sicurezza, salute, vulnerabilità — in sette giorni, senza che la persona sia formalmente entrata. Questa pagina spiega che cosa succede nei punti di crisi, quali dati restano e per quanto, che cosa si può rifiutare e con quali conseguenze, e a che cosa servono dopo.
In breve
- «Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi», dove si svolgono «gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16» del regolamento 2024/1356 e «le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico» (art. 10-ter, comma 1, TUI); l'accesso ai punti di crisi «non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso» (comma 1.1).
- Lo screening dura al massimo sette giorni alla frontiera (tre per chi è rintracciato sul territorio senza essere stato controllato) e comprende: identificazione con i documenti e le banche dati, controllo di sicurezza, controllo sanitario preliminare, individuazione delle vulnerabilità, informazione sui diritti; si chiude con un modulo che indirizza la persona alla procedura d'asilo (ordinaria o di frontiera) o al rimpatrio. Un meccanismo indipendente vigila sui diritti fondamentali.
- Eurodac (regolamento 2024/1358, dal 12 giugno 2026): impronte di tutte le dita e immagine del volto di chiunque abbia almeno sei anni e chieda asilo, sia soccorso o rintracciato dopo un ingresso irregolare, sia trovato irregolare, sia reinsediato o beneficiario di protezione temporanea; con nome, cittadinanza, data di nascita, copia dei documenti; conservati dieci anni per i richiedenti e cinque per le altre categorie; con «contrassegni» per chi è pericoloso per la sicurezza, per le domande respinte, per chi ha avuto il rimpatrio volontario. Accesso alle polizie e a Europol per reati gravi.
- La persona «ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario…, l'accesso ai dispositivi» (comma 2-bis); il rifiuto reiterato delle impronte, dopo settantadue ore, «configura il rischio di fuga» e porta al trattenimento «per una durata massima di ventotto giorni» (comma 3). Rifiutare non evita la registrazione: la si subisce, con la forza proporzionata, e si perde il diritto di restare in accoglienza.
- I dati servono a stabilire lo Stato competente per l'asilo (chi è registrato in Italia resta responsabilità dell'Italia anche se raggiunge la Germania), a decidere la procedura di frontiera (i «contrassegni» e la cittadinanza), a eseguire i rimpatri e a riconoscere chi torna con un altro nome. Si possono chiedere l'accesso, la rettifica e la cancellazione anticipata (con la cittadinanza o un permesso di lungo periodo) al Ministero dell'Interno e al Garante della privacy.
I punti di crisi e l'art. 10-ter
Gli hotspot — Lampedusa, Pozzallo, Messina, Taranto, Trapani, Porto Empedocle, più le strutture equiparate e le aree in Albania — sono i luoghi dove il Testo Unico concentra tutto ciò che accade nei primi giorni. «Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi… In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento [2024/1356], presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico… Presso i medesimi punti di crisi è assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonché sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze… È inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito» (art. 10-ter, comma 1). La persona può essere trasferita in «strutture analoghe» sul territorio per completare gli accertamenti (comma 1-bis) e in nessun caso l'accesso a questi luoghi è un ingresso legale (comma 1.1): la finzione della non-entrata, che la Corte europea (J.A. e altri c. Italia, 2023, su Lampedusa) ha detto non poter coprire una privazione della libertà senza base legale e senza giudice. I punti di crisi sono gestiti dal Ministero dell'Interno con enti appaltati, con la presenza dell'Agenzia europea per l'asilo, di Frontex, dell'UNHCR, dell'OIM e di Save the Children per i minori; le condizioni (sovraffollamento a Lampedusa nei picchi, permanenze oltre i termini) sono monitorate dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà.
Lo screening: che cosa si accerta in sette giorni
Il regolamento 2024/1356 si applica a chi attraversa la frontiera esterna irregolarmente, a chi è sbarcato dopo un soccorso, a chi chiede asilo a un valico senza avere i requisiti d'ingresso, e — con termini più brevi — a chi è rintracciato sul territorio senza prova di essere stato controllato all'ingresso. Dura al massimo sette giorni alla frontiera e tre sul territorio, e comprende quattro verifiche. L'identificazione (art. 14): documenti, dichiarazioni, dati biometrici confrontati con il registro comune dei dati d'identità e le banche dati europee (Eurodac, VIS, EES, SIS, ETIAS) e Interpol. Il controllo di sicurezza (art. 15): la verifica nel SIS e nelle banche dati di polizia se la persona è ricercata, segnalata o pericolosa; l'esito non è una decisione ma un'informazione che pesa sulla procedura (l'invio alla procedura di frontiera per «pericolo per la sicurezza» e i contrassegni in Eurodac). Il controllo sanitario preliminare (art. 12): un medico o un infermiere verifica se la persona ha bisogno di cure immediate o di isolamento e se ci sono malattie infettive. La valutazione delle vulnerabilità (art. 12): minore età, disabilità, gravidanza, vittime di tortura, tratta o violenza, malattie gravi — con la conseguenza di indirizzare la persona all'accoglienza adeguata e di escluderla dalla procedura di frontiera. In Italia «le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico… sono svolte dalle autorità nazionali di frontiera e dalle autorità nazionali competenti per l'immigrazione» (la polizia di frontiera e le Questure), mentre «il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione…, con il coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilità» (art. 12 DL 100/2026). Lo screening si chiude con il modulo di debriefing (art. 17 del regolamento): nome, cittadinanza dichiarata, esito delle verifiche, indicazione delle vulnerabilità, e l'indirizzamento: la procedura d'asilo (ordinaria, accelerata o di frontiera) per chi ha chiesto protezione, il rimpatrio (respingimento differito, procedura di rimpatrio alla frontiera) per chi non l'ha chiesta. La persona riceve informazioni «in una lingua che comprende» sul diritto di chiedere asilo, sulle conseguenze dello screening e sulla protezione dei dati, e può essere assistita dalle organizzazioni. Il regolamento impone un meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali durante lo screening (art. 10): in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà con l'Autorità garante per l'infanzia e le organizzazioni, secondo il decreto attuativo. Chi non coopera all'identificazione subisce l'accesso ai telefoni con convalida del giudice di pace (art. 10-ter, comma 2-ter; I controlli).
Eurodac: che cosa si registra e per quanto
Eurodac esiste dal 2003 come archivio delle impronte dei richiedenti asilo per applicare Dublino; il regolamento 2024/1358, applicabile dal 12 giugno 2026, ne fa un sistema di identificazione della migrazione irregolare, che conta le persone e non le domande. Si registrano — con impronte di tutte le dita e immagine del volto — le persone di almeno sei anni in queste categorie: i richiedenti protezione internazionale (conservazione dieci anni); chi è rintracciato dopo un attraversamento irregolare della frontiera esterna (cinque anni); chi è sbarcato dopo un'operazione di ricerca e soccorso (cinque anni); chi è trovato in soggiorno irregolare sul territorio (cinque anni); chi è ammesso con procedure di reinsediamento o ammissione umanitaria (cinque anni); i beneficiari di protezione temporanea (cinque anni). Con i dati biometrici si registrano il nome, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, il sesso, il tipo e il numero dei documenti d'identità o di viaggio (con la copia scansionata), lo Stato e la data di registrazione, e — novità — i contrassegni: se la persona «potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza interna» in base allo screening, se la domanda è stata respinta, se è stata concessa protezione (con la data), se ha ricevuto il rimpatrio volontario assistito, se le è stato dato un termine per la partenza volontaria, se è stata ricollocata. I dati dei minori si raccolgono con modalità adatte e con la presenza di un adulto responsabile. L'accesso: le autorità per l'asilo e l'immigrazione di tutti gli Stati, per determinare la competenza e per l'identificazione; le polizie e Europol per prevenire e perseguire reati gravi e terrorismo, a condizioni definite. La cancellazione anticipata: i dati del richiedente sono cancellati prima dei dieci anni se acquisisce la cittadinanza di uno Stato membro, e «contrassegnati» come non più rilevanti per Dublino se ottiene protezione o un permesso di lungo periodo; quelli delle altre categorie se la persona ottiene un permesso di soggiorno o lascia il territorio dell'Unione (con la prova). L'Italia raccoglie in Eurodac anche i dati «nazionali» (AFIS, il casellario delle impronte della polizia), che seguono le regole italiane e non hanno il limite dei dieci anni.
Rifiutare le impronte
Per anni chi sbarcava in Italia e voleva raggiungere il Nord Europa rifiutava le impronte per non essere «dublinato» in Italia. Oggi è quasi impossibile e molto costoso. Il regolamento Eurodac (art. 13) impone agli Stati di raccogliere i dati «nel pieno rispetto della dignità e dell'integrità fisica», ma consente misure amministrative, incluso il trattenimento, per chi rifiuta, «come ultima risorsa» e con proporzionalità. Il Testo Unico: «l'interessato è informato delle conseguenze… in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi» (art. 10-ter, comma 2); «decorso il termine delle settantadue ore…, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti… configura il rischio di fuga e…, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe… ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione», con la convalida del giudice di pace e le regole dell'art. 14 (comma 3); il richiedente che rifiuta le impronte perde inoltre l'accoglienza ed entra nella procedura accelerata (il rifiuto è uno dei motivi dell'art. 42 del regolamento procedure). L'uso della forza per prendere le impronte è ammesso dalle procedure operative in misura proporzionata; i tribunali e il Garante hanno censurato gli eccessi. Il consiglio pratico degli operatori: le impronte si danno; la strategia del rifiuto porta al trattenimento e non impedisce la registrazione, e il nuovo regolamento gestione asilo ha comunque cancellato le vie di fuga di Dublino (i termini di trasferimento si allungano e chi scappa perde i diritti: Dublino e AMMR).
A che cosa servono i dati, dopo
- La competenza per l'asilo. Chi è registrato in Italia come sbarcato o richiedente e chiede asilo in Germania viene rimandato in Italia (o resta a carico dell'Italia nella contabilità della solidarietà): le impronte sono la prova. Chi era già registrato in Grecia o a Malta può essere rimandato là dall'Italia.
- La procedura. La cittadinanza accertata e i contrassegni di sicurezza decidono se la domanda va in procedura di frontiera; il precedente diniego rende la nuova domanda «reiterata».
- Il rimpatrio. L'identificazione con il volto e le impronte consente ai consolati di riconoscere i propri cittadini anche senza passaporto; il contrassegno del rimpatrio volontario impedisce di ripeterlo.
- I controlli successivi. Ogni controllo di polizia in Italia e in Europa confronta le impronte: chi è stato espulso e torna con un nome diverso è riconosciuto; chi ha un divieto nel SIS è fermato; le domande di visto future incontrano la registrazione.
- La sicurezza. Le polizie e Europol accedono per reati gravi e terrorismo; il contrassegno di sicurezza apposto nello screening non è una condanna ma segue la persona per la durata della conservazione, e si può contestare chiedendo l'accesso ai dati.
I diritti sul dato: l'informazione al momento della raccolta (in lingua comprensibile, con l'opuscolo comune), l'accesso ai propri dati in Eurodac, la rettifica di dati errati (il nome scritto male, la cittadinanza sbagliata, l'età), la cancellazione quando i presupposti cessano, e il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice (regolamento 2024/1358, capo sui diritti dell'interessato; regolamento 2018/1725 e GDPR). L'autorità italiana per Eurodac è il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; la richiesta di accesso si presenta lì o tramite il Garante, con l'assistenza di un avvocato o di un'associazione.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 10 (comma 1.2), 10-ter (commi 1, 1.1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quinquies, 3), 14; DL 12 giugno 2026, n. 100, art. 12, conv. L. 145/2026; regolamento (UE) 2024/1356 (accertamenti), artt. 5-17; regolamento (UE) 2024/1358 (Eurodac), disposizioni sulle categorie di dati, sull'obbligo di rilevamento (art. 13), sulla conservazione, sui contrassegni e sui diritti dell'interessato; regolamento (UE) 2024/1351 (gestione dell'asilo); regolamento (UE) 2019/817 (interoperabilità); Corte EDU, J.A. e altri c. Italia (30 marzo 2023) e Khlaifia e altri c. Italia (GC, 15 dicembre 2016); Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, rapporti sui punti di crisi; Ministero dell'Interno, procedure operative standard per i punti di crisi (2016, agg. 2026). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.