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Ricorsi e giudici · Procedura

La Corte europea dei diritti dell'uomo

Quando i giudici italiani hanno detto l'ultima parola e la persona resta esposta a un respingimento verso la tortura, a una detenzione senza controllo, a una separazione dalla famiglia che nessuno ha soppesato, resta Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell'uomo non è un quarto grado e non rifà il processo: verifica se lo Stato ha violato la Convenzione, e in casi urgenti può ordinare di sospendere un allontanamento in poche ore. Questa pagina spiega quando e come si ricorre, che cosa si può ottenere, e quali sono le sentenze che hanno cambiato il diritto italiano dell'immigrazione.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 15 min

In breve

  1. La Corte di Strasburgo riceve «ricorsi da parte di ogni persona fisica [...] che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione» (art. 34 CEDU): non serve essere cittadini, regolari o presenti in Europa. Si può ricorrere solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne ed entro quattro mesi dalla decisione interna definitiva (art. 35, paragrafo 1, dal 1° febbraio 2022); il ricorso è dichiarato irricevibile se manifestamente infondato o se il pregiudizio è insignificante (paragrafo 3).
  2. Gli articoli che contano per gli stranieri: 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani: vieta in modo assoluto il respingimento verso un Paese a rischio e copre le condizioni di trattenimento e accoglienza), 5 (libertà personale: trattenimento senza base legale o controllo), 8 (vita privata e familiare: espulsioni di chi ha famiglia e radici), 13 (ricorso effettivo, con effetto sospensivo per l'art. 3), 4 del Protocollo 4 (divieto di espulsioni collettive), 1 del Protocollo 7 (garanzie procedurali nelle espulsioni dei regolari), 14 (discriminazione).
  3. Misure provvisorie (art. 39 del regolamento della Corte): davanti a un allontanamento imminente verso un rischio reale di danno irreparabile (tortura, morte, o separazione di un minore) la Corte può chiedere allo Stato di sospendere l'esecuzione in attesa dell'esame; si chiede con un fax o un modulo dedicato, con l'atto di espulsione, la prova del rischio e dei ricorsi tentati; le misure sono vincolanti (Mamatkulov e Askarov, 2005) e l'Italia le rispetta.
  4. Come. Modulo ufficiale scaricato dal sito della Corte, compilato in una lingua ufficiale di uno Stato membro (l'italiano va bene), con copia delle decisioni interne, spedito per posta a Strasburgo entro i quattro mesi; senza spese e senza avvocato obbligatorio nella fase iniziale, con il patrocinio della Corte dopo la comunicazione al Governo; poi in inglese o francese con un avvocato. I tempi sono di anni, salvo le misure urgenti.
  5. Che cosa si ottiene. L'accertamento della violazione, un'equa soddisfazione in denaro (art. 41: di regola qualche migliaio di euro, più le spese) e l'obbligo dello Stato di eseguire la sentenza sotto il controllo del Comitato dei Ministri (art. 46), anche con misure generali; la sentenza non annulla di per sé l'espulsione né riapre il processo civile o amministrativo (la riapertura esiste solo nel penale, Corte cost. 113/2011), ma nella pratica lo Stato regolarizza chi ha vinto.
  6. Le condanne dell'Italia in materia: Saadi (2008, art. 3 assoluto anche per i sospetti terroristi), Hirsi Jamaa (2012, respingimenti in mare verso la Libia), Sharifi (2014, riammissioni in Grecia dai porti adriatici), Khlaifia (2016, trattenimento a Lampedusa senza base legale), Darboe e Camara (2022, minore trattato da adulto senza accertamento dell'età), J.A. e altri (2023, hotspot di Lampedusa: condizioni, detenzione e respingimento collettivo), A.E. e T.B. (2023, sudanesi arrestati a Ventimiglia, lasciati nudi, trasferiti in bus a Taranto e trattenuti senza atti). Il Comitato dei Ministri ha constatato nel giugno 2024 la mancata esecuzione di J.A..

Quando si può ricorrere

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Roma, 4 novembre 1950; L. 848/1955) è vincolante per l'Italia e i suoi giudici devono interpretare la legge in conformità (Corte cost., sentt. 348 e 349/2007: la CEDU è «norma interposta» fra la legge e l'art. 117 della Costituzione). Il ricorso individuale (art. 34) presuppone tre condizioni. Vittima: chi subisce la violazione, o il familiare stretto di chi è morto o non può agire; non le associazioni per conto altrui, salvo procura. Esaurimento delle vie interne (art. 35, paragrafo 1): bisogna aver usato i rimedi effettivi disponibili — per l'espulsione il ricorso al giudice di pace e la Cassazione, per il diniego d'asilo il tribunale e la Cassazione, per il trattenimento l'opposizione alla convalida e la Cassazione, per il permesso il TAR e il Consiglio di Stato — sollevando in sostanza la questione convenzionale davanti ai giudici italiani; non serve esaurire rimedi che la Corte ritiene non effettivi, e per i respingimenti alla frontiera e i rimpatri eseguiti senza possibilità di ricorso la Corte ammette ricorsi diretti. Quattro mesi dalla decisione interna definitiva (dal 1° febbraio 2022, per il Protocollo 15; prima erano sei), termine che non si sospende e si calcola dalla notifica o dalla conoscenza; per le violazioni continue (una detenzione in corso) il termine decorre dalla fine. Il ricorso è irricevibile se «manifestamente infondato», se ripete un ricorso già esaminato o pendente davanti a un'altra istanza internazionale, e se «il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante» (paragrafo 3, lettera b). Il novanta per cento dei ricorsi è dichiarato irricevibile da un giudice unico con una lettera senza motivazione: la selezione è severa, e un ricorso scritto male è perso.

Gli articoli che contano per gli stranieri

Art. 3. «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». È la norma del non-refoulement europeo: lo Stato non può espellere, respingere o estradare una persona verso un Paese in cui corre un rischio reale di trattamenti vietati, qualunque cosa abbia fatto — la Grande Camera lo ha stabilito contro l'Italia in Saadi (28 febbraio 2008), escludendo ogni bilanciamento con la pericolosità — e il rischio si valuta al momento della decisione, con onere ripartito e attenzione ai rapporti sul Paese (Soering, Chahal, Saadi, J.K. c. Svezia). Copre anche le condizioni di trattenimento e di accoglienza (M.S.S. c. Belgio e Grecia, 2011, che ha fermato i trasferimenti Dublino verso la Grecia; Tarakhel c. Svizzera, 2014, garanzie individuali per le famiglie trasferite in Italia; Khlaifia e J.A. sugli hotspot) e la mancata assistenza a chi è vulnerabile. È l'articolo dell'art. 19, comma 1.1, del testo unico, che lo trascrive. Art. 5. La privazione della libertà «per impedire l'ingresso illegale» o «in vista di un'espulsione» (paragrafo 1, lettera f) è lecita solo se prevista dalla legge con chiarezza, se la procedura è in corso con diligenza e se esiste un controllo giurisdizionale rapido (paragrafo 4) e l'informazione sui motivi (paragrafo 2): l'Italia è stata condannata per i trattenimenti di fatto negli hotspot senza base legale (Khlaifia, J.A., A.E. e T.B.). Art. 8. L'espulsione di chi ha in Italia famiglia, figli, lavoro, radici è un'ingerenza nella vita privata e familiare che deve essere «necessaria in una società democratica» e proporzionata: la Corte usa i criteri Boultif (2001), Üner (2006) e Maslov (2008) — gravità del reato, durata del soggiorno, tempo trascorso, condotta successiva, situazione familiare, interesse dei figli, legami con il Paese d'origine, età all'arrivo — e ha condannato più volte Stati che espellevano «stranieri di seconda generazione» per reati modesti; l'art. 13, comma 2-bis, del testo unico e la giurisprudenza italiana sul giudice di pace ne discendono. Art. 13. Il ricorso interno deve essere effettivo e, quando è in gioco l'art. 3, sospensivo (Čonka, Gebremedhin, Hirsi). Art. 4 del Protocollo 4. «Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate»: ogni persona ha diritto a un esame individuale della sua situazione prima dell'allontanamento; vale anche in alto mare (Hirsi) e nei respingimenti alla frontiera, con l'eccezione, discussa, di chi entra in massa e con la forza avendo vie legali disponibili (N.D. e N.T. c. Spagna, Grande Camera, 2020). Art. 1 del Protocollo 7. Lo straniero «regolarmente residente» non può essere espulso senza poter far valere le proprie ragioni, far esaminare il caso e farsi rappresentare. Art. 14 con l'art. 8 o l'art. 1 del Protocollo 1: la discriminazione nelle prestazioni sociali (Gaygusuz, Dhahbi c. Italia, 2014, sull'assegno per il nucleo familiare negato a un tunisino).

Le misure provvisorie: fermare un'espulsione

L'articolo 39 del regolamento della Corte consente a una camera o al suo presidente di «indicare alle parti qualsiasi misura provvisoria che ritengano debba essere adottata nell'interesse delle parti o del corretto svolgimento del procedimento». In pratica è lo strumento con cui la Corte, in poche ore, chiede a uno Stato di non eseguire un allontanamento — un'espulsione, un respingimento, un'estradizione, un trasferimento Dublino — finché non ha esaminato il ricorso; l'Italia, come tutti gli Stati, vi si conforma, perché la Corte ha stabilito che l'inosservanza viola l'art. 34 (Mamatkulov e Askarov c. Turchia, Grande Camera, 4 febbraio 2005). Le condizioni sono strette: un rischio imminente di danno irreparabile a un diritto fondamentale (vita, integrità fisica, in casi eccezionali la vita familiare con un minore), la prova del rischio (documenti sulla persona e sul Paese), la prova di aver chiesto la sospensione ai giudici italiani senza successo o di non avere un rimedio sospensivo, e i dati esatti dell'allontanamento previsto (data, volo, autorità). La richiesta si presenta con il modulo apposito, per fax o tramite il sistema elettronico riservato agli avvocati, indicando in evidenza «Rule 39 – urgent», nella lingua del ricorrente ma preferibilmente in inglese o francese, prima dell'esecuzione: dopo, la Corte non può più fare nulla se non accertare la violazione. Le misure durano finché la Corte non decide, e la Corte, dopo l'abuso di richieste degli anni 2010, ne concede una minoranza: rifiuta quelle su rischi generici, su rimpatri verso Paesi «sicuri» senza elementi individuali, su espulsioni per art. 8 salvo i minori. Chi è in un CPR con un volo fissato deve muoversi in giorni: il difensore della convalida, il patrocinio, e un avvocato con esperienza di Strasburgo (si veda Trovare un avvocato).

Come si presenta il ricorso

  1. Il modulo. Il ricorso si presenta esclusivamente con il modulo ufficiale della Corte (scaricabile dal suo sito), completo in ogni parte: fatti, violazioni lamentate articolo per articolo, rimedi esauriti, richieste; con le copie di tutte le decisioni interne e dei ricorsi. Un modulo incompleto o fuori termine non interrompe i quattro mesi. Si può scrivere in italiano; dopo la comunicazione al Governo la procedura si svolge in inglese o francese.
  2. Chi lo firma. Il ricorrente stesso o un rappresentante con procura sul modulo; l'avvocato non è obbligatorio nella fase iniziale, lo diventa dopo la comunicazione, salvo autorizzazione. Il ricorso è gratuito; la Corte concede il patrocinio (capitolo XII del regolamento) a chi non ha mezzi, di solito dopo la comunicazione, con importi modesti.
  3. Dove e quando. Per posta (raccomandata) a: Corte europea dei diritti dell'uomo, Consiglio d'Europa, F-67075 Strasbourg Cedex, entro i quattro mesi (fa fede la spedizione se completo). Le richieste urgenti per fax o via eComms per gli avvocati.
  4. Il percorso. Filtro del giudice unico (irricevibilità senza motivazione, definitiva) o comunicazione al Governo, osservazioni delle parti, eventuale composizione amichevole con indennizzo, decisione o sentenza di camera (sette giudici) o comitato (tre, per le questioni consolidate), possibile rinvio alla Grande Camera entro tre mesi. I tempi vanno da uno a diversi anni; le cause sull'immigrazione con misure provvisorie hanno priorità.
  5. Dopo la sentenza. L'equa soddisfazione è pagata dallo Stato entro tre mesi; l'esecuzione (misure individuali: revoca dell'espulsione, rilascio di un permesso, riesame; misure generali: modifiche legislative o di prassi) è sorvegliata dal Comitato dei Ministri (art. 46), che può constatare l'inadempimento come ha fatto per l'Italia sugli hotspot il 13 giugno 2024. In Italia la sentenza consente la revisione del processo penale (art. 630 c.p.p. come integrato da Corte cost. 113/2011) ma non la riapertura del processo civile o amministrativo (Corte cost. 123/2017); il giudice amministrativo e il tribunale possono però riesaminare l'atto se lo Stato lo revoca o lo riadotta.

Le condanne dell'Italia che hanno cambiato le regole

SentenzaFattiViolazioniEffetti
Saadi c. Italia, Grande Camera, 28 febbraio 2008Espulsione verso la Tunisia di un condannato per terrorismo, con rischio di torturaArt. 3 (violazione in caso di esecuzione)Il divieto di respingimento è assoluto, senza bilanciamento con la sicurezza nazionale; le «assicurazioni diplomatiche» non bastano se generiche
Hirsi Jamaa e altri c. Italia, Grande Camera, 23 febbraio 2012Circa 200 somali ed eritrei intercettati in alto mare nel 2009 e riportati in Libia dalle motovedette italianeArt. 3 (due volte), art. 4 Prot. 4, art. 13La giurisdizione si estende alle navi in alto mare; i respingimenti in mare sono espulsioni collettive; fine dei respingimenti diretti verso la Libia (sostituiti dalla cooperazione con la guardia costiera libica)
Sharifi e altri c. Italia e Grecia, 21 ottobre 2014Afghani rinviati dai porti adriatici in Grecia senza esame individualeArt. 4 Prot. 4, art. 3, art. 13Le riammissioni «informali» nei porti sono espulsioni collettive
Khlaifia e altri c. Italia, Grande Camera, 15 dicembre 2016Tunisini trattenuti nel centro di Lampedusa e su navi nel 2011, poi rimpatriatiArt. 5 §§ 1, 2 e 4, art. 13 con art. 3 (non l'art. 3 per le condizioni, né l'art. 4 Prot. 4)Il trattenimento di fatto senza base legale viola l'art. 5; da qui l'introduzione di una base legale per il trattenimento negli hotspot (DL 113/2018)
Darboe e Camara c. Italia, 21 luglio 2022Minore gambiano collocato in un centro per adulti senza accertamento dell'età né tutoreArt. 8, art. 3, art. 13Presunzione di minore età e garanzie procedurali nell'accertamento (L. 47/2017) come obblighi convenzionali
J.A. e altri c. Italia, 30 marzo 2023 (n. 21329/18)Quattro tunisini nell'hotspot di Lampedusa nel 2017: condizioni, trattenimento di dieci giorni, «respingimento differito» con moduli non compresiArt. 3, art. 5 §§ 1, 2 e 4, art. 4 Prot. 4Le condizioni dell'hotspot sono degradanti; il respingimento senza esame individuale è collettivo; il Comitato dei Ministri ha constatato la mancata esecuzione il 13 giugno 2024
A.E. e T.B. c. Italia, 16 novembre 2023 (nn. 18911/17 e altri)Quattro sudanesi arrestati a Ventimiglia nell'agosto 2016, lasciati nudi durante i rilievi, trasferiti in bus di quindici ore all'hotspot di Taranto e ritorno sotto controllo di polizia, senza atti né spiegazioni, poi portati in aeroporto per il rimpatrio; uno picchiato al tentativo di imbarcoArt. 3 (condizioni dei trasferimenti e della nudità forzata; mancata indagine sulle percosse), art. 5 §§ 1, 2 e 4; irricevibili le doglianze sul rischio in Sudan perché nel frattempo protettiLe «deportazioni interne» in bus e i trattenimenti di fatto negli hotspot sono privazioni di libertà arbitrarie; nel caso gemello W.A. e altri, deciso lo stesso giorno, nessuna violazione per il rimpatriato che non aveva provato il rischio individuale
Dhahbi c. Italia, 8 aprile 2014Assegno per il nucleo familiare negato a un lavoratore tunisinoArt. 14 con art. 8; art. 6 (mancato rinvio pregiudiziale)Le prestazioni familiari negate per nazionalità sono discriminazione

Accanto alle condanne ci sono le sentenze contro altri Stati che vincolano anche l'Italia (M.S.S., Tarakhel, N.D. e N.T., Ilias e Ahmed c. Ungheria sulle zone di transito, Sh.D. c. Grecia sui minori) e le decisioni di irricevibilità che segnano i limiti: la Corte non ha, per esempio, ritenuto violato l'art. 3 dalle condizioni ordinarie dell'accoglienza italiana per i richiedenti adulti non vulnerabili trasferiti con Dublino (A.S. c. Svizzera, 2015). Le sentenze in italiano sono sul sito del Ministero della Giustizia, che le traduce; la banca dati HUDOC le contiene tutte.

Le alternative: i Comitati delle Nazioni Unite

Chi non può o non vuole ricorrere a Strasburgo può rivolgersi ai comitati dei trattati ONU che l'Italia ha accettato: il Comitato contro la tortura (art. 22 della Convenzione del 1984, comunicazioni individuali per rischio di tortura in caso di rimpatrio, con misure provvisorie), il Comitato dei diritti umani (Protocollo opzionale al Patto sui diritti civili e politici), il Comitato per i diritti dell'infanzia (terzo Protocollo opzionale, ratificato dall'Italia nel 2016, usato per i minori non accompagnati e l'accertamento dell'età), il Comitato CEDAW per le donne. Le loro «constatazioni» non sono sentenze vincolanti come quelle della Corte, ma gli Stati le eseguono in larga misura e le misure provvisorie sono di regola rispettate; non si può presentare la stessa questione a due organi. La Corte di giustizia dell'Unione europea, a Lussemburgo, non riceve ricorsi individuali: vi si arriva solo con il rinvio pregiudiziale di un giudice italiano, che l'avvocato può sollecitare quando la causa dipende dall'interpretazione del diritto dell'Unione (si veda Le fonti).

Casi frequenti

  • Espulsione confermata dal giudice di pace e dalla Cassazione verso un Paese dove rischio la vita; volo fra cinque giorni. Richiesta di misura provvisoria ex art. 39 con il modulo urgente, le decisioni, le prove del rischio individuale (non solo la situazione generale) e i dati del volo; contemporaneamente il ricorso principale entro quattro mesi.
  • Ho perso al TAR e al Consiglio di Stato la revoca del permesso; ho moglie e figli italiani. Ricorso per violazione dell'art. 8 entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio di Stato; nel frattempo può chiedere un permesso per motivi familiari, che spesso risolve prima di Strasburgo.
  • Sono stato trattenuto nell'hotspot per venti giorni senza alcun provvedimento. Se in Italia non c'era un rimedio effettivo contro il trattenimento di fatto, il ricorso a Strasburgo può essere presentato entro quattro mesi dalla fine del trattenimento (art. 5, art. 13), come nei casi Khlaifia e J.A.; le associazioni che seguono gli hotspot raccolgono le testimonianze.
  • Il tribunale ha respinto l'asilo, non ho fatto Cassazione: posso andare a Strasburgo? No: la Cassazione è un rimedio da esaurire, e i quattro mesi decorrono comunque dalla decisione del tribunale. Il ricorso sarebbe irricevibile.
  • Ho vinto a Strasburgo: mi danno il permesso? La sentenza obbliga lo Stato a rimuovere le conseguenze della violazione; nella prassi il Ministero e la Questura rilasciano un permesso o revocano l'espulsione, ma non c'è un automatismo e talvolta serve una nuova istanza fondata sulla sentenza.

Fonti

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (L. 848/1955), artt. 3, 5, 8, 13, 14, 34, 35, 41, 46; Protocollo n. 4, art. 4; Protocollo n. 7, art. 1; Protocollo n. 15 (in vigore dal 1° agosto 2021, termine di quattro mesi dal 1° febbraio 2022); regolamento della Corte, artt. 39, 45-47 e capitolo XII; Corte EDU, sentt. Mamatkulov e Askarov c. Turchia (GC, 4 febbraio 2005), Saadi c. Italia (GC, 28 febbraio 2008), M.S.S. c. Belgio e Grecia (GC, 21 gennaio 2011), Hirsi Jamaa e altri c. Italia (GC, 23 febbraio 2012), Dhahbi c. Italia (8 aprile 2014), Sharifi e altri c. Italia e Grecia (21 ottobre 2014), Tarakhel c. Svizzera (GC, 4 novembre 2014), Khlaifia e altri c. Italia (GC, 15 dicembre 2016), N.D. e N.T. c. Spagna (GC, 13 febbraio 2020), Darboe e Camara c. Italia (21 luglio 2022), J.A. e altri c. Italia (30 marzo 2023, n. 21329/18), A.E. e T.B. c. Italia e W.A. e altri c. Italia (16 novembre 2023, nn. 18911/17 e 18787/17); Comitato dei Ministri, decisione del 13 giugno 2024 sull'esecuzione di J.A.; Corte cost., sentt. 348 e 349/2007, 113/2011, 123/2017; Convenzione ONU contro la tortura, art. 22; Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici; terzo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo (L. 199/2015). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.