Lavorare · Spiegazione
I requisiti del datore di lavoro che assume dall'estero
La domanda di nulla osta la fa il datore, e la legge chiede a lui quasi tutto: che esista davvero e possa pagare, che offra un alloggio idoneo, che applichi il contratto collettivo, che non abbia condanne per sfruttamento o lavoro nero, che abbia cercato prima un lavoratore in Italia, che firmi il contratto di soggiorno e comunichi ogni cambiamento. Questa pagina elenca i requisiti, per l'impresa e per la famiglia, e le conseguenze di chi non li ha.
In breve
- Può chiedere il nulla osta «il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia» (art. 22, comma 2, TUI): un'impresa, un professionista, una famiglia; anche uno straniero con permesso, purché regolare.
- Prima della domanda serve la verifica al Centro per l'impiego «della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale»; il silenzio per otto giorni vale come esito negativo (commi 2 e 2-bis).
- La capacità economica è verificata dai consulenti del lavoro o dalle associazioni datoriali, che rilasciano un'asseverazione tenendo conto «della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti» (art. 24-bis, comma 2); per il lavoro domestico il reddito imponibile del datore non può essere inferiore a 20.000 € (nucleo di una persona) o 27.000 € (più componenti), salvo il datore non autosufficiente che assume chi lo assiste.
- Servono l'alloggio idoneo, la retribuzione del contratto collettivo (e non meno dell'assegno sociale per il lavoro domestico, almeno venti ore settimanali), l'impegno a pagare il viaggio di ritorno, la PEC.
- Escludono: le condanne negli ultimi cinque anni, anche non definitive, per favoreggiamento, sfruttamento (art. 603-bis c.p.) e impiego di stranieri irregolari (art. 22, comma 5-bis); il rinvio a giudizio per tratta e sfruttamento (comma 2-ter); il nulla osta non usato nei tre anni precedenti senza giustificazione (comma 2-ter); le denunce per reati gravi e le misure di prevenzione (art. 31, comma 2, DPR 394/1999).
Chi può assumere
«Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero» presenta la richiesta allo Sportello unico (art. 22, comma 2). Datore è chiunque possa esserlo per il diritto del lavoro: la società, l'impresa individuale, il professionista, l'ente, la famiglia che assume una colf o una badante. Lo straniero regolare può assumere — un ristoratore con permesso di lungo periodo può chiedere un cuoco dall'estero — ma un titolare di permesso per richiesta asilo o di un permesso che non consente il lavoro autonomo non è un datore credibile agli occhi dello Sportello. Il datore deve avere una posizione INPS e fiscale reale: il regolamento chiede l'«autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio» e «della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro» (art. 30-bis, comma 3, DPR 394/1999), e dal 2024 il sistema di precompilazione incrocia i dati con l'Agenzia delle Entrate e l'INPS. Le imprese costituite da poco, senza dipendenti e senza fatturato, che chiedono decine di lavoratori, sono il profilo tipico della frode e vengono escluse in precompilazione o ispezionate (art. 22, comma 2-bis.1).
La verifica al Centro per l'impiego
La domanda si presenta «previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata» (comma 2): il datore pubblica la richiesta di personale al Centro per l'impiego della provincia, che la diffonde tra i disoccupati iscritti, italiani e stranieri regolari. «La previa verifica… si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta» (comma 2-bis). Se un lavoratore idoneo si presenta, il datore non è obbligato ad assumerlo, ma la domanda di nulla osta per lo straniero all'estero perde il presupposto; nella prassi il Centro raramente segnala qualcuno, e il passaggio è un adempimento formale da fare prima della precompilazione, conservando la ricevuta. La verifica non serve per i lavoratori formati all'estero nei programmi dell'art. 23 e per le categorie dell'art. 27 (Fuori quota).
La capacità economica e l'asseverazione
Lo Sportello unico verifica «la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili» (art. 30-bis, comma 8, DPR 394/1999). Dal 2023 questa verifica, per gli ingressi del decreto flussi, «è demandata… ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12» — consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti abilitati — «e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale… ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato» (art. 24-bis, comma 1). «Le verifiche di congruità… tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti…, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta» (comma 2). L'asseverazione, firmata digitalmente, si allega alla domanda (art. 22, comma 2, lett. d-bis); non serve se la domanda è presentata da un'associazione datoriale che ha firmato il protocollo con il Ministero del Lavoro (art. 24-bis, comma 3). L'Ispettorato nazionale del lavoro fa controlli a campione con l'Agenzia delle Entrate e, per l'agricoltura, con AGEA (comma 4). Per il lavoro domestico i criteri sono nelle circolari dell'Ispettorato (n. 3 del 5 luglio 2022 e nota n. 2066 del 21 marzo 2023, richiamate dalla circolare flussi n. 8047/2025): il reddito imponibile del datore «con nucleo familiare composto dalla sola sua persona non può essere inferiore a 20.000 euro annui», e «sale a 27.000 euro» se il nucleo ha più componenti, sommando i redditi dei conviventi; «la disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza» (art. 30-bis, comma 8, ultimo periodo). Per le imprese non c'è un numero fisso: il consulente valuta il rapporto tra fatturato, dipendenti e nuove assunzioni, e una ditta con 100.000 € di ricavi che chiede dieci operai non passa.
L'alloggio, la retribuzione, il viaggio
La domanda contiene «idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale» (art. 22, comma 2, lett. b): il datore garantisce un alloggio «che rientri nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975» (art. 5-bis, comma 1, lett. a), cioè con l'idoneità alloggiativa del Comune (L'idoneità alloggiativa); per i cantieri basta l'autocertificazione dei dormitori a norma; per gli alberghi basta indicare la struttura. L'alloggio può essere del datore, del lavoratore (che deve però averlo prima di arrivare, di regola tramite parenti) o di terzi con una dichiarazione di ospitalità. Se il datore lo fornisce a pagamento, il canone «non è superiore ad un terzo» della retribuzione e «non può essere decurtato automaticamente» (art. 24, comma 3, per lo stagionale; art. 30-bis, comma 4, DPR 394/1999). La retribuzione è quella del contratto collettivo applicabile, con un orario «non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale» (art. 30-bis, comma 3, lett. c); per le badanti conviventi il CCNL del lavoro domestico fissa i minimi per livello. Il datore assume «l'impegno al pagamento… delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza» (art. 22, comma 2, lett. c; art. 5-bis, comma 1, lett. b) e «l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro» (lett. d). Serve infine «l'indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali» (lett. d-ter): la PEC iscritta in INI-PEC (imprese e professionisti) o INAD (privati).
Le condanne e le esclusioni
La legge esclude tre gruppi di datori. Il primo: «il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta…, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina… o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione…; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12» — l'impiego di stranieri senza permesso (art. 22, comma 5-bis). Il secondo: «è… irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione…, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva» (comma 2-ter, terzo periodo) — riduzione in schiavitù, tratta, sfruttamento. Il terzo: «è irricevibile la richiesta presentata… dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno», salvo che «provi che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile» (comma 2-ter, primo e secondo periodo): il datore che ha ottenuto un nulla osta e non ha poi assunto è escluso per tre anni. Il regolamento aggiunge il parere contrario del questore se il datore, il titolare o gli amministratori «risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale…, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione» (art. 31, comma 2, DPR 394/1999). Per lo stagionale, il nulla osta può essere rifiutato o revocato anche se il datore «è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare», se l'impresa «è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica», se «non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori», o se nei dodici mesi precedenti «ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante» (art. 24, comma 12).
Il tetto di tre domande e chi può presentarle
Il datore privato «può presentare… non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità» (art. 22, comma 2-bis.2); le imprese che ne vogliono di più passano per le associazioni di categoria, i consulenti del lavoro o le agenzie per il lavoro iscritte all'albo, «i quali garantiscono che il numero delle richieste… sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati…, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività». Per la quota fuori decreto dei 10.000 assistenti a disabili, grandi anziani e bambini piccoli (DL 145/2024, art. 2, comma 2) le domande passano solo per le agenzie per il lavoro e le associazioni del settore domestico (Badanti e colf).
Gli obblighi dopo l'ingresso
Ottenuto il nulla osta, il datore deve confermare la richiesta entro quindici giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sul visto, pena la revoca (art. 22, comma 5-quinquies), e informare il lavoratore di ogni comunicazione. Entro quindici giorni dall'ingresso del lavoratore, datore e lavoratore firmano il contratto di soggiorno, che il datore trasmette allo Sportello unico (comma 6): se non lo fa, il nulla osta è revocato (comma 5-ter) e il datore è escluso per tre anni (comma 2-ter). Il datore fa la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV), che vale anche come comunicazione di ospitalità se dà l'alloggio, iscrive il lavoratore all'INPS e all'INAIL, applica il contratto collettivo, «comunica ogni variazione concernente il rapporto di lavoro» — la cessazione, il trasferimento — allo Sportello unico, e per la badante convivente registra il rapporto all'INPS. Il datore che impiega uno straniero senza permesso, o con permesso scaduto e non rinnovato, «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» (comma 12), con aumenti se i lavoratori sono più di tre, minori o sfruttati (comma 12-bis), più il costo del rimpatrio (comma 12-ter) e le sanzioni amministrative del lavoro nero. La pagina Assumere uno straniero già in Italia spiega che cosa controllare quando il lavoratore è già qui.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5-bis, 22 (commi 2, 2-bis, 2-bis.1, 2-bis.2, 2-ter, 5-bis, 5-ter, 5-quinquies, 6, 12, 12-bis, 12-ter), 23, 24 (commi 3, 12), 24-bis, 27; DPR 394/1999, artt. 30-bis (commi 3, 4, 8), 31 (comma 2); L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1; DM Sanità 5 luglio 1975; INL, circ. n. 3 del 5 luglio 2022 e nota n. 2066 del 21 marzo 2023 (20.000/27.000 €); circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025; DL 145/2024, art. 2, comma 2; DL 146/2025. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.