Vivere in Italia · Spiegazione
Partecipazione: voto, consulte, servizio civile
Lo straniero regolarmente soggiornante «partecipa alla vita pubblica locale», dice il testo unico, ma non vota: il voto resta legato alla cittadinanza, anche per il Comune in cui vive da vent'anni. Restano gli spazi che la legge apre — consulte e consiglieri aggiunti nei Comuni che li hanno istituiti, il servizio civile universale, i concorsi pubblici per i lungo soggiornanti e i rifugiati, il sindacato, le rappresentanze scolastiche, le associazioni — e la strada lunga della cittadinanza, di cui il referendum del giugno 2025 ha mostrato la difficoltà. Questa pagina fa il punto su ciò che si può e ciò che non si può fare.
In breve
- Voto: la Costituzione riserva l'elettorato ai cittadini (art. 48) e lo straniero non UE non vota a nessuna elezione italiana, neppure comunale; l'Italia ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale escludendo il capitolo sul voto, e i Comuni che hanno provato a concederlo per statuto sono stati fermati. I cittadini dell'Unione residenti votano e sono eleggibili alle comunali (non come sindaco) e alle europee.
- Lo straniero regolare «partecipa alla vita pubblica locale» (art. 2, comma 4, TUI) e il lungo soggiornante può farlo «con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa» (art. 9, comma 12, lettera d): in pratica consulte degli stranieri e consiglieri aggiunti senza diritto di voto nei Comuni che li prevedono, i Consigli territoriali per l'immigrazione in Prefettura, le consultazioni comunali.
- Il servizio civile universale è aperto agli «stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» dai 18 ai 28 anni (art. 14 D.Lgs. 40/2017), con l'assegno mensile, ma non allunga il permesso.
- Ai concorsi pubblici per posti che non implicano l'esercizio di pubblici poteri accedono, oltre ai cittadini UE e ai loro familiari, i titolari di permesso di lungo periodo, i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3-bis, D.Lgs. 165/2001); gli altri stranieri no, salvo il Servizio sanitario e i contratti a termine dove le norme lo consentono.
- Sindacato, rappresentanze sindacali, consigli di istituto e rappresentanze dei genitori, associazioni (anche di stranieri, registrate ai sensi dell'art. 42 TUI), volontariato, cooperative: aperti a tutti i regolari, e in gran parte anche agli irregolari.
- Il referendum dell'8-9 giugno 2025 per ridurre da dieci a cinque anni la residenza necessaria alla cittadinanza non ha raggiunto il quorum (affluenza 30,6%; sì al 65%): la legge 91/1992 resta invariata.
Il voto: perché no, e che cosa esiste
L'articolo 48 della Costituzione dice che «sono elettori tutti i cittadini»; la giurisprudenza costituzionale e il Consiglio di Stato ne hanno tratto che il diritto di voto, anche amministrativo, non può essere esteso agli stranieri con legge ordinaria né, a maggior ragione, con statuti comunali: i tentativi di alcuni Comuni negli anni Duemila di concedere per statuto il voto alle comunali ai residenti stranieri sono stati annullati dal Governo su parere del Consiglio di Stato. L'Italia ha ratificato con la legge 203/1994 la Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, ma solo per i capitoli A (libertà di espressione, riunione e associazione) e B (organi consultivi), escludendo il capitolo C, che prevede il voto alle elezioni locali dopo cinque anni di residenza. Ogni tanto una proposta di legge costituzionale torna in Parlamento; alla data di verifica nessuna è avanzata. Il testo unico si limita a dire che «lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale» (art. 2, comma 4), e per il lungo soggiornante che può «partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa» (art. 9, comma 12, lettera d): norme programmatiche, che rinviano a una legislazione che non c'è.
Diverso è il caso dei cittadini dell'Unione europea: per il Trattato (art. 22 TFUE) e le direttive 94/80/CE e 93/109/CE, recepite dal D.Lgs. 197/1996 e dalla legge 483/1994, il cittadino UE residente in Italia può iscriversi nella lista elettorale aggiunta del Comune e votare ed essere eletto alle elezioni comunali e circoscrizionali (consigliere, non sindaco né vicesindaco) e votare alle europee per i candidati italiani, rinunciando a votare nel proprio Stato; la domanda si presenta al Comune entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, per le comunali, e entro il novantesimo giorno prima delle europee. La pagina Cittadini UE in Italia tratta il resto del loro regime. I britannici hanno perso questo diritto con la Brexit.
Lo straniero conserva naturalmente il diritto di voto nel Paese d'origine, se la sua legge lo consente dall'estero: molti Stati organizzano il voto presso i consolati in Italia o per corrispondenza (Romania, Moldova, Perù, Ecuador, Tunisia, Turchia, Filippine, Brasile); le informazioni sono ai consolati. Le consulte comunali degli stranieri e i consiglieri aggiunti — eletti dai residenti stranieri con voto separato, con diritto di parola ma non di voto in consiglio comunale — esistono in alcune decine di città, con esperienze alterne; i Consigli territoriali per l'immigrazione (art. 3, comma 6, TUI) siedono in ogni Prefettura con rappresentanti delle associazioni di stranieri; le Regioni hanno consulte regionali. Sono organi consultivi, la cui utilità dipende da chi li fa vivere.
Il servizio civile universale
Il D.Lgs. 40/2017 ha aperto il servizio civile agli stranieri: «sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età» (art. 14, comma 1). L'apertura era stata imposta dalla Corte costituzionale (sent. 119/2015), che aveva dichiarato illegittima la riserva ai cittadini della vecchia legge: il servizio civile è «una forma di partecipazione alla vita della comunità» che non presuppone la cittadinanza. Dura da otto a dodici mesi, con un assegno mensile (poco più di 500 €) e attestati utili per i concorsi; i bandi escono ogni anno sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con domanda online tramite SPID. Due limiti: «l'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno» (comma 2) — il permesso deve coprire il periodo con i suoi mezzi ordinari — e le condanne gravi escludono (comma 4). Basta un permesso regolare, anche per studio o per richiesta asilo con il documento validato; il servizio civile è compatibile con lo studio e con un lavoro part-time.
Il pubblico impiego
L'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001 ammette ai «posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale» i cittadini UE e i loro familiari con diritto di soggiorno (comma 1) e, dal 2013 (legge europea 97/2013), «i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria» (comma 3-bis). Il DPCM 174/1994 elenca i posti riservati ai cittadini (dirigenti, magistrati, forze armate e di polizia, diplomazia, «posti con funzioni di vertice»): tutto il resto — insegnanti, infermieri e medici del SSN, impiegati dei Comuni, tecnici, operatori socio-sanitari, personale delle università — è aperto a chi rientra nell'elenco. Lo straniero con un permesso ordinario (lavoro, famiglia) ne resta fuori, salvo che il bando lo ammetta per contratti a termine o che una norma speciale lo preveda (per gli infermieri e i medici le norme emergenziali dal 2020 e quelle successive hanno aperto incarichi a tempo determinato nel SSN con procedure proprie, si veda Professioni sanitarie); la giurisprudenza ha talvolta esteso l'accesso ai titolari di permesso unico per posti privi di poteri pubblici, ma la regola resta quella dell'articolo 38. I titoli di studio esteri per i concorsi sono riconosciuti dal Dipartimento della funzione pubblica, con ammissione «con riserva» (comma 3).
Sindacato, scuola, associazioni
La libertà sindacale (art. 39 Cost.) non conosce cittadinanza: lo straniero si iscrive, vota per le RSU e può esserne eletto, partecipa agli scioperi, e i sindacati sono legittimati ad agire per lui nelle discriminazioni collettive (art. 44, comma 10, TUI). Nella scuola i genitori stranieri votano ed eleggibili nei consigli di classe e di istituto come tutti; i figli sono soggetti all'obbligo scolastico con «partecipazione alla vita della comunità scolastica» (art. 38 TUI), e la scuola deve promuovere «la tutela della cultura e della lingua d'origine» (comma 3). Le associazioni — di stranieri, di comunità, di volontariato — sono la forma più diffusa di partecipazione: l'articolo 42 del testo unico prevede un registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli stranieri (comma 2), l'impiego di mediatori interculturali stranieri con permesso di almeno due anni nelle amministrazioni (comma 1, lettera d), e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati presso la Presidenza del Consiglio (comma 4); la libertà di associazione e di riunione spetta anche all'irregolare, come diritto fondamentale della persona (art. 2, comma 1). Il volontariato è aperto a tutti e, per i richiedenti asilo, è espressamente favorito dai Comuni (art. 22-bis D.Lgs. 142/2015). Anche la cooperativa e l'impresa sociale sono strade praticate.
La cittadinanza e il referendum del 2025
La partecipazione piena — il voto, l'eleggibilità, tutti i concorsi — arriva solo con la cittadinanza, che la legge 91/1992 concede per naturalizzazione dopo dieci anni di residenza legale (art. 9, comma 1, lettera f), cinque per i rifugiati e gli apolidi, quattro per i cittadini UE, tre per i discendenti di italiani, due o tre per matrimonio, e ai nati in Italia che vi risiedono ininterrottamente fino ai diciotto anni con dichiarazione entro i diciannove (art. 4, comma 2). Il referendum abrogativo dell'8-9 giugno 2025, che avrebbe ridotto da dieci a cinque gli anni di residenza, non ha raggiunto il quorum: affluenza al 30,6 per cento, con il sì al 65 per cento fra i votanti; la legge è rimasta com'era, e il dibattito sullo ius scholae continua senza approdi legislativi alla data di verifica. Le regole della cittadinanza sono una materia a sé, che questo sito tocca solo nei punti di contatto con il soggiorno (la pagina Permesso di lungo periodo, i figli nati in Italia in Figli nati in Italia, il rinnovo in attesa della decisione).
Casi frequenti
- Vivo in Italia da 15 anni con il permesso di lungo periodo: posso votare per il sindaco? No. Può candidarsi alla consulta o come consigliere aggiunto se il suo Comune li ha; può iscriversi a un partito e fare campagna; il voto arriva con la cittadinanza, che con 10 anni di residenza può chiedere.
- Sono rumena, residente: voto alle comunali? Sì, iscrivendosi alla lista elettorale aggiunta con domanda al Comune; alle europee sceglie se votare in Italia o in Romania; alle politiche e regionali no.
- Ho 24 anni, permesso per studio: posso fare il servizio civile? Sì, purché il permesso resti valido per tutta la durata (il servizio non lo proroga); l'assegno non è reddito da lavoro e non viola i limiti orari del permesso per studio.
- Rifugiata, infermiera con laurea riconosciuta: posso partecipare al concorso dell'ospedale pubblico? Sì (art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001): lo status di rifugiato dà accesso ai concorsi come il lungo periodo.
- Permesso per lavoro, laureato: il bando del Comune ammette solo cittadini UE e lungo soggiornanti. È la regola dell'art. 38; può contestarla solo sostenendo che il posto non implica pubblici poteri e che il permesso unico dà parità di trattamento (direttiva 2011/98), tesi accolta solo da alcuni giudici. Con cinque anni di soggiorno conviene chiedere il lungo periodo.
Fonti
Costituzione, artt. 2, 3, 18, 39, 48, 51; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (Strasburgo, 5 febbraio 1992) e L. 203/1994 (ratifica dei capitoli A e B); D.Lgs. 286/1998, artt. 2 (commi 1 e 4), 3 (comma 6), 9 (comma 12, lettera d), 38, 42, 44 (comma 10); D.Lgs. 197/1996 e DL 408/1994 conv. L. 483/1994 (voto dei cittadini UE); direttive 94/80/CE e 93/109/CE; D.Lgs. 40/2017, art. 14; Corte cost., sent. 119/2015; D.Lgs. 165/2001, art. 38, e DPCM 174/1994; L. 97/2013, art. 7; D.Lgs. 142/2015, art. 22-bis; L. 91/1992, artt. 4 e 9; risultati ufficiali del referendum abrogativo dell'8-9 giugno 2025 (Ministero dell'Interno, Eligendo). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.