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Il permesso di soggiorno · Che cosa fare se

Passaporto scaduto, mancante o negato: il permesso si può avere lo stesso?

Il permesso di soggiorno si chiede con il passaporto, e la Questura lo vuole valido. Ma ci sono persone che un passaporto valido non possono averlo: perché il loro Paese non ha un'ambasciata che funzioni, perché il consolato chiede documenti impossibili o cifre assurde, perché sono rifugiati, apolidi, o cittadini di Stati che non li riconoscono. La legge e i giudici hanno costruito per loro strade precise. Questa pagina le percorre.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. La domanda di permesso richiede il «passaporto o altro documento equipollente» in corso di validità (artt. 4 e 5 TUI; art. 9 DPR 394/1999): il consolato lo verifica per il visto, la Questura per il permesso e i rinnovi.
  2. I rifugiati hanno il titolo di viaggio della Convenzione di Ginevra rilasciato dalla Questura (art. 24 D.Lgs. 251/2007); i titolari di protezione sussidiaria che non possono avere il passaporto hanno il titolo di viaggio per stranieri; gli apolidi il titolo della Convenzione del 1954.
  3. Chi non può ottenere il passaporto dal proprio Paese — perché l'ambasciata non funziona, non rilascia o chiede l'impossibile — può chiedere il permesso con un'attestazione consolare d'identità o dimostrando l'impossibilità documentata: la Questura rilascia il permesso e, per viaggiare, il titolo di viaggio per stranieri.
  4. Il passaporto scaduto non impedisce il rinnovo: la Questura chiede di rinnovarlo, ma il ritardo del consolato non è imputabile allo straniero e il diniego per il solo passaporto scaduto è annullabile se il rinnovo è stato chiesto.
  5. Non serve il passaporto per la domanda d'asilo, per il permesso per minore età, per i casi speciali; e nessun ufficio può chiedere allo straniero di rivolgersi a un consolato che lo perseguita.

Il passaporto come requisito

L'ingresso «è consentito… allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità» (art. 4, comma 1, TUI), e il permesso si chiede con la scheda «corredata» dei documenti (art. 9 DPR 394/1999), il passaporto per primo; il regolamento prevede il rifiuto del permesso quando manca il passaporto, salvo i casi in cui la legge consente altro. È un requisito ragionevole per chi entra con un visto, e diventa un ostacolo per chi vive in Italia da anni e ha un Paese d'origine che non rilascia più documenti: il passaporto scade, il consolato non risponde o chiede il servizio militare, una dichiarazione di lealtà, il pagamento di tasse arretrate, la presenza di un parente; oppure il Paese non ha rappresentanza in Italia; oppure lo Stato non riconosce la persona come cittadino. I casi tipici degli ultimi anni: Eritrea (il consolato subordina il passaporto alla «tassa del due per cento» e a dichiarazioni politiche), Afghanistan (l'ambasciata a Roma ha smesso di rilasciare passaporti dopo il 2021 e i passaporti del vecchio Governo scadono), Somalia, Siria per gli oppositori, Iran per chi è a rischio, Venezuela per anni, Ucraina per gli uomini in età militare fuori dal Paese (dal 2024 i consolati ucraini hanno sospeso i servizi consolari per gli uomini tra i 18 e i 60 anni, poi ripresi con condizioni), Russia per alcuni.

Le strade previste dalla legge

I rifugiati. «Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra» (art. 24, comma 1, D.Lgs. 251/2007): il rifugiato non deve e non può rivolgersi al proprio Paese, e il titolo di viaggio sostituisce il passaporto per il permesso e per viaggiare (non nel Paese d'origine). La protezione sussidiaria. «Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri» (comma 2): serve dimostrare le ragioni (il rifiuto del consolato, il rischio), e la prassi delle Questure è variabile; i tribunali hanno più volte ordinato il rilascio. Gli apolidi riconosciuti hanno il titolo di viaggio della Convenzione di New York del 1954, rilasciato dalla Questura (Apolidia). I richiedenti asilo non hanno bisogno del passaporto per la domanda e ricevono i documenti del richiedente; la Questura può rilasciare loro un documento di viaggio per gravi ragioni umanitarie (art. 4, comma 5, D.Lgs. 142/2015). La protezione speciale e i casi speciali non richiedono il passaporto per il rilascio, e la Questura rilascia il titolo di viaggio per stranieri quando il passaporto non si può avere. I minori non accompagnati ricevono il permesso per minore età senza passaporto.

Chi ha un permesso ordinario e non può rinnovare il passaporto

È il caso più difficile, perché la legge non lo prevede espressamente e la prassi si è formata caso per caso. Il principio, affermato dalla giurisprudenza amministrativa e dalle circolari del Ministero dell'Interno, è che il permesso non può essere negato per un fatto che non dipende dallo straniero: chi dimostra di aver chiesto il passaporto al proprio consolato e di non averlo ottenuto per ragioni indipendenti dalla sua volontà — con la richiesta protocollata, la risposta negativa, la prova che il consolato non esiste o non rilascia — ha diritto al rilascio o al rinnovo del permesso con un'attestazione consolare d'identità (il documento con cui il consolato certifica identità e cittadinanza senza rilasciare il passaporto) o, quando anche quella manca, con altri documenti d'identità del Paese d'origine (carta d'identità, certificato di nascita, tessera elettorale, vecchio passaporto). La Questura rilascia il permesso con l'annotazione dell'assenza del passaporto e, su richiesta, il titolo di viaggio per stranieri («documento di viaggio per stranieri»), che consente di viaggiare tranne che nel Paese d'origine e ha una validità limitata. Il diniego del permesso per il solo passaporto scaduto, quando il rinnovo è stato chiesto e non è arrivato, è annullato dai TAR con regolarità: il requisito del passaporto serve all'identificazione, e una persona identificata da anni in Italia non è meno identificata perché il suo Governo non stampa un libretto.

Che cosa fare, in ordine: chiedere il passaporto al consolato e conservare la prova (email, protocollo, ricevuta del pagamento, la risposta); se il consolato non risponde o chiede l'impossibile, chiedere l'attestazione consolare d'identità; presentare comunque il kit alla scadenza del permesso, con il passaporto scaduto, la prova delle richieste e una dichiarazione che spiega; alla convocazione, chiedere il rilascio con l'annotazione e il titolo di viaggio. Se la Questura nega, il preavviso di rigetto è il momento per produrre tutto, e il ricorso al TAR ha buone probabilità (Diniego e revoca). Le associazioni e i patronati conoscono la prassi della Questura locale, che conta molto.

Il passaporto e i figli

I figli nati in Italia da genitori che non possono avere il passaporto sono il caso più delicato: il bambino non ha documenti del Paese d'origine e la Questura chiede il passaporto per il permesso del minore. La prassi ammette l'iscrizione del minore sul permesso del genitore, o il permesso proprio, con l'atto di nascita italiano e l'attestazione consolare quando c'è; il minore non può in nessun caso restare senza titolo per la mancanza di un documento che non dipende da lui (Figli nati in Italia). Per gli apolidi «di fatto» — persone che nessuno Stato riconosce, come molti rom dei Balcani e i figli di alcune coppie miste — la strada è il riconoscimento dell'apolidia, amministrativo o giudiziale (Apolidia).

Che cosa non chiedere e che cosa non fare

Non si può chiedere a un rifugiato o a un titolare di protezione di rivolgersi alle autorità del Paese da cui è fuggito: la richiesta è un motivo di cessazione dello status se fatta volontariamente (Cessazione, revoca, rinuncia). Non si compra un passaporto: i documenti falsi o alterati sono il reato dell'art. 5, comma 8-bis, e chiudono tutto. Non si usa il passaporto di un altro Paese ottenuto con un'investitura fittizia. E non si viaggia con il titolo di viaggio per stranieri verso il Paese d'origine: è vietato dal titolo stesso e, per chi ha una protezione, è un motivo di revoca.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 1), 5 (commi 2 e 8-bis), 6 (comma 9); DPR 394/1999, art. 9; D.Lgs. 251/2007, art. 24; D.Lgs. 142/2015, art. 4 (comma 5); Convenzione di Ginevra del 1951, art. 28 e allegato; Convenzione di New York del 1954 sugli apolidi, art. 28; L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 21 (documento di viaggio); circolari del Ministero dell'Interno sul rilascio del titolo di viaggio per stranieri; giurisprudenza dei TAR sul passaporto scaduto non rinnovabile. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.