Asilo e protezione · Spiegazione
I documenti del richiedente asilo
Per anni il richiedente asilo aveva un permesso di soggiorno di sei mesi, rinnovabile, con la dicitura «richiesta asilo». Il Patto europeo e il decreto italiano del giugno 2026 lo hanno sostituito con due documenti — uno alla registrazione, uno alla formalizzazione — che non sono permessi ma attestano il diritto di restare e identificano. Questa pagina spiega che cosa sono, a che cosa servono, che cosa consentono e che cosa no, e come si passa dal vecchio permesso al nuovo sistema.
In breve
- Alla registrazione della domanda «la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente… un documento nominativo, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento…, nonché la fotografia e le relative generalità dichiarate»; «attesta che la domanda è stata registrata…, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare» (art. 4, comma 1, D.Lgs. 142/2015).
- Alla formalizzazione «è rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura…, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348» — nome, data di nascita, cittadinanza, status di richiedente, diritto di rimanere — che «consente il riconoscimento del titolare» (comma 4). Chi è trattenuto o detenuto riceve un attestato nominativo (comma 2).
- Il documento validato «consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente» (art. 22, comma 1).
- Con i documenti il richiedente ha: l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, il codice fiscale, l'accoglienza, l'iscrizione anagrafica (Corte cost. 186/2020), la scuola per i figli, i servizi; non ha: il diritto di viaggiare all'estero o in altri Stati Schengen, il ricongiungimento familiare, la conversione in permesso per lavoro, il permesso di lungo periodo.
- I documenti valgono finché dura la procedura (Commissione e, con il ricorso, primo grado); al diniego definitivo cessano e il rigetto vale come decreto di espulsione (art. 32, comma 4, D.Lgs. 25/2008). I permessi «richiesta asilo» rilasciati prima del 12 giugno 2026 restano validi fino alla scadenza (art. 17 DL 100/2026).
Perché due documenti e non un permesso
Il regolamento procedure (2024/1348, art. 29) impone agli Stati di rilasciare al richiedente, entro tre giorni lavorativi dalla formalizzazione, un documento che attesti lo status di richiedente e il diritto di rimanere, e vieta di chiamarlo permesso di soggiorno: il richiedente ha un «diritto di rimanere» funzionale all'esame della domanda, non un titolo di soggiorno. Il DL 100/2026 ha riscritto l'art. 4 del D.Lgs. 142/2015 in questa logica, distinguendo i tre momenti della domanda (Chiedere asilo). La conseguenza pratica più importante è che il documento non richiede rinnovi ogni sei mesi con appuntamenti in Questura (il vecchio permesso «richiesta asilo» era il titolo più rinnovato d'Italia e le code per rinnovarlo erano una fonte costante di irregolarità di fatto) e che la Questura non deve più stampare un tesserino; quella più delicata è che un documento «che consente il riconoscimento» ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c, del DPR 445/2000 è un documento di riconoscimento — utilizzabile con banche, uffici, datori — ma non un documento d'identità né un titolo di soggiorno, e le amministrazioni e i privati hanno bisogno di tempo per imparare a trattarlo come tale. Il Ministero dell'Interno ha definito i modelli con decreti direttoriali (commi 3 e 4) e ha diffuso circolari a Questure, Prefetture, INPS e Agenzia delle Entrate.
Il documento nominativo (registrazione)
È rilasciato subito, «al momento della registrazione della domanda», dalla Questura o dalla polizia di frontiera, dopo il fotosegnalamento: contiene il codice unico d'identità (CUI) assegnato con le impronte, la foto, le generalità dichiarate, la data di registrazione; «attesta che la domanda è stata registrata» e vale «fino alla data del rilascio» del documento validato (art. 4, comma 1). In questa fase — che deve durare pochi giorni ma nella pratica può durare settimane, finché la Questura fissa la formalizzazione — il documento nominativo prova che la persona è un richiedente e non può essere espulsa né respinta, dà accesso alla prima accoglienza e alle cure, e consente di ottenere il codice fiscale. Non consente il lavoro: i novanta giorni corrono dalla formalizzazione. Chi lo perde chiede il duplicato alla Questura che lo ha rilasciato.
Il documento validato (formalizzazione)
«Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348» (art. 4, comma 4): nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, la qualità di richiedente, il fatto che ha diritto di rimanere, la data di formalizzazione, e — se il richiedente lo chiede e non è in trattenimento — la possibilità di usarlo per il riconoscimento. La validazione della Prefettura è il passaggio che lega il documento al sistema dell'accoglienza e alla Commissione. Con il documento validato il richiedente: lavora dopo novanta giorni dalla formalizzazione (art. 22, comma 1), come dipendente o autonomo, in qualunque settore, e il datore lo assume con la comunicazione ordinaria (Assumere uno straniero già in Italia); è iscritto al Servizio sanitario nazionale nella ASL del luogo di domicilio (art. 34, comma 1, lett. b, TUI, che include la richiesta asilo) con il medico di base e la tessera sanitaria (Il Servizio sanitario); ha il codice fiscale (attribuito d'ufficio o dall'Agenzia delle Entrate con il documento); può chiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di dimora abituale — il divieto del 2018 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (sent. 186/2020) e il richiedente ha diritto alla residenza come ogni regolare, con la carta d'identità (La residenza); accede alla scuola per i figli, ai corsi di italiano, ai tirocini e alla formazione professionale, al patrocinio a spese dello Stato per il ricorso, ai servizi sociali nei limiti dell'accoglienza. Se il richiedente è sottoposto a misure alternative al trattenimento nella procedura di frontiera, riceve invece l'attestato nominativo e non è autorizzato all'ingresso (art. 6-bis, comma 2-bis).
L'attestato nominativo (trattenuti)
«In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonché il codice unico d'identità…, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale…; al termine delle misure…, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4» (art. 4, comma 2). Riguarda chi chiede asilo nel CPR, in carcere, nella procedura di frontiera con trattenimento (compresa l'Albania): l'attestato prova la domanda ma non dà la libertà di circolazione né il lavoro; se il trattenimento cessa senza decisione, arriva il documento validato.
Che cosa i documenti non consentono
- Viaggiare. Il richiedente non ha un titolo di viaggio e deve restare in Italia: uscire e rientrare, o andare in un altro Stato Schengen, è vietato dal regolamento gestione asilo (deve restare nello Stato competente) e comporta il ritiro implicito della domanda e la perdita dell'accoglienza. La Questura può rilasciare un documento di viaggio solo «quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato» (art. 4, comma 5).
- Ricongiungere la famiglia. L'art. 29 TUI «non si applica… quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva» (art. 29, comma 10, lett. a); il ricongiungimento arriva con lo status (Il permesso per asilo e sussidiaria).
- Convertire. Il documento non è un permesso e non si converte in permesso per lavoro: il richiedente che trova un lavoro non può «uscire» dall'asilo con una conversione, e se la domanda è respinta il lavoro non lo salva (la vecchia clausola dell'art. 22, comma 2, che vietava la conversione del permesso «richiesta asilo», è stata abrogata dal DL 100/2026 perché non c'è più nulla da convertire). Le vie sono altre: il rinnovo con il ricorso, la protezione speciale, i permessi dell'art. 19 o dei casi speciali, il ricongiungimento con un familiare regolare (Uscire dall'irregolarità).
- Il lungo periodo e la cittadinanza. Il tempo da richiedente non conta per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo se la domanda è respinta; per chi ottiene la protezione internazionale «il calcolo del periodo di soggiorno… è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta» (art. 9, comma 5-bis, TUI), e per la cittadinanza per residenza il rifugiato riconosciuto conta gli anni dalla domanda secondo la giurisprudenza prevalente.
- Le prestazioni sociali riservate ai titolari di permessi di lungo periodo o di almeno un anno (assegno unico, ADI, bonus): il richiedente ha l'accoglienza e i servizi essenziali, non queste (Assegno unico, ADI, bonus).
Durata, diniego, transizione
I documenti valgono per tutta la procedura: fino alla decisione della Commissione e, se c'è ricorso con effetto sospensivo o con autorizzazione a rimanere, fino alla decisione del tribunale in primo grado (art. 7 D.Lgs. 25/2008; art. 35-bis); dal 2026 non si rinnovano: il richiedente aggiorna il documento validato solo se cambiano i dati o se serve una nuova validità per il datore (la Prefettura rilascia una nuova validazione). Al diniego definitivo — o alla scadenza del termine per il ricorso senza ricorso — il diritto di rimanere cessa, il documento perde valore, e la decisione di rigetto «reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso», che «tiene luogo e produce gli effetti» dell'espulsione (art. 32, comma 4): non serve un nuovo decreto del Prefetto (Il ricorso). Con il riconoscimento la Questura rilascia il permesso per asilo (cinque anni), per protezione sussidiaria (cinque anni) o per protezione speciale (due anni) (Le tre protezioni). La transizione: «alle domande presentate prima del 12 giugno 2026 si applica la disciplina precedente» (art. 17 DL 100/2026), e i permessi «richiesta asilo» in corso restano validi fino alla scadenza; alla scadenza, se la procedura è ancora aperta, la Questura rilascia il documento validato invece di rinnovare il permesso. Fino al 31 ottobre 2026 le Questure e la polizia di frontiera curano tutte le fasi (registrazione, formalizzazione, rilascio dei documenti); dopo, la manifestazione di volontà passa anche per i soggetti convenzionati e il portale del Ministero. Chi ha un permesso «richiesta asilo» valido lavora, si cura e risiede come prima.
Fonti
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, artt. 4 (commi 1-5), 6-bis (comma 2-bis), 22 (comma 1; comma 2 abrogato), come modificati dal DL 12 giugno 2026, n. 100, conv. L. 145/2026; D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 7, 26-bis, 26-ter, 32 (comma 4), 35-bis; regolamento (UE) 2024/1348, artt. 9, 29; regolamento (UE) 2024/1351 (obbligo di restare nello Stato competente); D.Lgs. 286/1998, artt. 9 (comma 3), 29 (comma 10), 34 (comma 1, lett. b); DPR 445/2000, art. 1, comma 1, lett. c; DL 100/2026, art. 17 (transizione); Corte cost., sent. 186/2020 (iscrizione anagrafica); decreti direttoriali del Ministero dell'Interno sui modelli dei documenti (2026). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.