Cittadini dell'Unione · Procedura
I familiari non UE di cittadini dell'Unione
Il marito senegalese di una cittadina francese che vive a Torino, la madre albanese a carico di un figlio romeno che lavora a Bologna, la compagna brasiliana di un tedesco: non sono «stranieri» nel senso del testo unico, ma familiari di cittadini dell'Unione, e il loro soggiorno segue le regole della direttiva 2004/38 recepita dal D.Lgs. 30/2007. Regole molto più favorevoli — niente quote, niente reddito minimo, niente alloggio, carta gratuita di cinque anni, lavoro libero — ma con presupposti precisi, e con una condizione che decide tutto: il cittadino dell'Unione deve aver esercitato la libera circolazione. Questa pagina spiega chi rientra, come si entra, come si ottiene la carta, che cosa succede se il matrimonio finisce o il cittadino UE muore o parte, e come si arriva al soggiorno permanente.
In breve
- Chi è familiare (art. 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 30/2007): il coniuge; il partner di un'unione registrata in uno Stato membro (in Italia l'unione civile); i discendenti diretti sotto i 21 anni o a carico, anche del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico, anche del coniuge o partner. Lo Stato deve inoltre «agevolare» l'ingresso e il soggiorno di ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza, o bisognoso di assistenza per gravi motivi di salute, e del partner con relazione stabile «debitamente attestata con documentazione ufficiale» (art. 3, comma 2).
- Ingresso: con il passaporto e, se la nazionalità lo richiede, un visto gratuito e prioritario (art. 5, commi 2-3); chi ha già la carta di soggiorno di familiare rilasciata da uno Stato membro entra senza visto; il respingimento non si fa se entro 24 ore si dimostra la qualità di familiare (comma 5). Non c'è nulla osta, non c'è quota, non c'è reddito minimo né alloggio idoneo.
- Carta di soggiorno: «trascorsi tre mesi dall'ingresso» si chiede alla Questura la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», con passaporto, documento del Paese d'origine che attesta la parentela (e se serve la condizione di a carico), attestato di richiesta d'iscrizione anagrafica del cittadino UE, quattro foto (art. 10, commi 1-3); vale cinque anni, è gratuita salvo il costo del tesserino, resiste ad assenze fino a sei mesi l'anno (commi 4-6). Il cittadino UE deve avere a sua volta il diritto di soggiorno (lavoro, risorse e assicurazione, studio: art. 7).
- Diritti: lavoro subordinato e autonomo libero, parità di trattamento con gli italiani (art. 19), iscrizione al SSN, accesso alle prestazioni sociali con i limiti dei primi tre mesi.
- Se il matrimonio finisce: il familiare non UE conserva il soggiorno se il matrimonio è durato almeno tre anni di cui uno in Italia, se ha l'affidamento dei figli, se è vittima di violenza domestica, se ha un diritto di visita al figlio che deve esercitare in Italia (art. 12, comma 2), purché lavori o abbia risorse. Se il cittadino UE muore: conserva il soggiorno dopo almeno un anno di soggiorno, con lavoro o risorse (art. 11). Se parte: i figli iscritti a scuola e il genitore che li ha in custodia restano fino alla fine degli studi (art. 11, comma 3).
- Dopo cinque anni di soggiorno legale continuativo con il cittadino UE, il familiare acquista il soggiorno permanente e la Carta permanente, non più soggetta a condizioni (artt. 14 e 17). I familiari di cittadini italiani rientrano in queste regole solo se l'italiano ha esercitato la libera circolazione (art. 23, comma 1); altrimenti hanno il permesso per motivi di famiglia di cinque anni (comma 1-bis): si veda Sposare un cittadino italiano.
Chi rientra: la definizione di familiare
Il D.Lgs. 30/2007 «si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari [...] che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo» (art. 3, comma 1). Familiare è (art. 2, comma 1, lettera b) «1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio [...]; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner [...]; 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner». Rispetto al ricongiungimento del testo unico (art. 29 TUI) le differenze sono nette: i figli contano fino a 21 anni senza condizioni e oltre se a carico, non fino a 18; i genitori bastano che siano a carico, senza il requisito dei 65 anni e dell'assenza di altri figli nel Paese d'origine; sono inclusi i suoceri a carico e i figli del coniuge; il coniuge dello stesso sesso è coniuge (CGUE, Coman, C-673/16, 5 giugno 2018), e l'unione civile italiana è l'unione registrata. «A carico» significa che il familiare ha bisogno del sostegno materiale del cittadino UE per le sue necessità essenziali nel Paese di provenienza, da provare con documenti (rimesse, dichiarazioni, redditi), non che sia privo di qualsiasi reddito (CGUE, Jia, C-1/05, e Reyes, C-423/12).
Per due categorie la legge non dà un diritto ma un obbligo dello Stato di «agevolare»: «ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza [...], se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione [...] o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente» (fratelli, zii, nipoti, cugini) e «il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale» (art. 3, comma 2); «lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto» (comma 3). Per il partner la prova è la convivenza registrata all'anagrafe (in Italia il contratto o la dichiarazione di convivenza della legge 76/2016) o documenti equivalenti di un altro Stato; la Questura rilascia in questi casi la carta con la documentazione «attestante l'esistenza di una stabile relazione» (art. 10, comma 3, lettera d-bis). La pagina Unioni civili e convivenze approfondisce.
La condizione che decide tutto è che il cittadino UE abbia esercitato la libera circolazione: la direttiva si applica a chi «si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza». Il familiare del cittadino romeno, polacco o spagnolo che vive in Italia rientra sempre; il familiare del cittadino italiano rientra solo se l'italiano ha vissuto in un altro Stato membro e torna (art. 23, comma 1, come modificato dal DL 69/2023; CGUE Surinder Singh, C-370/90, e O. e B., C-456/12, che richiedono un soggiorno effettivo di almeno tre mesi con vita familiare nell'altro Stato), e in quel caso il familiare ottiene la carta UE; altrimenti ottiene il permesso per motivi di famiglia di cinque anni dell'articolo 23, comma 1-bis (si veda Il permesso per motivi familiari). Il cittadino UE che acquista la cittadinanza italiana restando in Italia mantiene per i suoi familiari i diritti della direttiva (CGUE, Lounes, C-165/16).
L'ingresso
«Il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio [...] ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale» (art. 5, comma 1). Il familiare di nazionalità soggetta a visto deve averlo, ma «i visti [...] sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste» (comma 3), e «il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto» (comma 2), anche se rilasciata da un altro Stato membro; con la carta non si timbra il passaporto (comma 4). Il visto è un visto Schengen per familiare di cittadino UE (codice dei visti, art. 1, paragrafo 2), non un visto nazionale per ricongiungimento: il consolato deve deciderlo rapidamente, non può chiedere la prova dei mezzi di sussistenza né l'assicurazione, e può rifiutarlo solo per ordine pubblico, sicurezza, salute o abuso (matrimonio fittizio). Il diritto di soggiorno del familiare non dipende da un precedente soggiorno legale in un altro Stato membro né dal modo in cui è entrato: chi è entrato irregolarmente, o con un visto turistico, e ha poi sposato un cittadino UE in Italia ha diritto alla carta (CGUE, Metock, C-127/08, 25 luglio 2008; MRAX, C-459/99). «Il respingimento [...] non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione» (art. 5, comma 5). Per soggiorni fino a tre mesi non serve nulla oltre al passaporto (art. 6); si può fare la dichiarazione di presenza.
La carta di soggiorno
- Presupposto. Il cittadino UE deve avere il diritto di soggiorno oltre tre mesi: essere lavoratore subordinato o autonomo, o avere «risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale» e un'assicurazione sanitaria, o essere studente con risorse e assicurazione (art. 7, comma 1); il familiare ne deriva il diritto (comma 2). Il cittadino UE si iscrive all'anagrafe (art. 9), e l'attestato della richiesta è uno dei documenti della carta. La soglia di «risorse sufficienti» è l'importo dell'assegno sociale, aumentato per i familiari (art. 9, comma 3), ma la verifica deve tener conto della situazione concreta e non può essere un importo fisso (CGUE, Brey, C-140/12).
- Quando. «Trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale» (art. 10, comma 1); in pratica la domanda si presenta appena il cittadino UE ha l'attestato di richiesta d'iscrizione, e le Questure la accettano anche prima dei tre mesi. Il ritardo non fa perdere il diritto, che nasce dalla legge e non dalla carta (la carta è dichiarativa, non costitutiva), ma espone a sanzioni amministrative e a difficoltà pratiche.
- Documenti (art. 10, comma 3): passaporto valido; «un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico» (atto di matrimonio, di nascita, prova della dipendenza economica), legalizzato e tradotto secondo le regole della pagina Documenti dal Paese d'origine; l'attestato di richiesta d'iscrizione anagrafica del cittadino UE; quattro foto; per il partner stabile la documentazione ufficiale della relazione. Le Questure chiedono di regola anche la prova del rapporto di lavoro o delle risorse del cittadino UE, che è legittima perché attiene al presupposto; non possono chiedere il reddito del familiare, l'idoneità alloggiativa, la marca da bollo, il contributo del permesso.
- Come. In Questura, per appuntamento o con il kit postale secondo la prassi locale (molte Questure accettano il kit); alla domanda «è rilasciata una ricevuta» (comma 2), che vale come titolo provvisorio, anche per lavorare. La carta è rilasciata su modello elettronico entro sei mesi dalla domanda (direttiva 2004/38, art. 10, paragrafo 1), termine spesso superato.
- Validità. «Cinque anni dalla data del rilascio» (comma 4); «mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno», di assenze per obblighi militari e «fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato» (comma 5). «Il rilascio della carta di soggiorno [...] è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento» (comma 6): oggi 30,46 € per il supporto elettronico, e nulla più.
I diritti durante il soggiorno
«I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge [...] riserva ai cittadini italiani» (art. 19, comma 1): niente contratto di soggiorno, niente nulla osta, niente conversione; il datore assume con la ricevuta o la carta. «Ogni cittadino dell'Unione che risiede [...] nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente» (comma 2), con l'eccezione delle prestazioni di assistenza sociale nei primi tre mesi e per chi cerca lavoro (comma 3). Il familiare si iscrive al Servizio sanitario nazionale con la carta o la ricevuta, ha la carta d'identità, la patente, i concorsi pubblici che non implicano pubblici poteri (art. 38 D.Lgs. 165/2001), l'assegno unico e le altre prestazioni alle condizioni degli italiani. Il diritto si conserva «finché soddisfano le condizioni» (art. 13, comma 2), ma «la verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi»: la Questura non può convocare ogni anno per controllare il reddito.
Divorzio, morte, partenza del cittadino UE
Il diritto del familiare è derivato, e la legge prevede quando diventa autonomo. Divorzio o annullamento (art. 12, comma 2): il familiare non UE non perde il soggiorno se ha già il permanente o se «a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; b) il coniuge [...] ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione [...]; c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare; d) il coniuge [...] beneficia [...] di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono avvenire nel territorio nazionale»; in tutti i casi deve lavorare, avere risorse e assicurazione o far parte del nucleo di chi le ha (comma 3), e i periodi contano per il permanente. La separazione non è divorzio: finché il matrimonio non è sciolto il coniuge resta familiare, anche se non convive (CGUE, Diatta, C-267/83; Iida, C-40/11), ma se il cittadino UE lascia l'Italia prima del divorzio il diritto derivato cade (CGUE, NA, C-115/15, salvo la violenza domestica: X c. Belgio, C-930/19). Morte (art. 11, comma 2): il familiare non UE conserva il soggiorno se ha soggiornato in Italia «per almeno un anno prima del decesso» e ha il permanente o lavora o ha risorse e assicurazione. Partenza del cittadino UE: i familiari non UE perdono in via generale il diritto derivato, salvo i figli iscritti a scuola e il genitore che ne ha «l'effettivo affidamento», che restano «fino al termine degli studi» (art. 11, comma 3; art. 10 regolamento 492/2011; CGUE, Ibrahim e Teixeira, C-310/08 e C-480/08). Il genitore non UE di un figlio minore cittadino UE che vive in Italia ha inoltre un diritto proprio a restare, fondato sull'articolo 20 TFUE, se l'allontanamento costringerebbe il minore a lasciare l'Unione (Zambrano, C-34/09; Chavez-Vilchez, C-133/15; e per i figli italiani si veda Il genitore straniero di un figlio italiano).
Il soggiorno permanente
«Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione» (art. 14, comma 2); le assenze fino a sei mesi l'anno, o fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, non interrompono (comma 3); il diritto «si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi» (comma 4). La Questura rilascia la «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei», da chiedere «prima dello scadere del periodo di validità» della prima carta, «entro 90 giorni», gratuita (art. 17); da quel momento il soggiorno non dipende più dal lavoro o dalle risorse del cittadino UE, né dal matrimonio, e l'allontanamento è possibile solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o altri gravi motivi di ordine pubblico (art. 20, comma 6). Il familiare che ha la carta permanente e chiede la cittadinanza italiana lo fa dopo cinque anni se sposato con un italiano (due), altrimenti con la naturalizzazione ordinaria a dieci anni. La carta UE non è il permesso di lungo periodo del testo unico, e non serve chiederlo: i diritti sono equivalenti o superiori.
Casi frequenti
- Sono nigeriano, ho sposato in Italia una cittadina spagnola che lavora qui; ero irregolare. Ha diritto alla carta di soggiorno (Metock): l'ingresso irregolare non conta. Domanda in Questura con atto di matrimonio, passaporto, iscrizione anagrafica e lavoro della moglie; la ricevuta le consente di lavorare.
- Mia madre marocchina, 58 anni, vive con noi; io sono cittadino francese. Ascendente a carico: nessun requisito di età. Documenti: atto di nascita, prova che la mantiene (bonifici, dichiarazione dei redditi, dichiarazione del consolato), visto gratuito e prioritario per l'ingresso, carta in Italia.
- Mio marito romeno è tornato in Romania e mi ha lasciato con due figli a scuola a Milano; non siamo divorziati. Come genitore affidatario di figli iscritti a scuola resta fino alla fine degli studi (art. 11, comma 3); se poi divorziate dopo tre anni di matrimonio con almeno uno in Italia, conserva il soggiorno con il lavoro (art. 12).
- La Questura mi chiede l'idoneità alloggiativa e la marca da bollo. Non sono previsti: l'art. 10 elenca i documenti e l'art. 10, comma 6, dispone la gratuità. Chieda per iscritto e, se insistono, rivolgersi al giudice ordinario (art. 8 D.Lgs. 30/2007 e art. 16 D.Lgs. 150/2011) o a un'associazione.
- Ho la carta di soggiorno rilasciata in Germania come coniuge di un italiano; ci trasferiamo in Italia. L'italiano ha esercitato la libera circolazione: si applica il D.Lgs. 30/2007 (art. 23, comma 1) e lei ottiene la carta UE italiana; entra senza visto con la carta tedesca.
- Conviviamo da quattro anni, lei è polacca, non siamo sposati. Partner con relazione stabile «debitamente attestata»: registrino la convivenza all'anagrafe (L. 76/2016) e chiedano la carta con la documentazione della relazione (art. 3, comma 2, lettera b; art. 10, comma 3, lettera d-bis); il rifiuto dev'essere motivato con esame approfondito.
Fonti
Direttiva 2004/38/CE, artt. 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 20, 27-28; D.Lgs. 30/2007, artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23; regolamento (UE) 492/2011, art. 10; regolamento (CE) 810/2009 (codice dei visti), art. 1, paragrafo 2; D.Lgs. 150/2011, art. 16; DL 69/2023, art. 3; CGUE, sentt. Diatta (C-267/83), Surinder Singh (C-370/90), MRAX (C-459/99), Jia (C-1/05), Metock (C-127/08), Ibrahim e Teixeira (C-310/08, C-480/08), Zambrano (C-34/09), Iida (C-40/11), Reyes (C-423/12), Brey (C-140/12), O. e B. (C-456/12), NA (C-115/15), Chavez-Vilchez (C-133/15), Lounes (C-165/16), Coman (C-673/16), X c. Belgio (C-930/19). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.