immigrazione.net

Vivere in Italia · Diritti

Assegno unico, assegno di inclusione, bonus: i requisiti di residenza e le sentenze

Ogni prestazione sociale italiana ha una propria lista di chi la può chiedere, e per gli stranieri la lista dipende dal tipo di permesso e dagli anni di residenza. Negli ultimi anni le liste sono state riscritte da tre giudici — la Corte costituzionale, la Corte di giustizia dell'Unione e la Cassazione — e nel 2026 da un decreto. Questa pagina mette in fila le regole vigenti per le tre prestazioni che contano di più: l'assegno unico per i figli, l'assegno di inclusione, l'assegno sociale; e dice che cosa è stato deciso e che cosa è ancora aperto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Assegno unico e universale per i figli (D.Lgs. 230/2021): spetta ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, ai titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di permesso unico lavoro autorizzati a lavorare per più di sei mesi, ai titolari di permesso per ricerca di oltre sei mesi, ai titolari di protezione internazionale; residenza fiscale in Italia. Il requisito dei due anni di residenza è stato eliminato dal 21 aprile 2026 (DL 19/2026, art. 7-bis, conv. L. 50/2026) e contano anche i figli a carico residenti in un altro Stato dell'Unione.
  2. Assegno di inclusione (DL 48/2023): solo cittadini UE e familiari, titolari di lungo periodo, apolidi e titolari di protezione internazionale, con cinque anni di residenza in Italia di cui gli ultimi due continuativi; dal 2025 anche i titolari dei permessi degli artt. 18 e 18-bis senza questi requisiti.
  3. Assegno sociale (over 67, senza reddito): per gli stranieri solo con il lungo periodo e dieci anni di residenza. La Corte di giustizia (5 marzo 2026, C-151/24) e la Corte costituzionale (sent. 141/2026) hanno detto che il requisito del lungo periodo è compatibile con il diritto dell'Unione.
  4. La Corte di giustizia aveva invece bocciato il requisito di dieci anni di residenza per il reddito di cittadinanza (29 luglio 2024, C-112/22 e C-223/22) e la Consulta il lungo periodo per il bonus bebè e l'assegno di maternità (sent. 54/2022): la parità di trattamento dell'art. 12 della direttiva 2011/98 vale per le prestazioni familiari, non per quelle assistenziali «speciali».
  5. La regola generale: il titolare di permesso unico lavoro ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale come gli italiani (direttiva 2011/98, art. 12), con le sole eccezioni che la direttiva consente e l'Italia ha scelto.

L'assegno unico per i figli

L'assegno unico e universale (AUU) è la prestazione mensile per ogni figlio a carico fino a ventun anni (senza limite se disabile), graduata sull'ISEE. Per gli stranieri i requisiti sono nell'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: il richiedente deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro, o suo familiare con diritto di soggiorno, oppure «cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o… titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o… titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»; deve pagare le imposte in Italia ed esservi residente. La giurisprudenza ha esteso il diritto ai titolari di protezione internazionale e ai titolari di permesso per attesa occupazione che avevano il permesso unico (la Cassazione e i tribunali hanno letto il «permesso unico» secondo la sostanza: chi è autorizzato a lavorare). Restano fuori i permessi per studio, tirocinio, residenza elettiva, cure mediche e i soggiorni brevi.

Fino all'aprile 2026 la legge chiedeva anche «due anni di residenza in Italia, anche non continuativi», salvo per chi aveva un contratto di almeno sei mesi, e limitava l'assegno ai figli residenti in Italia. La Commissione europea aveva aperto nel 2022 una procedura d'infrazione (n. 2022/4113) per violazione della libera circolazione dei lavoratori e del regolamento 883/2004, e nel 2024 aveva deferito l'Italia alla Corte di giustizia. Il decreto-legge 19/2026, convertito dalla legge 50/2026, ha eliminato il requisito dei due anni e ha esteso l'assegno ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato dell'Unione, con effetto dal 21 aprile 2026; l'INPS ha dato le istruzioni con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026. La modifica è nata per i cittadini europei, ma il requisito dei due anni era scritto per tutti e per tutti è stato tolto: chi ha uno dei permessi elencati chiede l'assegno dal primo mese di residenza. La domanda si fa all'INPS con SPID o tramite un patronato, con l'ISEE del nucleo; senza ISEE spetta l'importo minimo.

L'assegno di inclusione

L'assegno di inclusione (ADI), che dal 2024 ha sostituito il reddito di cittadinanza, è riservato dall'art. 2 del DL 48/2023 a chi è «cittadino dell'Unione europea o suo familiare… ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero… titolare dello status di protezione internazionale» o apolide, e «residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo». Chi ha un permesso ordinario per lavoro o famiglia, anche da dieci anni, è escluso: la strada è il lungo periodo (Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo). Il decreto flussi del 2025 ha aperto l'assegno, senza i requisiti di permesso e di residenza, ai titolari dei permessi per protezione sociale (art. 18) e per violenza domestica (art. 18-bis), e quest'ultimi già dal 2024 (art. 4 DL 146/2025).

Il requisito dei cinque anni ha una storia: per il reddito di cittadinanza erano dieci, e la Corte di giustizia, su rinvio del Tribunale di Napoli, ha stabilito il 29 luglio 2024 (cause C-112/22 e C-223/22) che un requisito di dieci anni di residenza costituisce una discriminazione indiretta vietata dall'art. 11 della direttiva 2003/109 per i lungo soggiornanti, e che il reato di falsa dichiarazione non poteva colpire chi aveva dichiarato il vero sulla residenza. I cinque anni dell'ADI non sono stati ancora giudicati in quella sede; la questione è aperta.

L'assegno sociale e la sentenza del 2026

L'assegno sociale — la prestazione per gli over 67 senza reddito, 546,24 euro al mese nel 2026 — è riservato agli stranieri con il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e dieci anni di residenza legale e continuativa (art. 20, comma 10, DL 112/2008). La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 29 del 2024, aveva chiesto alla Corte di giustizia se escludere una titolare di permesso unico per famiglia, autorizzata a lavorare, violasse la parità di trattamento della direttiva 2011/98. La Corte di giustizia ha risposto il 5 marzo 2026 (C-151/24) che l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo» come l'assegno sociale, che rientra nell'art. 70 del regolamento 883/2004, e quindi non vieta la norma italiana; la Corte costituzionale ha chiuso il caso con la sentenza n. 141 del 2026, depositata il 20 luglio, dichiarando la questione non fondata. Il requisito del lungo periodo per l'assegno sociale resta.

Bonus, maternità, invalidità: la linea delle sentenze

La parità di trattamento dell'art. 12 della direttiva 2011/98 copre i «settori della sicurezza sociale» del regolamento 883/2004: prestazioni familiari, maternità, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione. Su questa base la Corte di giustizia (2 settembre 2021, C-350/20) e poi la Corte costituzionale (sent. 54/2022) hanno dichiarato illegittimo riservare ai lungo soggiornanti l'assegno di natalità (bonus bebè) e l'assegno di maternità di base: spettano a chi ha il permesso unico. La stessa logica ha aperto agli stranieri regolari l'assegno per il nucleo familiare, l'indennità di maternità, le prestazioni di invalidità civile (la Consulta le aveva liberate dal requisito della carta di soggiorno con una serie di sentenze dal 2008 al 2015), la pensione di invalidità. Restano legittime, secondo la stessa giurisprudenza, le esclusioni dalle prestazioni assistenziali «speciali» dell'art. 70 — assegno sociale e, con ogni probabilità, assegno di inclusione — perché la direttiva consente agli Stati di limitarle. La linea di confine è questa, e conviene conoscerla prima di rinunciare a una domanda.

Le prestazioni regionali e comunali — bonus affitto, contributi per l'asilo nido, agevolazioni sui trasporti — hanno requisiti propri, e molti Comuni e Regioni hanno introdotto anni di residenza che i tribunali hanno poi giudicato discriminatori con l'azione dell'art. 44 TUI (Discriminazione e razzismo: la tutela). La Corte costituzionale ha bocciato i requisiti di residenza pluriennale per le case popolari (sent. 44/2020) e per altri benefici quando non hanno un legame ragionevole con la prestazione.

Come si chiedono e chi aiuta

Tutte le prestazioni INPS si chiedono on line con SPID o CIE, oppure tramite un istituto di patronato, gratuitamente (Aiuto gratuito); serve l'ISEE, che si ottiene tramite un CAF con i redditi e i patrimoni del nucleo, compresi quelli all'estero. Il permesso richiesto deve esistere al momento della domanda e per tutta la durata: chi passa dall'attesa occupazione a un nuovo lavoro conserva l'assegno unico, chi perde il permesso lo perde. I redditi da prestazioni assistenziali, infine, non contano come reddito «da fonti lecite» per il rinnovo del permesso nella prassi delle Questure: l'assegno unico non sostituisce lo stipendio (Il reddito minimo).

Fonti

D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, art. 3; DL 25 febbraio 2026, n. 19, conv. L. 50/2026, art. 7-bis; INPS, circolare 24 luglio 2026, n. 81; DL 4 maggio 2023, n. 48, conv. L. 85/2023, art. 2; DL 146/2025, art. 4; DL 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 10; direttiva 2011/98/UE, art. 12; direttiva 2003/109/CE, art. 11; regolamento (CE) 883/2004, artt. 3 e 70; Corte di giustizia UE, sent. 2 settembre 2021, C-350/20; sent. 29 luglio 2024, C-112/22 e C-223/22; sent. 5 marzo 2026, C-151/24; Corte cost., ord. 29/2024, sent. 54/2022, sent. 44/2020, sent. 141/2026; procedura d'infrazione 2022/4113. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.