Il permesso di soggiorno · Il permesso
Il permesso per attesa occupazione
È il permesso che trasforma un licenziamento in un problema di lavoro e non di documenti. Spetta a chi aveva un permesso per lavoro subordinato e ha perso il posto, per almeno un anno o per tutta la durata dell'indennità di disoccupazione, e consente di lavorare, di cercare, di restare con la famiglia. Questa pagina spiega come si chiede, quanto dura, che cosa succede dopo.
In breve
- Spetta al «lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni» (art. 22, comma 11, TUI). Non agli stagionali.
- Si attiva con la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l'impiego (o on line) e vale «per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque… per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita… qualora superiore».
- Se il permesso per lavoro è ancora valido non serve nulla; se scade, si chiede con il kit il permesso «per attesa occupazione», che la Questura rilascia per un anno o per la durata della NASpI.
- Consente il lavoro subordinato e autonomo, l'iscrizione al SSN, il ricongiungimento (è un permesso di almeno un anno), il computo per il lungo periodo.
- Dopo il primo periodo il rinnovo richiede il reddito dell'art. 29, comma 3, lett. b (l'assegno sociale, con le maggiorazioni per la famiglia); con un nuovo contratto si torna al permesso per lavoro.
Chi e quando
La norma parte da un principio: «la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti» (art. 22, comma 11, primo periodo). Riguarda chi ha un permesso per lavoro subordinato — non stagionale, che è escluso espressamente — e perde il posto per licenziamento, fine del contratto a termine, fallimento del datore o «anche per dimissioni». La legge del 2012 che ha portato il periodo da sei mesi a un anno e il decreto del 2018 che lo ha legato alla NASpI hanno reso il permesso una vera rete di sicurezza. Non riguarda i titolari di altri permessi che perdono il lavoro: chi ha un permesso per famiglia continua con quello, chi ha una Carta blu segue le sue regole, chi ha un permesso per lavoro autonomo e chiude l'attività deve dimostrare al rinnovo un'altra fonte di reddito o convertire.
Come si attiva
Il primo passo non è in Questura: è la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) «al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro» (art. 19 D.Lgs. 150/2015), che si rende on line sul portale del Ministero del Lavoro, al Centro per l'impiego o tramite un patronato, e con cui si diventa formalmente disoccupati in cerca di lavoro; la DID si conferma con il patto di servizio personalizzato. Il secondo passo, per chi ne ha diritto, è la domanda di NASpI all'INPS entro sessantotto giorni dalla cessazione. Il terzo passo dipende dalla scadenza del permesso: se il permesso per lavoro è ancora valido, la persona continua a soggiornare con quello e cerca lavoro; se scade, presenta con il kit postale la domanda di permesso «per attesa occupazione», allegando la comunicazione di cessazione del rapporto, la DID, l'eventuale domanda o lettera di concessione della NASpI, il passaporto e i documenti ordinari. Il contributo è quello dei permessi fino a un anno (40 euro) o fino a due (50), più il tesserino e il bollo (i costi). Non serve dimostrare un reddito per il primo periodo: il permesso esiste proprio perché il reddito manca.
Quanto dura
«Per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore». Tre situazioni: chi perde il lavoro con un permesso che scade fra due anni ha due anni; chi lo perde con un permesso in scadenza ha almeno un anno dal rilascio del permesso per attesa occupazione; chi ha la NASpI per ventiquattro mesi ha ventiquattro mesi. La Questura rilascia il permesso per la durata più lunga tra un anno e la NASpI; se rilascia un anno a chi ha una NASpI più lunga, si chiede la rettifica o il rinnovo allegando la lettera dell'INPS.
Che cosa consente
Il permesso per attesa occupazione è un permesso per lavoro a tutti gli effetti: consente il lavoro subordinato e autonomo (il nuovo datore assume con la sola comunicazione UNILAV; Assumere uno straniero già in Italia), l'iscrizione al Servizio sanitario come iscritto alle liste di collocamento (art. 34, comma 1, lett. a), l'iscrizione anagrafica, il ricongiungimento familiare se ha durata di almeno un anno (art. 28, comma 1: è «rilasciato per motivi di lavoro subordinato»), e conta per i cinque anni del lungo periodo. La Cassazione e i tribunali hanno riconosciuto ai titolari di permesso per attesa occupazione le prestazioni familiari che spettano ai titolari di permesso unico, assegno unico compreso (Assegno unico, ADI, bonus). Il permesso porta la dicitura «attesa occupazione», che alcuni datori e uffici leggono male: la legge dice che è un permesso che consente il lavoro, e l'art. 6, comma 1, lo conferma.
Dopo il primo anno
«Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)»: il rinnovo ulteriore del permesso per attesa occupazione richiede un reddito almeno pari all'assegno sociale (7.101,12 euro nel 2026), più la metà per ogni familiare a carico. Contano i redditi da lavoro anche saltuario documentato, la NASpI residua, i redditi del coniuge e dei familiari conviventi; non conta il lavoro in nero (Il reddito minimo). Chi non arriva alla soglia rischia il diniego, con la valutazione dei legami familiari imposta dalla Corte costituzionale e il ricorso al TAR (Diniego e revoca). Chi trova un lavoro prima o dopo il primo anno chiede al rinnovo il permesso per lavoro subordinato con il nuovo contratto (art. 14, comma 3, DPR 394/1999), oppure per lavoro autonomo con la partita IVA: non serve una «conversione» formale, il permesso per attesa occupazione è già nella famiglia dei permessi per lavoro.
Gli errori
- Non fare la DID: senza l'iscrizione al Centro per l'impiego la Questura nega il permesso, perché il presupposto di legge è la «dichiarazione di immediata disponibilità».
- Chiedere il rinnovo «per lavoro subordinato» senza contratto: preavviso di rigetto; la casella giusta è «attesa occupazione».
- Lasciare scadere il permesso per lavoro senza domanda perché «tanto non lavoro»: dopo sessanta giorni dalla scadenza si è espellibili (art. 13, comma 2, lett. b).
- Credere che il permesso per attesa occupazione vieti di lavorare: è il contrario, e il datore che rifiuta l'assunzione per la dicitura sbaglia.
- Lavorare in nero durante l'anno: non produce il reddito che servirà al rinnovo ed espone il datore al reato dell'art. 22, comma 12.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 9-bis), 6 (comma 1), 13 (comma 2, lett. b), 22 (commi 11 e 12), 28 (comma 1), 29 (comma 3, lett. b), 34 (comma 1); DPR 394/1999, artt. 13 e 14; D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 19; L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 30; D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (NASpI); INPS, circolare 153/2025. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.