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Irregolarità ed espulsione · La macchina

Il trattenimento nei CPR: dove, quanto, con quali diritti

Il centro di permanenza per i rimpatri è il luogo dove lo Stato tiene chi deve espellere ma non riesce a rimpatriare subito: senza passaporto, senza volo, senza l'accordo del Paese d'origine. Non è un carcere, ma la libertà è tolta lo stesso, per mesi. La legge dice quando è possibile, per quanto, con quali garanzie; la Corte costituzionale ha detto nel 2025 che sulle condizioni della vita dentro la legge dice troppo poco. Questa pagina è per chi è dentro e per chi è fuori ad aspettarlo.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. «Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione… a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio», il questore dispone il trattenimento «per il tempo strettamente necessario» nel CPR più vicino (art. 14, comma 1, TUI). Priorità a chi è pericoloso o condannato e a chi viene da Paesi con accordi di rimpatrio (comma 1.1).
  2. Il giudice di pace deve convalidare entro 48 ore dalla comunicazione, in udienza con difensore (anche d'ufficio) e interprete, sentito il trattenuto; senza convalida nei termini il provvedimento «cessa di avere ogni effetto» (commi 3-4).
  3. Durata: tre mesi, prorogabili di altri tre per difficoltà di identificazione o documenti, poi per periodi di tre mesi fino a diciotto mesi complessivi se la persona non collabora o il Paese terzo ritarda (comma 5). Chi è stato in carcere sei mesi può stare nel CPR al massimo dodici.
  4. Alternative per chi ha il passaporto: consegna del documento, obbligo di dimora, obbligo di firma (comma 1-bis).
  5. Dentro: informazione, assistenza, «pieno rispetto della sua dignità», libertà di corrispondenza anche telefonica, reclami al Garante nazionale (commi 2 e 2-bis). La Corte costituzionale (sent. 96/2025) ha dichiarato che la legge non disciplina i «modi» del trattenimento come la Costituzione richiede.

Dove

I centri di permanenza per i rimpatri sono individuati con decreto del Ministro dell'Interno. Nel 2026 la rete conta una decina di strutture — tra queste Roma Ponte Galeria, Milano via Corelli, Gradisca d'Isonzo, Palazzo San Gervasio, Macomer, Caltanissetta Pian del Lago, Trapani Milo, Brindisi Restinco, Bari Palese — con aperture, chiusure e ristrutturazioni frequenti, e dal 2025 il centro di Gjader in Albania, trasformato in CPR dal decreto-legge 37/2025 per persone già in Italia (Albania). L'elenco aggiornato e le capienze sono nelle relazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che ha accesso ai centri e li visita. Il questore chiede il posto alla Direzione centrale dell'immigrazione, che «può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro» (comma 1): il trattenuto può essere spostato da Milano a Bari o a Gjader senza una nuova convalida (comma 5).

Quando

Il trattenimento è possibile solo per eseguire un'espulsione o un respingimento che non si può eseguire subito, e solo se le difficoltà sono «transitorie»: «la necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo», oltre alle situazioni del rischio di fuga (comma 1). Se il rimpatrio è impossibile — perché il Paese non riconosce la persona, perché non esistono accordi, perché la persona è inespellibile — il trattenimento non ha scopo e va cessato: è il principio della direttiva rimpatri (art. 15) e della Corte di giustizia (Kadzoev, 2009), e i giudici di pace lo applicano poco. La legge dà «priorità» a chi «sia considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica», ai condannati per certi reati e ai cittadini di «Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio» (comma 1.1): tunisini, egiziani, marocchini, nigeriani, albanesi, bangladesi sono la maggioranza dei trattenuti perché sono i più rimpatriabili. Il trattenuto «ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità», compreso «l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso» (comma 1.2).

Chi ha il passaporto valido, e non è espulso per motivi di sicurezza, può avere al posto del trattenimento una o più misure: «consegna del passaporto…; obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato…; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica» (comma 1-bis), convalidate dal giudice di pace, con una multa da 3.000 a 18.000 euro per chi le viola. Il richiedente asilo può essere trattenuto con regole proprie (art. 6 D.Lgs. 142/2015) e chi chiede asilo dentro un CPR resta trattenuto se la domanda è ritenuta strumentale: la Cassazione (2025) ha stabilito che se il trattenimento del richiedente non è convalidato, la persona va liberata subito.

La convalida

«Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento» (comma 3). «L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza» — di regola in videocollegamento dal centro (comma 4-bis) — con il difensore di fiducia o quello designato dal giudice, il patrocinio a spese dello Stato e «ove necessario, un interprete». «Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo… e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione» (comma 4). Il giudice della convalida può e deve esaminare anche la legittimità dell'espulsione che sta a monte, e negare la convalida se il decreto è viziato, se la persona è inespellibile, se il rimpatrio è impossibile, se le condizioni del centro sono contrarie alla dignità (Cass. 2024-2025). Contro il decreto di convalida c'è solo la Cassazione, senza sospensione. È l'udienza più importante e più breve della vita di un trattenuto: il difensore va contattato prima, se si può, e i documenti — la ricevuta di un permesso, il certificato medico, lo stato di famiglia, la prova della domanda di asilo — vanno fatti arrivare al centro.

Quanto

«La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. …Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. …Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi» (comma 5). Diciotto mesi è il massimo della direttiva rimpatri, reintrodotto in Italia dal decreto-legge 124/2023; ogni proroga richiede una nuova udienza e una nuova motivazione, e le proroghe «di stile» sono quelle che la Cassazione annulla più spesso. Chi «sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi» — cioè chi esce dal carcere — può stare nel CPR solo per le proroghe successive, fino a dodici mesi. Alla scadenza, chi non è stato rimpatriato esce con un ordine del questore di lasciare l'Italia entro sette giorni (art. 14, comma 5-bis) e resta irregolare: circa metà dei trattenuti finisce così.

I diritti dentro

«Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità… è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno» (comma 2); «lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale» (comma 2-bis). Il resto — le visite, il telefono personale (ritirato all'ingresso in molti centri), il vitto, l'assistenza sanitaria e psicologica, gli spazi, le informazioni legali — è nel regolamento del Ministero dell'Interno del 2022 e nei capitolati d'appalto degli enti gestori, non nella legge. È esattamente quello che la Corte costituzionale ha censurato con la sentenza n. 96 del 3 luglio 2025: pur dichiarando inammissibili le questioni per ragioni processuali, ha accertato che l'art. 14, comma 2, «reca una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i "modi" della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute», rimessi «quasi per intero a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali», in violazione della riserva assoluta di legge dell'art. 13 della Costituzione, e ha chiamato il legislatore a intervenire. Al settembre 2026 una legge sui modi del trattenimento non è stata approvata; la sentenza è un argomento nelle convalide e nei reclami.

Il trattenuto ha diritto all'assistenza legale (il difensore della convalida può assisterlo anche dopo, con il patrocinio), al colloquio con il proprio consolato e a rifiutarlo, a presentare la domanda di asilo, a chiedere il rimpatrio volontario assistito (che sospende il trattenimento se ammesso), a essere visitato dai garanti e dai parlamentari. Le associazioni entrano solo con autorizzazione della Prefettura; l'accesso dei giornalisti è limitato. Le istanze al Garante nazionale si inviano anche dall'esterno, e il Garante pubblica i rapporti di ogni visita.

Che cosa può fare la famiglia

Sapere dov'è la persona: il questore comunica il trattenimento, ma la famiglia lo scopre di solito dalla telefonata del trattenuto; la Questura del luogo del fermo e il centro danno informazioni al difensore. Trovare un difensore: quello nominato d'ufficio alla convalida ha il nome sul decreto, e la famiglia può nominarne uno di fiducia con procura (Trovare un avvocato). Far arrivare i documenti che contano: il passaporto (che accelera il rimpatrio, ma apre le misure alternative), la ricevuta di un permesso, i certificati medici, lo stato di famiglia, il certificato di gravidanza, l'atto di nascita del figlio italiano. Chiedere le visite secondo le regole del centro. Segnalare al Garante nazionale le condizioni e gli episodi. E, se la persona è inespellibile o ha una via legale (Come si esce dall'irregolarità), presentare subito la domanda: il permesso rilasciato o la domanda d'asilo ammessa fanno cessare il trattenimento.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, art. 14 (commi 1, 1.1, 1.2, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 5, 5-bis); art. 13, comma 5-bis; DL 19 settembre 2023, n. 124, conv. L. 162/2023 (diciotto mesi); DL 28 marzo 2025, n. 37, conv. L. 75/2025 (Gjader); D.Lgs. 142/2015, art. 6; direttiva 2008/115/CE, artt. 15-17; Corte di giustizia UE, Kadzoev (C-357/09 PPU, 2009); Corte cost., sent. 3 luglio 2025, n. 96; Cass., sez. I, sent. 4 settembre 2025 (liberazione in caso di mancata convalida); D.M. Interno 19 maggio 2022 (regolamento dei CPR); relazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.