Lavorare · Procedura
Il lavoro autonomo: visto, requisiti, permesso
Aprire un'attività in Italia da straniero è possibile ma stretto: 650 visti l'anno, riservati a categorie precise — chi investe e assume, i professionisti, gli amministratori di società, gli artisti noti, le startup —, con una procedura che passa dalla Camera di commercio, dalla Questura e dal consolato e richiede risorse dimostrate. Chi è già in Italia con un permesso che consente il lavoro non ha bisogno di nulla di tutto questo. Questa pagina spiega le due situazioni.
In breve
- «L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri… che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri» (art. 26, comma 1, TUI), «nei limiti numerici» del decreto flussi (comma 5): 650 visti nel 2026, ripartiti dal DPCM tra imprenditori che investono almeno 500.000 € e creano tre posti, liberi professionisti, titolari di cariche societarie, artisti di chiara fama e startupper.
- Serve dimostrare «di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività…; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi… i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente… che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza» (comma 2), più alloggio e un reddito «superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria» (comma 3), circa 8.500 €.
- Procedura: attestazione dei parametri finanziari della Camera di commercio (o dell'ordine), dichiarazione di assenza di motivi ostativi dell'autorità competente, nulla osta provvisorio della Questura in venti giorni, visto del consolato entro 120 giorni, da usare in 180 (art. 26, comma 7; art. 39 DPR 394/1999); poi il permesso per lavoro autonomo, fino a due anni, rinnovabile.
- Chi ha già un permesso per lavoro subordinato, famiglia, lungo periodo, asilo o protezione può fare lavoro autonomo senza nulla: il permesso «può essere utilizzato anche per le altre attività consentite» (art. 6, comma 1). Lo studente converte in autonomo fuori quota, con la certificazione dei requisiti dell'art. 26 (art. 6, comma 1, TUI; art. 39, comma 9, DPR 394).
- Il permesso per lavoro autonomo si rinnova con la prova dell'attività e di un reddito almeno pari all'assegno sociale; dopo cinque anni dà il lungo periodo.
Chi può entrare: le categorie del DPCM
La quota per lavoro autonomo è piccola — 650 ingressi nel 2026, altri 650 nel 2027 — e il DPCM 2 ottobre 2025, come i precedenti, la riserva a categorie: imprenditori «che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro» e la creazione di almeno tre posti di lavoro; liberi professionisti che esercitano professioni regolamentate o vigilate, o non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte negli elenchi del Ministero delle Imprese; titolari di cariche societarie di amministrazione e controllo in società non cooperative costituite da almeno tre anni, come previsto dal visto per lavoro autonomo; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese start-up innovative ai sensi della L. 221/2012 (Italia Startup Visa), in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge, e che sono titolari di un rapporto di lavoro autonomo con l'impresa. La pagina Investitori e Startup Visa spiega le due vie riservate a chi porta capitali; qui la strada generale. Il lavoratore autonomo «occasionale» — il consulente che viene per una prestazione breve — non ha bisogno del visto per lavoro autonomo ma di un visto d'affari o per «lavoro autonomo occasionale», entro i novanta giorni; e chi lavora da remoto per clienti esteri ha il permesso per nomadi digitali (Nomadi digitali).
I requisiti dell'art. 26
«Lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività» (comma 2). Le risorse sono quantificate dal regolamento: «tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale» (art. 39, comma 3, DPR 394/1999), cioè almeno 7.101,12 € nel 2026, che le Camere di commercio elevano con parametri propri per tipo di attività (per un'impresa commerciale o artigiana chiedono di regola somme più alte, sui conti italiani o con fidejussione). I requisiti dell'attività sono quelli di qualunque italiano: l'iscrizione all'albo per le professioni regolamentate (che presuppone il riconoscimento del titolo estero, Il riconoscimento dei titoli), i requisiti morali e professionali per il commercio e l'artigianato, la SCIA o la licenza per le attività che le richiedono. L'attestazione è la dichiarazione dell'autorità competente (il Comune per le attività commerciali, la Camera di commercio, l'ordine professionale) «che non sussistono motivi ostativi» al rilascio del titolo abilitativo (art. 39, commi 1-2). Serve inoltre «idonea sistemazione alloggiativa e… un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria» (comma 3) — circa 8.500 € —, di regola dimostrato con redditi dell'anno precedente all'estero.
La procedura
- Camera di commercio o ordine: si chiede, «anche tramite procuratore» in Italia, l'attestazione dei parametri finanziari (art. 39, comma 3) e, per le attività regolamentate o autorizzate, la dichiarazione di assenza di motivi ostativi dell'autorità competente (commi 1-2). Per le cariche societarie la società deve esistere da almeno tre anni e la delibera di nomina va allegata; per il professionista l'ordine attesta l'iscrivibilità.
- Questura: la dichiarazione e l'attestazione «devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso», che «è posto in calce… entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno» (commi 5-6). La Questura verifica anche la disponibilità della quota.
- Consolato: «la dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta…, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5» (comma 7), acquisiti i nulla osta dei Ministeri; per la legge «il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio» (art. 26, comma 7). Il consolato consegna anche la certificazione dei requisiti per il permesso. Il diniego si impugna al TAR del Lazio (Il diniego del visto).
- Questura, permesso: entro otto giorni dall'ingresso si chiede il permesso «per lavoro autonomo», che «non può avere validità superiore ad un periodo di due anni», con rinnovi fino a tre anni ciascuno (art. 5, comma 3-quater, TUI), con la certificazione del consolato, l'alloggio e i documenti dell'attività avviata (partita IVA, iscrizione al Registro delle imprese o all'albo, INPS).
La procedura è lunga — sei mesi o più tra Camera di commercio, Questura e consolato — e la quota, aperta con il click day dell'autonomo, si esaurisce presto; chi non ha i requisiti sostanziali (l'attività vera, il denaro, i titoli) non passa la Camera di commercio.
Il permesso e il rinnovo
Il permesso per lavoro autonomo consente l'attività per cui è stato rilasciato e, per l'art. 6, comma 1, anche il lavoro subordinato: il titolare che trova un impiego lo può accettare e al rinnovo il permesso diventa per lavoro subordinato. Al rinnovo la Questura chiede la prova dell'attività in corso — partita IVA attiva, iscrizione al Registro delle imprese o all'albo, dichiarazione dei redditi, versamenti INPS — e un reddito almeno pari all'assegno sociale (Il rinnovo, Il reddito minimo); il primo anno, con l'attività appena avviata, si valuta con più elasticità ma non si può avere reddito zero per due anni. La condanna definitiva per contraffazione e violazione del diritto d'autore (artt. 473-474 c.p., L. 633/1941) «comporta la revoca del permesso di soggiorno… e l'espulsione» (art. 26, comma 7-bis): è la norma pensata per il commercio ambulante di merce contraffatta. Cinque anni di permessi per lavoro autonomo con il reddito danno il lungo periodo (Il lungo periodo); il ricongiungimento è consentito con un permesso di almeno un anno (art. 28, comma 1) e, per il coniuge e i genitori, dopo due anni di soggiorno.
Chi non ha bisogno del visto
Molti stranieri fanno lavoro autonomo in Italia senza mai aver chiesto il visto dell'art. 26, perché il loro permesso lo consente: «il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero» (art. 6, comma 1), e lo stesso vale per il lungo periodo, l'asilo, la protezione sussidiaria e speciale, i casi speciali, l'attesa occupazione, la Carta blu in parallelo (art. 27-quater, comma 13-ter), il permesso per famiglia di familiare di italiano. Costoro aprono la partita IVA all'Agenzia delle Entrate con il permesso, si iscrivono all'INPS o alla cassa, e alla scadenza del permesso lo rinnovano — se il permesso era per lavoro subordinato, come permesso per lavoro autonomo — con la prova dell'attività e del reddito. Lo studente può convertire: «lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo…, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3» (art. 39, comma 9, DPR 394/1999): il regolamento parla ancora di quote, ma la legge, che prevale, oggi dice che il permesso «rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote…, comunque prima della sua scadenza, e… previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (art. 6, comma 1, TUI): lo studente segue la trafila della Camera di commercio e dell'attestazione, in Italia, senza aspettare il decreto flussi (Dopo la laurea, La conversione). Il richiedente asilo, dopo novanta giorni, può lavorare anche in autonomo. Chi ha un permesso stagionale, per cure, per turismo o per affari non può.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 3-bis, 3-quater), 6 (comma 1), 26, 27-quater (comma 13-ter), 28 (comma 1); DPR 394/1999, artt. 14, 39, 40; DPCM 2 ottobre 2025, art. sul lavoro autonomo (650 ingressi; categorie); DL 179/2012, conv. L. 221/2012 (startup innovative, Italia Startup Visa); L. 633/1941; cod. pen., artt. 473-474; INPS, circ. 153/2025 (assegno sociale 2026: 7.101,12 €). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.