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Asilo e protezione · Le basi

Rifugiato, protezione sussidiaria, protezione speciale: le tre protezioni

La parola «asilo» copre tre cose diverse. Lo status di rifugiato, per chi è perseguitato per ciò che è o pensa; la protezione sussidiaria, per chi rischia la morte, la tortura o la guerra; la protezione speciale, italiana, per chi non può essere rimandato indietro senza violare i divieti della legge. Cambiano i requisiti, i permessi, i diritti. Questa pagina le mette una accanto all'altra.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Rifugiato: chi, «per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese» (art. 2 D.Lgs. 251/2007; Convenzione di Ginevra del 1951). Permesso di cinque anni rinnovabile, titolo di viaggio, ricongiungimento senza reddito, cittadinanza dopo cinque anni.
  2. Protezione sussidiaria: chi non è rifugiato ma rischia, tornando, un danno grave: condanna a morte, tortura o trattamenti inumani, «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona… derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato» (art. 14). Permesso di cinque anni rinnovabile con verifica, lavoro, ricongiungimento come i rifugiati, convertibile.
  3. Protezione speciale: protezione nazionale, per chi non può essere espulso perché rischia persecuzione o tortura o violazioni sistematiche dei diritti umani (art. 19, commi 1 e 1.1, TUI) senza avere i requisiti delle prime due. Permesso di due anni rinnovabile con il parere della Commissione, lavoro sì, non convertibile in lavoro dal 2023, niente ricongiungimento né lungo periodo.
  4. Dal 1° luglio 2026 i requisiti delle prime due sono nel regolamento europeo 2024/1347, direttamente applicabile; il decreto 251/2007 resta per ciò che il regolamento lascia agli Stati.
  5. Decide la Commissione territoriale dopo il colloquio; contro il rigetto si ricorre al tribunale, che può riconoscere direttamente lo status.

La tabella

Status di rifugiatoProtezione sussidiariaProtezione speciale
FonteConvenzione di Ginevra 1951; reg. (UE) 2024/1347; D.Lgs. 251/2007, artt. 2, 7, 8, 11Reg. (UE) 2024/1347; D.Lgs. 251/2007, artt. 2, 14, 17Art. 19, commi 1 e 1.1, TUI; art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008
ChiTimore fondato di persecuzione per razza, religione, nazionalità, gruppo sociale (compresi orientamento sessuale e genere), opinione politica; da parte dello Stato o di soggetti che lo Stato non può o non vuole fermareRischio effettivo di danno grave: pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti, minaccia grave e individuale da violenza indiscriminata in un conflittoRischio di persecuzione o di tortura/trattamenti inumani, anche per violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese, senza i requisiti delle altre due; casi dell'art. 19 (salute, gravidanza, minori, familiari di italiani) hanno permessi propri
Permesso5 anni, rinnovabile5 anni, rinnovabile «previa verifica della permanenza delle condizioni»2 anni, rinnovabile «previo parere della Commissione territoriale»
LavoroSì, subordinato e autonomo, pubblico impiego come i cittadini UESìSì
Conversione in lavoroNon serveSì, con i requisiti (art. 23 D.Lgs. 251/2007)No (art. 6, comma 1-bis, TUI, dal DL 20/2023), salvo le domande presentate prima del DL 20/2023 e la disciplina transitoria
FamigliaRicongiungimento senza reddito né alloggio (art. 29-bis TUI); familiari con permesso per famiglia; i familiari del rifugiato in Italia hanno gli stessi diritti (art. 22 D.Lgs. 251/2007)Come il rifugiato (art. 22, comma 4, D.Lgs. 251/2007)Nessun ricongiungimento (il permesso non è tra quelli dell'art. 28 TUI)
ViaggiTitolo di viaggio per rifugiati (Convenzione, art. 28), quinquennale; mai nel Paese d'origineTitolo di viaggio per stranieri se non può avere il passaporto (art. 24, comma 2, D.Lgs. 251/2007)Con il passaporto; non nel Paese d'origine
Lungo periodoSì, dalla data della domanda, senza test e senza idoneità dell'alloggio (art. 9, commi 1-ter, 2-ter, 5-bis, TUI)Sì, come il rifugiatoNo (art. 9, comma 3, lett. b)
Cittadinanza5 anni di residenza (art. 9, comma 1, lett. e, L. 91/1992)10 anni (regola generale)10 anni, se il soggiorno è continuativo
CessazioneSe cambiano le circostanze nel Paese o si riacquista la protezione (art. 9); revoca per frode o pericolosità (art. 13)Se cessano le circostanze (art. 15); revoca (art. 18)Al rinnovo, con il parere negativo della Commissione
Chi decideLa Commissione territoriale; in caso di ricorso il tribunale, che può riconoscere lo statusLa Commissione (trasmette gli atti al questore) o il questore su domanda diretta (art. 19, comma 1.2, TUI), con il parere della Commissione; il tribunale in caso di ricorso

Lo status di rifugiato

La definizione è quella della Convenzione di Ginevra, ripresa dal decreto 251/2007 e dal regolamento qualifiche. Gli elementi sono cinque, e la Commissione li esamina uno per uno: un timore fondato (soggettivo e oggettivo: la persona teme e il timore è ragionevole alla luce delle informazioni sul Paese); una persecuzione, cioè atti «sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali» — violenza fisica o psichica, misure legali o di polizia discriminatorie, sanzioni sproporzionate, azioni penali per il rifiuto di combattere, atti di violenza sessuale o contro i minori (art. 7); un motivo tra i cinque, con il «gruppo sociale» che comprende l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le vittime di tratta e le donne esposte a violenza di genere in alcuni contesti (art. 8; Corte di giustizia, 16 gennaio 2024, C-621/21); un responsabile: lo Stato, partiti o organizzazioni che lo controllano, o «soggetti non statuali» quando lo Stato «non possono o non vogliono fornire protezione» (art. 5); e l'assenza di protezione nel Paese o in una sua parte dove ci si possa ragionevolmente stabilire (art. 8, comma 1-bis, e art. 32, comma 1, lett. b-ter, D.Lgs. 25/2008). Sono esclusi i responsabili di crimini di guerra, di reati gravi e chi già ha protezione ONU (art. 10). La persecuzione può nascere anche da fatti accaduti dopo la partenza, compresa l'attività svolta in Italia, se non è creata a tavolino (art. 4).

La protezione sussidiaria

È per chi non rientra nella Convenzione — perché il rischio non è legato a uno dei cinque motivi, o perché non è una «persecuzione» — ma «correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno» tornando. Il danno grave ha tre forme: «la condanna a morte o all'esecuzione; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» (art. 14). La terza è quella dei Paesi in guerra: la Corte di giustizia ha chiarito che quando la violenza è così intensa che chiunque vi sarebbe esposto la minaccia è «individuale» per il solo fatto di essere lì (Elgafaji, 2009; Diakité, 2014), e che va valutata con tutti gli elementi della situazione, non solo il numero delle vittime (CF e DN, 2021). La seconda copre la violenza domestica, le mutilazioni, la condizione delle donne sole, la salute quando la mancanza di cure è intenzionale, la pena carceraria in condizioni inumane; non copre, secondo la Corte, la povertà o la mancanza di cure di per sé (M'Bodj, 2014), che sono materia della protezione speciale e delle cure mediche.

La protezione speciale

È la protezione italiana, erede dell'asilo costituzionale e del vecchio permesso umanitario abolito nel 2018. Nasce dai divieti dell'art. 19 TUI: «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione» per una lista di motivi più larga della Convenzione (comprende sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, condizioni personali o sociali) «ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto» (comma 1); e «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione… verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti… Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani» (comma 1.1). Il DL 20/2023 ha cancellato il periodo che proteggeva anche «il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali» e la vita privata e familiare radicata in Italia; che cosa ne resti — attraverso l'art. 8 della Convenzione europea e la Costituzione — è la questione più discussa dai tribunali e la pagina La protezione speciale dopo il decreto Cutro la segue. La Commissione, quando rigetta l'asilo, verifica d'ufficio se ci sono i presupposti e trasmette gli atti al questore per il permesso biennale (art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008); chi non ha mai chiesto asilo può chiedere la protezione speciale direttamente al questore, che acquisisce il parere della Commissione (art. 19, comma 1.2, TUI).

Che cosa cambia con il regolamento qualifiche

Dal 1° luglio 2026 il regolamento (UE) 2024/1347 sostituisce la direttiva 2011/95 e si applica direttamente: le definizioni di rifugiato e di danno grave, la valutazione della domanda, gli attori della persecuzione, la protezione interna, l'esclusione, la cessazione e i diritti dei beneficiari sono regole europee uniformi. Il regolamento impone di esaminare la «protezione interna» (una parte sicura del Paese) in ogni caso, rende più stringente la verifica delle condizioni per il rinnovo della sussidiaria, prevede permessi di almeno tre anni per i rifugiati e almeno un anno rinnovabile di due per la sussidiaria come minimi (l'Italia mantiene i cinque anni per entrambe), e conferma la parità di trattamento nel lavoro, nell'istruzione, nella sanità e nell'assistenza sociale. Il decreto 251/2007 resta per le parti che il regolamento lascia agli Stati, protezione speciale compresa, che è nazionale e fuori dal Patto.

Fonti

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, artt. 1 e 28; regolamento (UE) 2024/1347; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24; D.Lgs. 25/2008, artt. 32 e 35-bis; D.Lgs. 286/1998, artt. 6 (comma 1-bis), 9, 19 (commi 1, 1.1, 1.2), 28, 29-bis; L. 91/1992, art. 9; Corte di giustizia UE, sent. Elgafaji (C-465/07, 2009), Diakité (C-285/12, 2014), M'Bodj (C-542/13, 2014), CF e DN (C-901/19, 2021), WS (C-621/21, 2024). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.