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Vivere in Italia · Procedura

Tornare a casa e lasciare l'Italia

Si parte per una stagione o per sempre, per una malattia in famiglia o perché il lavoro è finito, e quasi nessuno sa quanto tempo può restare via senza perdere il permesso, che cosa succede alla pensione maturata, se la NASpI si può portare, come chiudere il conto con il fisco e con l'anagrafe. Questa pagina mette in fila le regole per chi lascia l'Italia — per un periodo o definitivamente — e per chi vuole tenersi aperta la porta del ritorno.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 12 min

In breve

  1. Quanto si può stare via. Il permesso ordinario «non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità», salvo obblighi militari «o altri gravi e comprovati motivi» (art. 13, comma 4, DPR 394/1999). Il permesso di lungo periodo è revocato dopo dodici mesi consecutivi fuori dall'Unione o sei anni fuori dall'Italia (art. 9, comma 7, lettere d ed e, TUI), ma si riacquista dopo tre anni invece di cinque (comma 8).
  2. Pensione. I contributi restano e la pensione INPS si paga all'estero, anche senza convenzione, all'età pensionabile e anche senza il minimo di contributi per chi li ha versati solo dal 1996 (art. 22, comma 13); nessun rimborso. Si perdono invece l'assegno sociale, la NASpI (salvo la ricerca di lavoro in un altro Stato UE per tre mesi) e l'assegno unico, che richiedono la residenza.
  3. Lavoro. Alla fine del rapporto spettano il TFR, le ferie non godute e l'ultima busta; le dimissioni si danno online; la lettera di licenziamento apre la NASpI, che però va riscossa in Italia.
  4. Fisco e anagrafe. Chi resta residente fiscale per la maggior parte dell'anno dichiara in Italia anche i redditi dell'anno della partenza; conviene fare la cancellazione anagrafica per trasferimento all'estero, che chiude anche l'iscrizione al SSN, e comunicare la partenza alla banca, all'Agenzia delle Entrate e al datore. Il conto può restare aperto.
  5. Chi non ha soldi per partire e vuole tornare per sempre può chiedere il rimpatrio volontario assistito (biglietto, accompagnamento, contributo alla reintegrazione), anche se è irregolare o ha un ordine di lasciare il territorio.
  6. Tornare in Italia dopo. Chi parte con il permesso valido può rientrare finché il permesso vale e l'assenza resta nei limiti; chi lo perde ricomincia con un visto. Chi parte da irregolare senza espulsione non ha un divieto di reingresso, ma il soggiorno irregolare resta registrato (dal 2026 l'EES registra entrate e uscite) e pesa sui visti futuri; chi è stato espulso ha il divieto da tre a cinque anni (art. 13, comma 14).

Il permesso durante l'assenza

Il permesso di soggiorno non decade per il solo fatto di uscire dall'Italia: si può viaggiare, lavorare stagionalmente in patria, curare un genitore, e il permesso resta valido fino alla scadenza. Il limite è al rinnovo. L'articolo 13, comma 4, del DPR 394/1999 stabilisce che «il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi». Tre precisazioni. Il periodo è continuativo: chi rientra in Italia prima dei sei mesi e riparte interrompe il conto, anche se la Questura può valutare la sostanza di un soggiorno fatto di soli passaggi. I «gravi e comprovati motivi» — una malattia propria o di un familiare stretto, un evento bellico, un impedimento amministrativo documentato — vanno provati con documenti (certificati medici, atti) e conviene, se si prevede un'assenza lunga, informarne la Questura prima di partire o al rientro con una comunicazione scritta. E la norma parla di «non può essere rinnovato»: il permesso in corso non viene revocato durante l'assenza, ma alla scadenza il rinnovo sarà negato, il che equivale a perderlo. Per i permessi per famiglia il problema si aggiunge a quello della convivenza, che è condizione del permesso; per il permesso per lavoro l'assenza prolungata coincide di solito con la perdita del posto, che apre l'attesa occupazione solo se ci si registra al centro per l'impiego. Chi ha la ricevuta di rinnovo può uscire e rientrare solo dal proprio Paese e con il permesso scaduto insieme alla ricevuta, senza transitare da altri Stati Schengen (si veda Viaggiare con il permesso).

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è più resistente: «è revocato [...] d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro [...] e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni» (art. 9, comma 7, TUI). Un anno intero fuori dall'Unione — non basta uscire dall'Italia, si deve uscire dall'Unione — fa perdere il titolo; un rientro anche breve prima dei dodici mesi azzera il conto. Chi lo perde per questi motivi «può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni» (comma 8), e nel frattempo, se non c'è motivo di espulsione, gli «è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo» (comma 9): il lungo soggiornante che torna dopo tre anni fuori non è un irregolare, ma deve chiedere un permesso ordinario con un titolo (lavoro, famiglia) e ricostruire tre anni. Per i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria il ritorno prolungato nel Paese d'origine è anche un possibile motivo di cessazione della protezione. La pagina Permesso di lungo periodo tratta il resto.

Pensione, NASpI, assegni: che cosa si porta e che cosa si perde

La pensione è il diritto che viaggia meglio: «in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità» (art. 22, comma 13, TUI), all'età pensionabile e, per chi ha contributi solo dal 1996, anche senza il minimo contributivo; la pensione già in pagamento continua a essere versata all'estero su un conto del Paese di residenza, con l'accertamento annuale dell'esistenza in vita tramite la banca incaricata dall'INPS, e le imposte seguono la convenzione contro le doppie imposizioni (spesso la pensione privata è tassata solo nel Paese di residenza). La pagina Pensione e contributi spiega le convenzioni con totalizzazione (Albania, Tunisia, Turchia, Marocco no) e la domanda dall'estero. Non si portano invece: l'assegno sociale, che cessa con il trasferimento della residenza all'estero; la NASpI, che richiede la permanenza nello stato di disoccupazione in Italia e la disponibilità al lavoro — è consentito solo cercare lavoro in un altro Stato UE per tre mesi con il documento U2 (regolamento 883/2004, art. 64), non tornare nel Paese d'origine; l'assegno unico, l'ADI e le prestazioni comunali, legate alla residenza; l'invalidità civile, che cessa con la perdita della residenza. Chi parte con la NASpI in corso e non lo comunica commette un indebito che l'INPS recupera, con la segnalazione penale nei casi gravi; la comunicazione di espatrio si fa online o al patronato.

Al termine del rapporto di lavoro il datore deve pagare il TFR, le ferie e i permessi non goduti, le mensilità aggiuntive maturate (le ultime competenze si liquidano entro i termini del contratto collettivo); le dimissioni si presentano online sul portale del Ministero del Lavoro, direttamente con lo SPID o tramite patronato, sindacato o consulente; il licenziamento dà diritto alla NASpI, che conviene chiedere prima di partire se si resta in Italia ancora qualche mese. Chi ha una vertenza per stipendi non pagati non la perde partendo: il sindacato o l'avvocato possono seguirla con una procura, ma la prescrizione dei crediti di lavoro (cinque anni) corre. Il fondo pensione complementare si riscatta per cessazione dei requisiti di partecipazione, con tassazione agevolata dopo un certo periodo; la Cassa edile e gli enti bilaterali liquidano le somme accantonate.

Fisco, banca, anagrafe, sanità

La residenza fiscale si perde con l'anno in cui non si supera la maggior parte del periodo d'imposta in Italia (art. 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026); l'anno della partenza è quasi sempre ancora un anno di residenza, e la dichiarazione dell'anno successivo va presentata dall'estero (con il CAF, online, o tramite un intermediario); la Certificazione unica dell'ultimo datore arriva a marzo. Chi lascia conti o beni in Italia continua a dichiararne i redditi come non residente. La pagina Tasse spiega la regola. Il conto corrente può restare aperto e serve a ricevere la pensione e il TFR; conviene aggiornare l'indirizzo e attivare l'internet banking prima di partire, perché dall'estero riaprire l'accesso è difficile senza lo SPID. Lo SPID resta attivo con il numero di telefono registrato: portare con sé una SIM italiana attiva o cambiare il numero prima di partire evita di perdere l'accesso a INPS e Agenzia.

All'anagrafe si dichiara il trasferimento all'estero: per i cittadini stranieri non esiste l'AIRE, e la dichiarazione produce la cancellazione per emigrazione (DPR 223/1989, art. 11); chi non la fa viene cancellato d'ufficio per irreperibilità o, alla scadenza del permesso, per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale (art. 7, comma 3). Con la cancellazione cessa l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (che comunque dura quanto il permesso) e la carta d'identità perde efficacia per l'espatrio; il codice fiscale resta per sempre. La patente italiana resta valida come documento di guida, e in molti Paesi si converte con reciprocità (si veda Patente). Il contratto d'affitto si chiude con la disdetta nei termini del contratto (di regola sei mesi, salvo gravi motivi), e le utenze con la comunicazione di cessazione; il deposito cauzionale va restituito con gli interessi. I figli che lasciano la scuola italiana chiedono il nulla osta e i certificati con la traduzione per l'iscrizione nel nuovo Paese; il figlio nato in Italia che parte prima dei diciotto anni interrompe la residenza «senza interruzioni» richiesta per la cittadinanza a diciotto anni (art. 4, comma 2, L. 91/1992), salvo assenze brevi documentate.

Il rimpatrio volontario assistito

Chi decide di tornare definitivamente e non ha i mezzi, o vuole un sostegno per ricominciare, può accedere ai programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione (RVA&R), finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione e gestiti da organizzazioni convenzionate con il Ministero dell'Interno: biglietto aereo, assistenza in partenza e all'arrivo, un contributo in beni e servizi per un progetto di reinserimento (formazione, avvio di una piccola attività, casa, cure), talvolta un contributo in denaro alla partenza. Possono chiederlo i richiedenti asilo che rinunciano, i titolari di protezione, gli irregolari, chi ha ricevuto un'espulsione con termine per la partenza volontaria (art. 13, comma 5, TUI), con l'esclusione di chi è pericoloso o ha già usufruito del programma; il numero verde antitratta e gli sportelli dei Comuni indirizzano ai progetti attivi. Chi parte con il rimpatrio assistito dopo un'espulsione con termine per la partenza volontaria può chiedere la revoca del divieto di reingresso provando di essere partito nel termine (art. 13, comma 14), e chi non aveva un'espulsione non ne riceve alcuno. La pagina Rimpatrio volontario assistito spiega i programmi in corso e i numeri.

Tornare in Italia dopo

Chi ha lasciato l'Italia con il permesso valido rientra con il permesso e il passaporto finché il permesso dura, e chiede il rinnovo se l'assenza è rimasta nei limiti. Chi ha perso il permesso, o non l'ha mai avuto, rientra con un visto, alle condizioni di ciascun tipo (si veda Serve il visto?): il lavoro passa dal decreto flussi, la famiglia dal ricongiungimento, e i periodi precedenti di soggiorno regolare non contano per il nuovo permesso, salvo il riacquisto del lungo periodo in tre anni (art. 9, comma 8). Chi è partito da irregolare spontaneamente, senza un decreto di espulsione, non ha divieti: può chiedere un visto, ma il soggiorno irregolare precedente è un elemento che il consolato valuta per il rischio migratorio, e con il sistema EES a regime dal 10 aprile 2026 le uscite oltre il termine dei 90 giorni sono registrate automaticamente. Chi è stato espulso ha il divieto di reingresso (da tre a cinque anni, di più nei casi gravi, art. 13, comma 14), può chiedere l'autorizzazione speciale del Ministro dell'Interno a rientrare prima, e rientrando senza autorizzazione commette il reato dell'art. 13, comma 13; il divieto è iscritto nel Sistema d'informazione Schengen e vale per tutta l'area (si veda Divieto di reingresso e SIS). Chi parte con un'espulsione con termine per la partenza volontaria e la rispetta può ottenere la revoca del divieto «su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine» (art. 13, comma 14, ultimo periodo): conservare il biglietto e il timbro d'uscita, o il certificato del rimpatrio assistito, è ciò che rende possibile un ritorno regolare. Per le espulsioni ministeriali, per pericolosità e per terrorismo il divieto può superare i cinque anni.

Casi frequenti

  • Devo assistere mia madre malata in Perù per otto mesi; ho il permesso per lavoro biennale. Otto mesi superano i sei ma non la metà di due anni: per i permessi biennali il limite è dodici mesi continuativi. Porti comunque i certificati medici, avvisi la Questura e il datore (aspettativa o congedo), e rientri prima dei dodici mesi.
  • Ho il lungo periodo e voglio provare a vivere in Marocco per due anni. Dopo dodici mesi consecutivi fuori dall'Unione il permesso è revocato; un rientro anche di pochi giorni prima dei dodici mesi interrompe il termine. Se lo perde, potrà riacquistarlo dopo tre anni di nuovo soggiorno con un permesso ordinario.
  • Ho la NASpI e voglio passare l'inverno in Senegal. La NASpI si sospende: l'espatrio va comunicato e le mensilità dei mesi all'estero non spettano; tacere espone al recupero e alla denuncia.
  • Torno in Bangladesh per sempre a 52 anni, con 9 anni di contributi. Nessuna convenzione: i 9 anni restano all'INPS e a 67 anni (età pensionabile) chiederà la pensione dall'estero, senza il requisito dei 20 anni (art. 22, comma 13). Conservi l'estratto conto e lo SPID.
  • Sono irregolare, voglio tornare a casa senza problemi futuri. Parta spontaneamente o con il rimpatrio assistito: senza espulsione non c'è divieto di reingresso. Non usi documenti falsi per uscire; all'uscita l'EES registra il soggiorno oltre i termini, che peserà su un futuro visto ma non lo esclude.
  • Mio figlio ha 15 anni, è nato in Italia; se torniamo per due anni perde la cittadinanza a 18? Perde la «residenza legale senza interruzioni fino alla maggiore età» (art. 4, comma 2, L. 91/1992), che è il requisito; brevi assenze documentate sono tollerate, due anni no. Resterà la naturalizzazione ordinaria.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 9 (commi 7, 8, 9), 13 (commi 5, 13, 14), 14-ter (rimpatrio assistito), 22 (comma 13); DPR 394/1999, art. 13, comma 4; DPR 223/1989, artt. 7 e 11; L. 91/1992, art. 4, comma 2; D.Lgs. 117/2026 (testo unico imposte sui redditi), art. 2; regolamento (CE) 883/2004, art. 64; D.Lgs. 22/2015 (NASpI), artt. 3 e 10; regolamento (UE) 2017/2226 (EES); INPS, scheda «Trattamenti pensionistici ai lavoratori stranieri rimpatriati» (12 giugno 2026). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.