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Lavorare · Spiegazione

Distacco e trasferimento intra-societario (ICT)

Il lavoratore che la sua impresa manda in Italia — a dirigere la filiale, a installare un impianto, a imparare il mestiere in casa madre — non passa dal decreto flussi. Ha tre porte fuori quota, che si somigliano e si confondono: il vecchio distacco dell'art. 27, l'appalto transnazionale, e il permesso europeo ICT del 2016. La scelta cambia la durata, la retribuzione dovuta, la libertà di muoversi in Europa e ciò che succede alla fine. Questa pagina le mette a confronto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Art. 27, comma 1, lett. a: «dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro». Permesso per lavoro subordinato «casi particolari», fino a due anni rinnovabili, nulla osta dello Sportello unico, il lavoratore resta dipendente della casa madre o passa alla filiale.
  2. Art. 27, comma 1, lett. i: lavoratori «regolarmente retribuiti da datori di lavoro… aventi sede all'estero…, temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche… residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto». Dura quanto l'appalto, non è convertibile, il lavoratore resta pagato dall'estero.
  3. Art. 27-quinquies (ICT): il distacco da un'impresa di un Paese terzo a un'entità dello stesso gruppo in Italia, per dirigenti, «lavoratori specializzati» e «lavoratori in formazione» laureati, con almeno tre mesi di anzianità nel gruppo; nulla osta in 45 giorni; durata massima tre anni (un anno per la formazione), poi tre mesi fuori prima di un nuovo ICT; permesso «ICT» valido per la mobilità negli altri Stati membri.
  4. In tutti i casi il lavoratore ha diritto alle condizioni di lavoro italiane del D.Lgs. 136/2016 (retribuzione minima del CCNL, orario, sicurezza), e il distacco fittizio è sanzionato come somministrazione illecita.
  5. Famiglia al seguito con visto per familiari (art. 29, comma 4) o, per l'ICT, con permesso per motivi di famiglia della stessa durata; nessuna di queste strade porta da sola al lungo periodo se il lavoratore torna.

Tre strade per la stessa persona

La differenza sta nel rapporto di lavoro. Nel distacco dell'art. 27, lett. a, la società italiana (sede, filiale, ufficio di rappresentanza) chiede il nulla osta per un dirigente o uno specialista che viene dalla casa madre o da una consociata: il lavoratore può essere assunto dalla società italiana o restare dipendente dell'estera e distaccato; il permesso è «per lavoro subordinato», con la dicitura dei casi particolari, dura fino a due anni ed è rinnovabile finché dura l'incarico, senza limite massimo, e la Cassazione e la prassi ammettono la conversione in lavoro subordinato ordinario se il lavoratore è assunto in Italia (art. 27, comma 1-ter e 5, richiamano la disciplina generale «in quanto compatibile»). Nell'appalto dell'art. 27, lett. i, il lavoratore è dipendente di un'impresa estera che ha un contratto d'appalto con un committente italiano — installare una linea, fare la manutenzione di un impianto venduto, eseguire un'opera — e viene «temporaneamente trasferito» per eseguirlo, «nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile» e della legge sugli appalti: il permesso dura quanto l'appalto, il lavoratore resta pagato dall'estero (con i contributi italiani salvo convenzione), e alla fine torna; non c'è conversione. Nel trasferimento intra-societario dell'art. 27-quinquies, introdotto dal D.Lgs. 253/2016 in attuazione della direttiva 2014/66/UE, il lavoratore resta dipendente dell'impresa del Paese terzo e viene distaccato a un'«entità ospitante» dello stesso gruppo in Italia per un periodo determinato, al termine del quale «farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo» (comma 5, lett. c, n. 4). È la via europea, con un permesso riconosciuto negli altri Stati membri; l'art. 27, lett. a, resta la via italiana, più elastica sulla durata e sulla conversione. Chi vuole restare in Italia a lungo sceglie la lett. a (o la Carta blu, se paga la soglia: La Carta blu UE); chi ruota tra le sedi europee sceglie l'ICT; chi viene per un cantiere ha la lett. i.

Il permesso ICT: chi

«L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote…, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di: a) dirigenti; b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante…; c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento» (comma 1). «Per trasferimento intra-societario… si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile» (comma 2). Non si applica ai ricercatori, ai lavoratori autonomi, ai somministrati, agli studenti e a chi è distaccato da un'impresa stabilita nell'Unione (che segue la direttiva 96/71 e non ha bisogno di permesso italiano se ha un titolo di soggiorno di un altro Stato membro, secondo la giurisprudenza Vander Elst) (comma 4).

Il permesso ICT: come

«L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura… della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica: a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo…; b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento…; c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta: 1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante…; 2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione…; 3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento…; 4) che, al termine…, lo straniero farà ritorno…; d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio…; e) il possesso… dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata…; f) gli estremi di passaporto valido…; g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale…; h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza» (comma 5), più l'impegno a comunicare le variazioni (comma 6). La documentazione si deposita entro dieci giorni (comma 7). «Lo sportello unico…, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri… dell'Ispettorato nazionale del lavoro… e della questura…, rilascia il nulla osta» (comma 8), valido sei mesi; il consolato rilascia il visto; «entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico… ai fini del rilascio del permesso di soggiorno» (comma 10), che reca la dicitura «ICT» (o «mobile ICT» per chi viene da un altro Stato membro) e dura quanto il trasferimento. «La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima… e la presentazione di un'altra domanda di ingresso… per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi» (comma 11). Le imprese con protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno sostituiscono il nulla osta con una comunicazione (comma 13). Il titolare di un permesso ICT di un altro Stato membro può lavorare nell'entità italiana del gruppo fino a novanta giorni con una semplice comunicazione e, per periodi più lunghi, con un nulla osta «mobile ICT» (art. 27-sexies).

I diritti del distaccato

«I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136» (comma 12): le condizioni del Paese ospitante — periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, ferie minime, retribuzione minima compresi gli straordinari, sicurezza, parità di trattamento, condizioni di alloggio quando fornito — come previsto per tutti i lavoratori distaccati in Italia, e «un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani» per la libertà sindacale e l'accesso a beni e servizi, «ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego». Lo stesso vale, per il D.Lgs. 136/2016, per i distaccati dell'art. 27, lett. a e i: la retribuzione non può essere inferiore ai minimi del CCNL italiano del settore per il livello, anche se il lavoratore è pagato dall'estero, e il distacco deve essere comunicato al Ministero del Lavoro prima dell'inizio (modello UNI_Distacco_UE per i distacchi da Paesi UE; per quelli da Paesi terzi l'obbligo passa dal nulla osta). I contributi si versano in Italia salvo una convenzione di sicurezza sociale (l'Italia ne ha con una trentina di Paesi: Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Tunisia, Turchia, Giappone, Corea…), che consente di restare assicurati nel Paese d'origine con il certificato di distacco. Il distacco «fittizio» — l'impresa estera che non è un vero datore, il gruppo che non è un gruppo — è somministrazione illecita per il D.Lgs. 136/2016, con sanzioni per entrambe le imprese e la revoca del nulla osta (art. 22, comma 5-quater, richiamato).

Che cosa non si può fare

Il distaccato dell'ICT e dell'art. 27, lett. i, non può lavorare per altri, non può convertire in un permesso ordinario (per l'ICT il ritorno è un requisito della domanda; per la lett. i il permesso è legato all'appalto), non accumula, se torna, i cinque anni per il lungo periodo, e alla scadenza deve lasciare l'Italia o avere un altro titolo — per esempio essere assunto dalla società italiana con un nuovo nulla osta fuori quota ai sensi dell'art. 27, lett. a, o con una Carta blu (che l'art. 27-quater, comma 3, lett. f, ammette per chi è entrato con un trasferimento intra-societario). Il distaccato dell'art. 27, lett. a, assunto dalla società italiana è invece un lavoratore subordinato a tutti gli effetti, con l'attesa occupazione e il conto verso il lungo periodo. La famiglia segue: «è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare… di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno…, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento» (art. 29, comma 4), con reddito e alloggio (Il familiare al seguito); per l'ICT i familiari hanno un permesso per motivi di famiglia della stessa durata, che consente il lavoro.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 27 (comma 1, lett. a, i, i-bis; commi 1-ter, 5), 27-quater (comma 3, lett. f), 27-quinquies, 27-sexies, 29 (comma 4); DPR 394/1999, artt. 30-bis, 31, 40 (commi 1-9); direttiva 2014/66/UE; D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253; D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 (distacco transnazionale), artt. 3, 4, 10; direttiva 96/71/CE; Corte di giustizia UE, Vander Elst (C-43/93); cod. civ., artt. 1655, 2359. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.