Vivere in Italia · Spiegazione
Pensione e contributi
Ogni busta paga regolare versa contributi all'INPS, e quei contributi restano del lavoratore anche se torna nel suo Paese, anche se non arriva ai vent'anni di anzianità: il testo unico glieli fa incassare come pensione all'età pensionabile «anche in deroga al requisito contributivo minimo». Questa pagina spiega quali pensioni esistono e con quali requisiti nel 2026 e 2027, che cosa cambia con le convenzioni bilaterali, che cosa succede ai contributi in caso di rimpatrio, perché l'assegno sociale è riservato ai lungo soggiornanti e perché invece l'invalidità civile spetta a chi ha un permesso di almeno un anno.
In breve
- Lo straniero che lavora regolarmente ha gli stessi diritti previdenziali dell'italiano (art. 2, comma 3, TUI, in attuazione della Convenzione OIL n. 143): stessi contributi, stesse pensioni, stessi requisiti.
- Pensione di vecchiaia: 67 anni con almeno 20 anni di contributi nel 2026; 67 anni e 1 mese dal 2027, 67 anni e 3 mesi dal 2028 (legge di bilancio 2026 e decreto direttoriale 19 dicembre 2025). Chi ha contributi solo dal 1996 in poi può andare a 71 anni con 5 anni di contributi, oppure a 64 anni con 20 se la pensione supera una soglia legata all'assegno sociale.
- Chi torna nel proprio Paese «conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità [...] al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo» (art. 22, comma 13, TUI). La legge scrive 65 anni, ma l'INPS applica l'età pensionabile vigente (67 anni, con gli adeguamenti alla speranza di vita): a quell'età la pensione si chiede dall'estero anche con pochi anni di contributi. I contributi non si rimborsano.
- Con i Paesi convenzionati (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Israele, Albania, Capo Verde, San Marino, Turchia, Tunisia, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Bosnia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Principato di Monaco, Santa Sede, Isole del Canale) i periodi lavorati nei due Stati si sommano per raggiungere i requisiti (totalizzazione internazionale); con l'Unione europea, la Svizzera e il Regno Unito valgono i regolamenti europei e il protocollo dell'accordo post-Brexit.
- I lavoratori stagionali versano i contributi per la pensione, gli infortuni, la malattia e la maternità ma non quelli per la disoccupazione e gli assegni familiari, sostituiti da un contributo di pari importo destinato a interventi socio-assistenziali (art. 25 TUI): niente NASpI alla fine della stagione.
- L'assegno sociale (546,24 € al mese per 13 mensilità nel 2026) spetta a 67 anni a chi non ha reddito, ma solo ai titolari di permesso di lungo periodo con dieci anni di soggiorno legale continuativo (art. 80, comma 19, L. 388/2000; art. 20, comma 10, DL 112/2008), requisiti ritenuti legittimi dalla Corte di giustizia (C-151/24, 5 marzo 2026) e dalla Corte costituzionale (141/2026).
- Le prestazioni di invalidità civile (pensione di inabilità, assegno mensile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza) spettano invece a chi ha un permesso di almeno un anno, dopo una serie di sentenze della Corte costituzionale (306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013, 22/2015, 230/2015) recepite nell'art. 41 TUI.
La parità previdenziale
«La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani» (art. 2, comma 3, TUI). In materia di pensioni la parità è completa: il datore di lavoro versa all'INPS gli stessi contributi (circa il 33 per cento della retribuzione lorda per i dipendenti, di cui poco più di 9 punti a carico del lavoratore), la posizione assicurativa si consulta con lo SPID sull'estratto conto contributivo, e le pensioni si maturano con gli stessi requisiti di età e anzianità. Il lavoratore autonomo si iscrive alle gestioni artigiani, commercianti o alla gestione separata e paga i contributi da sé. Il lavoro in nero non versa nulla: la pagina Lavoro nero e sfruttamento spiega come far riconoscere i periodi non denunciati (i contributi si prescrivono in cinque anni, che diventano dieci se il lavoratore denuncia l'omissione all'INPS: art. 3, comma 9, L. 335/1995). Le domande di pensione, di NASpI, di invalidità si presentano online o tramite i patronati, la cui assistenza è gratuita ed estesa per legge ai lavoratori extracomunitari (art. 22, comma 14).
Le pensioni e i requisiti nel 2026-2028
| Pensione | Requisiti 2026 | Dal 2027 / 2028 | Note |
|---|---|---|---|
| Vecchiaia | 67 anni + 20 anni di contributi | 67 anni e 1 mese (2027); 67 anni e 3 mesi (2028) | Per chi ha contributi solo dal 1996 la pensione deve superare l'importo dell'assegno sociale (soglia 1,0), salvo che si aspettino i 71 anni |
| Vecchiaia contributiva (solo contributi dal 1996) | 71 anni + 5 anni di contributi effettivi | 71 anni e 1 mese (2027); 71 anni e 3 mesi (2028) | Nessuna soglia di importo: è la via di chi ha lavorato poco in Italia |
| Anticipata | 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini), 41 anni e 10 mesi (donne), a qualunque età | +1 mese (2027), +3 mesi (2028) | Finestra di tre mesi |
| Anticipata contributiva (solo contributi dal 1996) | 64 anni + 20 anni effettivi + importo almeno 3 volte l'assegno sociale (2,8 per le donne con un figlio, 2,6 con due o più) | 64 anni e 1 mese (2027); 64 anni e 3 mesi (2028) | Soglia elevata: raramente raggiunta con carriere brevi o a bassa retribuzione |
| Rimpatrio definitivo (art. 22 c. 13 TUI) | Età pensionabile (67 anni secondo l'INPS, benché la legge dica 65), dall'estero, qualunque anzianità per chi ha contributi solo dal 1996; 20 anni per chi ne ha anche prima | Segue gli adeguamenti alla speranza di vita | Solo per chi è tornato per sempre nel Paese d'origine, con contratti non stagionali; importo calcolato sui contributi versati |
| Assegno sociale (non è una pensione) | 67 anni, reddito sotto 7.101,12 € annui (546,24 € × 13), lungo periodo + 10 anni di soggiorno legale continuativo | 67 anni e 1 mese (2027); 67 anni e 3 mesi (2028) | Non esportabile: si perde con il trasferimento all'estero |
Gli adeguamenti alla speranza di vita sono stati fissati dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 e attenuati dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), che ha spalmato i tre mesi previsti su due anni: un mese dal 1° gennaio 2027 e altri due dal 1° gennaio 2028 (INPS, circolare n. 28 del 16 marzo 2026). L'importo della pensione dipende dai contributi versati e, per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, è puramente contributivo: vent'anni di lavoro a 1.500 € lordi al mese producono una pensione modesta, e questo è il dato che pesa di più sugli immigrati arrivati adulti, che difficilmente raggiungono i quarant'anni di contributi. L'integrazione al trattamento minimo spetta solo alle pensioni con quote retributive (anzianità prima del 1996), non a quelle interamente contributive; per queste ultime la rete è l'assegno sociale, con i suoi requisiti di soggiorno.
Le convenzioni bilaterali e la totalizzazione internazionale
Chi ha lavorato in due Paesi rischia di non raggiungere i requisiti in nessuno dei due. Con l'Unione europea, lo Spazio economico europeo e la Svizzera il problema è risolto dai regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009: i periodi si sommano per il diritto e ciascuno Stato paga la sua quota (pro rata), e le prestazioni si esportano. Con il Regno Unito vale il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale allegato all'accordo commerciale post-Brexit. Con i Paesi terzi valgono le convenzioni bilaterali; secondo l'elenco dell'INPS (aggiornato al 24 novembre 2025) l'Italia ne ha con Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Principato di Monaco, Albania, Capo Verde, San Marino, Turchia, Santa Sede, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Stati Uniti e con gli Stati dell'ex Jugoslavia (Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia); con la Corea del Sud l'accordo riguarda solo il distacco, con il Giappone e la Moldova solo la trasmissione delle domande di pensione, con il Messico solo il pagamento in Italia delle pensioni messicane. Dove la convenzione prevede la totalizzazione internazionale, i periodi assicurativi nei due Paesi si sommano per raggiungere il requisito minimo (di regola serve almeno un anno di contributi in Italia, in alcune convenzioni 52 settimane), e ogni Stato paga la propria quota; la domanda si presenta all'INPS con il modulo del regime internazionale, e l'INPS la trasmette all'ente estero. Il patronato è l'interlocutore giusto per queste pratiche, che durano molto.
Le comunità più numerose in Italia — Marocco, Cina, Bangladesh, Pakistan, India, Egitto, Filippine, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Perù, Ecuador, Ucraina, Moldova (salvo la trasmissione delle domande), Georgia — non hanno una convenzione con l'Italia: i periodi non si sommano, la pensione italiana si matura solo con i contributi italiani, e la via d'uscita per chi torna è l'art. 22, comma 13. Con la Tunisia, il Marocco e l'Egitto esistono accordi di associazione euromediterranei che vietano discriminazioni nella sicurezza sociale, ma non sostituiscono una convenzione sulla totalizzazione.
Tornare nel proprio Paese: che cosa succede ai contributi
L'articolo 22, comma 13, del testo unico è la norma che conta: «in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Tre conseguenze. Prima: i contributi non vanno persi, e la pensione maturata si paga all'estero, in qualunque Paese, anche senza convenzione. Seconda: chi ha contributi solo dal 1996 e torna a casa la ottiene senza il minimo contributivo (i cinque anni della legge 335 e i venti della vecchiaia ordinaria), quindi anche con tre o quattro anni di lavoro: la pensione sarà proporzionalmente piccola, ma è un diritto. Sull'età la lettera della legge dice «sessantacinquesimo anno», ma l'INPS — nella scheda «Trattamenti pensionistici ai lavoratori stranieri rimpatriati», aggiornata al 12 giugno 2026 — applica l'età pensionabile ordinaria, «67 anni [...] con possibili adeguamenti basati sulla speranza di vita», sia a chi è stato assunto dopo il 1° gennaio 1996 (pensione contributiva «anche se non hanno maturato 20 anni di contributi») sia a chi lo era prima (pensione retributiva o mista, con 20 anni di contributi); il beneficio riguarda i lavoratori «con contratto non stagionale» rimpatriati «definitivamente», e in caso di morte dopo l'età pensionabile spetta la pensione ai superstiti. Chi volesse far valere i 65 anni della legge dovrebbe contestare il diniego davanti al giudice del lavoro. Terza: la vecchia possibilità di farsi rimborsare i contributi al rientro, prevista dal testo originario del 1998, è stata abolita dalla legge 189/2002: oggi non si rimborsa nulla, si aspetta la pensione. La domanda si presenta all'INPS dall'estero, con il Portale richieste di pensione, tramite il consolato o un patronato, con un conto corrente su cui ricevere il pagamento; la pagina Tornare a casa elenca gli altri adempimenti del rientro.
Il comma 13 vale per il lavoratore che è stato regolare. Chi ha lavorato in nero non ha contributi da conservare, salvo quelli che riesce a far accertare prima di partire. Chi rientra in Italia dopo il rimpatrio ricostruisce la posizione con i nuovi contributi, che si aggiungono ai precedenti.
I lavoratori stagionali
L'articolo 25 del testo unico prevede per i titolari di permesso per lavoro stagionale «l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti», quella contro gli infortuni e le malattie professionali, contro le malattie e di maternità (comma 1); ma «in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi», destinato «ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori» stranieri (comma 2). Lo stagionale, quindi, non matura la NASpI alla fine della stagione, pur pagando un contributo di pari importo. I contributi pensionistici restano nella sua posizione: il comma 5 rinvia a un meccanismo di «trasferimento all'istituto dello Stato di provenienza» che l'attuale art. 22, comma 13, non contiene più, e in pratica i contributi restano all'INPS e valgono per la pensione alle condizioni generali; «è fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso». Chi passa dallo stagionale al permesso ordinario (si veda Lavoro stagionale) rientra nel regime pieno, NASpI compresa.
Assegno sociale: solo lungo periodo e dieci anni
L'assegno sociale non è una pensione ma una prestazione assistenziale per chi a 67 anni non ha redditi: 546,24 € al mese per tredici mensilità nel 2026 (limite di reddito 7.101,12 € per il single, il doppio per la coppia; INPS, circolare 153/2025), non esportabile. Per gli stranieri la legge pone due requisiti: l'articolo 80, comma 19, della legge 388/2000 lo riserva ai titolari di carta di soggiorno, oggi permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, e l'articolo 20, comma 10, del DL 112/2008 richiede a tutti — italiani compresi — il soggiorno legale continuativo di almeno dieci anni in Italia. La Corte di giustizia, con la sentenza del 5 marzo 2026 nella causa C-151/24, ha ritenuto compatibile con la direttiva 2003/109 il requisito del lungo periodo, e la Corte costituzionale, con la sentenza 141/2026, ha respinto le censure di irragionevolezza: la prestazione presuppone un radicamento stabile, che il permesso di lungo periodo e i dieci anni misurano. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto alla parità con gli italiani nell'assistenza sociale (art. 27 D.Lgs. 251/2007), e quindi all'assegno sociale senza il permesso di lungo periodo; resta per loro il requisito dei dieci anni, che vale per tutti. La pagina Permesso di lungo periodo spiega come ottenerlo (cinque anni di soggiorno, reddito, test A2, alloggio).
Invalidità civile e altre prestazioni assistenziali
La stessa norma del 2000 pretendeva la carta di soggiorno anche per le prestazioni di invalidità civile, e la Corte costituzionale l'ha demolita pezzo per pezzo: indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno mensile di invalidità, indennità di frequenza per i minori, pensione e indennità per i ciechi e i sordi (sentt. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013, 22/2015, 230/2015): «non è ragionevole» subordinare prestazioni destinate a bisogni primari della persona a un titolo di soggiorno che presuppone reddito e anni di residenza. Oggi l'articolo 41, comma 1, del testo unico equipara ai cittadini «gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno [...] e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 [...] ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste [...] per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti». Il comma 1-bis estende la parità, per le prestazioni «costituenti diritti» coperte dal regolamento 883/2004, ai titolari di permesso unico di lavoro e di permesso per studio che lavorano o hanno lavorato almeno sei mesi, e ai ricercatori; il comma 1-ter limita le prestazioni familiari ai permessi unici che autorizzano un lavoro superiore a sei mesi e ai ricercatori con soggiorno superiore a sei mesi — attuazione delle sentenze della Corte di giustizia sul permesso unico (C-350/20, 2 settembre 2021; C-302/19 e C-303/19, 25 novembre 2020). La pagina Assegno unico, ADI e bonus tratta le prestazioni per la famiglia e la novità dell'ISEE 2026.
Casi frequenti
- Ho 58 anni, 12 anni di contributi in Italia, voglio tornare in Marocco. Non c'è convenzione: i 12 anni non si sommano a quelli marocchini. All'età pensionabile (67 anni, salvo adeguamenti) chiederà dall'estero la pensione italiana in base all'art. 22, comma 13, calcolata sui 12 anni, senza bisogno dei 20 anni; nel frattempo può chiedere l'estratto conto e verificare che tutti i periodi siano accreditati.
- Ho lavorato 8 anni in Argentina e 14 in Italia. C'è la convenzione con totalizzazione: i 22 anni sommati superano i 20 richiesti, e a 67 anni ciascun Paese pagherà la sua quota. Domanda all'INPS in regime internazionale, meglio tramite patronato.
- Sono badante da 4 anni, i contributi sono versati dalla famiglia: mi basteranno? Con contributi solo dal 1996, servono 20 anni per la pensione a 67 o 5 anni per quella a 71; se torna definitivamente nel suo Paese, all'età pensionabile con qualunque anzianità (art. 22, comma 13). Controlli che la famiglia versi i contributi trimestrali sull'orario reale: la retribuzione dichiarata determina la pensione.
- Mia madre, ricongiunta, ha 70 anni e non ha mai lavorato: ha diritto all'assegno sociale? Solo con il permesso di lungo periodo e dieci anni di soggiorno legale continuativo: prima no, anche se è a suo carico. Nel frattempo l'invalidità civile, se ne ha i requisiti sanitari, spetta con il permesso per famiglia di durata almeno annuale.
- Il datore non ha versato i contributi per due anni. Denunci all'INPS e all'Ispettorato del lavoro (la denuncia porta la prescrizione a dieci anni): l'INPS recupera i contributi dal datore e li accredita; se il datore è insolvente, per i dipendenti privati interviene il Fondo di garanzia per il TFR e le ultime tre mensilità, e per i contributi omessi la costituzione di rendita vitalizia (art. 13 L. 1338/1962) a spese del datore o, in ultima istanza, del lavoratore.
- Sono stagionale, la stagione è finita: posso chiedere la NASpI? No: per gli stagionali con permesso ex art. 24 il contributo di disoccupazione è sostituito da quello dell'art. 25, comma 2. Chi ha convertito il permesso in lavoro ordinario sì.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 2 (comma 3), 22 (commi 13-15), 25, 41; L. 158/1981 (Convenzione OIL n. 143); L. 335/1995, art. 1, comma 20; D.Lgs. 503/1992 e DL 201/2011, art. 24 (requisiti di vecchiaia e anticipata); decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e L. 199/2025 (adeguamenti 2027-2028); INPS, circolari n. 153/2025 (assegno sociale 2026) e n. 28 del 16 marzo 2026, e scheda «Trattamenti pensionistici ai lavoratori stranieri rimpatriati» (aggiornamento 12 giugno 2026); L. 388/2000, art. 80, comma 19; DL 112/2008, art. 20, comma 10; regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009; accordo commerciale UE-Regno Unito, protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale; INPS, «Stati extra UE convenzionati con l'Italia» (aggiornamento 24 novembre 2025); D.Lgs. 251/2007, art. 27; L. 1338/1962, art. 13; Corte cost., sentt. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013, 22/2015, 230/2015, 141/2026; CGUE, sentt. 25 novembre 2020, C-302/19 e C-303/19, 2 settembre 2021, C-350/20, 5 marzo 2026, C-151/24. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.