Il permesso di soggiorno · La pagina di partenza
Il permesso di soggiorno: la guida di base
È il documento che autorizza uno straniero non europeo a restare in Italia oltre il breve soggiorno. Lo rilascia il questore, dura quanto il motivo per cui è stato chiesto, va rinnovato prima della scadenza e apre quasi tutte le altre porte: lavoro, casa, sanità, famiglia. Questa pagina spiega le regole comuni a tutti i permessi; le pagine collegate entrano nei singoli tipi.
In breve
- Il permesso va chiesto al questore della provincia in cui ti trovi entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia (art. 5, comma 2, del Testo Unico). Per la maggior parte dei motivi la domanda passa dal kit postale; per alcuni si va direttamente in Questura.
- Dura quanto prevede il visto o la legge per quel motivo: fino a un anno per un contratto a termine, due per un contratto a tempo indeterminato o per lavoro autonomo, due per famiglia, l'intero corso per lo studio. Ogni rinnovo può arrivare a tre anni (art. 5, commi 3, 3-bis, 3-quater e 3-sexies).
- Il rinnovo si chiede almeno novanta giorni prima della scadenza (art. 5, comma 4, nel testo in vigore dal 22 maggio 2026). Prima erano sessanta.
- La Questura deve decidere entro novanta giorni dalla domanda (art. 5, comma 9); per il permesso unico lavoro entro trenta giorni dal completamento della domanda (comma 8.1-bis). Nel frattempo la ricevuta ti permette di soggiornare e di lavorare (comma 9-bis).
- Il permesso viene rifiutato o revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti, salvo le irregolarità sanabili e i nuovi elementi che ne consentono il rilascio (art. 5, comma 5). Contro il rifiuto si ricorre al TAR (art. 6, comma 10).
Che cos'è, e che cosa non è
Il permesso di soggiorno è l'atto con cui lo Stato autorizza un cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea a soggiornare in Italia oltre i novanta giorni consentiti a chi entra per turismo, affari o visita. La norma è l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Testo Unico sull'immigrazione, che nel resto del sito chiamiamo TUI; le regole di dettaglio sono nel regolamento di attuazione, il DPR 31 agosto 1999, n. 394.
Non è un documento che si «ottiene» in astratto: si rilascia sempre per un motivo, quello indicato nel visto d'ingresso o previsto direttamente dalla legge (lavoro subordinato, lavoro autonomo, famiglia, studio, asilo, cure mediche, e così via), e il motivo determina la durata, i diritti e le possibilità di cambiarlo in seguito. La tabella di tutti i permessi li mette uno accanto all'altro.
Non riguarda i cittadini dell'Unione europea, che seguono un regime diverso (l'iscrizione anagrafica: sezione Cittadini dell'Unione), e non riguarda i loro familiari non europei, che hanno una carta di soggiorno distinta anche se il familiare è italiano (Sposare un cittadino italiano).
Chi lo chiede, dove, entro quando
La domanda va presentata al questore della provincia in cui lo straniero si trova, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato (art. 5, comma 2, TUI). Il termine vale per chi entra con un visto per soggiorno lungo; chi ha già un permesso e ne chiede il rinnovo segue il termine dei novanta giorni prima della scadenza di cui si parla più sotto.
Per la maggior parte dei motivi la domanda si presenta con il kit postale, cioè la busta che si ritira e si consegna negli uffici postali abilitati; la Questura convoca poi l'interessato per le impronte e la consegna. Per altri motivi — richiesta di asilo, minori, cure mediche, i «casi speciali» degli articoli 18, 18-bis e 18-ter — ci si rivolge direttamente all'Ufficio immigrazione della Questura. Per il primo permesso di lavoro subordinato o di ricongiungimento familiare la convocazione parte dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, che raccoglie la domanda e la trasmette alla Questura (art. 11, comma 2-bis, DPR 394/1999).
Chi chiede il permesso, e chi lo rinnova, viene sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, cioè alle impronte digitali (art. 5, commi 2-bis e 4-bis): è l'appuntamento in Questura. Il documento è una carta elettronica conforme al modello europeo del regolamento (CE) n. 1030/2002 e contiene il codice fiscale (art. 5, comma 8, TUI; art. 11, comma 2, DPR 394/1999).
Quanto dura
La regola generale è che il permesso «non rilasciato per motivi di lavoro» dura quanto prevede il visto d'ingresso, nei limiti fissati dalla legge (art. 5, comma 3). I limiti principali sono questi:
| Motivo | Durata massima al primo rilascio | Norma |
|---|---|---|
| Visite, affari, turismo | Tre mesi | Art. 5, c. 3, lett. a |
| Studio e formazione | L'intera durata del corso, anche pluriennale, con verifica annuale del profitto; prolungabile di dodici mesi dopo la fine del percorso (art. 39-bis.1) | Art. 5, c. 3, lett. c |
| Lavoro stagionale | Nove mesi complessivi | Art. 5, c. 3-bis, lett. a |
| Lavoro subordinato a tempo determinato | Un anno | Art. 5, c. 3-bis, lett. b |
| Lavoro subordinato a tempo indeterminato | Due anni | Art. 5, c. 3-bis, lett. c |
| Lavoro autonomo | Due anni | Art. 5, c. 3-quater |
| Ricongiungimento familiare | Due anni | Art. 5, c. 3-sexies |
| Altri casi | Quanto documentato come necessario | Art. 5, c. 3, lett. e |
Per lavoro, lavoro autonomo e famiglia ciascun rinnovo non può superare i tre anni (art. 5, commi 3-bis, 3-quater e 3-sexies). Il permesso per lavoro subordinato, in particolare, viene rilasciato dopo la firma del contratto di soggiorno e dura quanto il contratto, entro quei limiti. Chi torna a fare lavoro stagionale può avere un permesso pluriennale fino a tre annualità (comma 3-ter). Le durate degli altri permessi — asilo, protezione speciale, casi speciali, minori, cure — sono nella tabella.
La ricevuta e i novanta giorni
Dal momento in cui la domanda è presentata — e la ricevuta lo prova — lo straniero «può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa», anche se la Questura non rispetta il termine, fino a un'eventuale comunicazione che indichi motivi ostativi (art. 5, comma 9-bis). È la regola più importante di tutta la materia per chi aspetta, e la pagina La ricevuta spiega nel dettaglio che cosa si può fare e che cosa no, viaggi compresi.
Il termine per il rilascio, il rinnovo o la conversione è di novanta giorni dalla domanda (art. 5, comma 9). Fino al 21 maggio 2026 erano sessanta: il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, che ha recepito la direttiva europea sul permesso unico, ha allungato il termine e in cambio ha introdotto, per il solo permesso unico lavoro, un termine di trenta giorni dal completamento della domanda (comma 8.1-bis). Il permesso unico è quello che porta la dicitura «perm. unico lavoro» e autorizza a lavorare; la dicitura non compare sui permessi elencati dal comma 8.2 (lungo periodo, stagionali, autonomi, gran parte dell'articolo 27, protezione internazionale e temporanea, studio, casi speciali, residenza elettiva e altri).
Quando i novanta giorni passano senza risposta, i rimedi esistono e sono spiegati in Il permesso non arriva: la diffida e il ricorso contro il silenzio davanti al TAR.
Il rinnovo
Il rinnovo si chiede al questore della provincia in cui si dimora almeno novanta giorni prima della scadenza (art. 5, comma 4; il termine era di sessanta giorni fino al 21 maggio 2026) ed è sottoposto alla verifica delle stesse condizioni previste per il rilascio. Chi presenta la domanda in ritardo non perde per questo il diritto al rinnovo: la Questura valuta i requisiti, e la giurisprudenza ha da tempo escluso che il ritardo sia da solo motivo di rifiuto. La pagina Il rinnovo spiega documenti, reddito e tempi; la pagina Il reddito minimo spiega quanto reddito serve e come si dimostra.
Che cosa si può fare con un permesso
Il permesso rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo o motivi familiari «può essere utilizzato anche per le altre attività consentite» (art. 6, comma 1): chi ha un permesso per famiglia può lavorare, chi ha un permesso per lavoro può studiare. Il permesso per studio si può convertire in permesso per lavoro fuori dalle quote del decreto flussi, prima della scadenza, con un contratto di soggiorno o con i requisiti del lavoro autonomo (stesso comma). Gli altri casi di cambio di motivo sono in Conversione.
Il permesso va esibito agli uffici pubblici per licenze, autorizzazioni e iscrizioni (art. 6, comma 2), con tre eccezioni che la legge protegge: le prestazioni sanitarie dell'articolo 35, la scuola dell'obbligo e le attività sportive e ricreative temporanee. A richiesta della polizia bisogna mostrare il passaporto e il permesso; chi rifiuta senza giustificato motivo rischia l'arresto fino a un anno e un'ammenda fino a 2.000 euro (art. 6, comma 3), ma la Cassazione a Sezioni unite ha chiarito nel 2011 che questo reato riguarda solo chi è regolarmente in Italia (Controlli di polizia).
Chi ha un permesso si iscrive all'anagrafe del Comune alle stesse condizioni degli italiani (art. 6, comma 7; Residenza e iscrizione anagrafica) e deve comunicare al questore, entro quindici giorni, ogni cambio del domicilio abituale (art. 6, comma 8; Le comunicazioni obbligatorie).
Rifiuto e revoca
Il permesso «è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno», ma non se nel frattempo sono sopraggiunti nuovi elementi che ne consentono il rilascio e non per irregolarità amministrative sanabili (art. 5, comma 5). Quando lo straniero ha legami familiari in Italia la Questura deve tenere conto della natura e dell'effettività di quei legami, dei legami con il Paese d'origine e della durata del soggiorno: lo prevede lo stesso comma 5 per chi ha fatto il ricongiungimento, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2013, ha esteso la valutazione a chiunque abbia famiglia nel territorio dello Stato.
Prima del rifiuto la Questura deve inviare un preavviso di rigetto e dare dieci giorni per rispondere (art. 10-bis della legge 241/1990). Contro il rifiuto, la revoca o il diniego di rinnovo si ricorre al tribunale amministrativo regionale (art. 6, comma 10, TUI) entro sessanta giorni; per i permessi familiari il giudice è il tribunale ordinario. Tutto in Diniego e revoca del permesso e in Il ricorso al TAR.
Dopo cinque anni
Chi ha da almeno cinque anni un permesso in corso di validità, un reddito non inferiore all'assegno sociale e, se chiede anche per la famiglia, un alloggio idoneo, può chiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 TUI): una carta a tempo indeterminato, con un test di italiano, che non si rinnova più ogni due o tre anni. È il traguardo naturale del percorso, e la sua pagina spiega chi può chiederlo e chi no.
Fonti
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), artt. 5 (commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-sexies, 4, 4-bis, 5, 8, 8.1, 8.1-bis, 8.2, 9, 9-bis), 6 (commi 1, 2, 3, 7, 8, 10) e 9, nel testo vigente letto su normattiva.it; D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, art. 1 (modifiche all'art. 5 TUI) e art. 4 (applicazione dal 22 maggio 2026); DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 11; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 10-bis; Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 202; Cass., Sez. un. pen., sent. 24 febbraio 2011, n. 16453 (art. 6, comma 3). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.