Vivere in Italia · Spiegazione
Tasse: residenza fiscale, dichiarazione, impatriati
Il fisco italiano non guarda al passaporto ma alla residenza: chi vive in Italia per più di metà anno paga qui le imposte su tutto ciò che guadagna nel mondo, casa e conti nel Paese d'origine compresi. Da questa regola discendono la dichiarazione dei redditi, il quadro dei beni all'estero, le convenzioni contro le doppie imposizioni e i regimi di favore per chi si trasferisce — impatriati, neo-residenti ad alto patrimonio, pensionati che scelgono il Sud. E una novità del 2025 che colpisce solo i cittadini non UE: le detrazioni per il coniuge e i figli rimasti all'estero non spettano più. Questa pagina spiega le regole del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, in vigore dal 4 luglio 2026.
In breve
- Si è residenti fiscali in Italia se per la maggior parte dell'anno (183 giorni, contando anche le frazioni di giorno) si ha in Italia la residenza civile, il domicilio — «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari» — o semplicemente la presenza fisica; chi è iscritto all'anagrafe per la maggior parte dell'anno si presume residente, salvo prova contraria (art. 2, comma 2, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, che dal 4 luglio 2026 ha sostituito il DPR 917/1986).
- Il residente paga l'IRPEF su tutti i redditi, ovunque prodotti; il non residente solo su quelli prodotti in Italia (art. 3). Le imposte pagate all'estero si recuperano con il credito d'imposta, e le convenzioni contro le doppie imposizioni (l'Italia ne ha con un centinaio di Stati) decidono chi tassa che cosa. I conti, le case e gli investimenti all'estero vanno dichiarati nel quadro W e pagano IVIE e IVAFE.
- Il lavoratore dipendente riceve la Certificazione unica dal datore e presenta il 730 (precompilato, entro il 30 settembre) o il modello Redditi (entro il 31 ottobre); le aliquote 2026 sono 23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% oltre, più le addizionali regionale e comunale. I patronati e i CAF aiutano gratis o a costi bassi.
- Dal 2025 le detrazioni per i familiari a carico residenti all'estero non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani, UE o SEE (art. 12, comma 3): il lavoratore marocchino o filippino con moglie e figli rimasti a casa non detrae più nulla per loro. Per i figli minori in Italia c'è l'assegno unico, non la detrazione.
- Regimi di favore per chi si trasferisce: impatriati (redditi di lavoro tassati al 50% — al 40% con un figlio minore — per cinque anni fino a 600.000 € annui, per chi non è stato residente nei tre anni precedenti e ha qualifica elevata, art. 225); neo-residenti (imposta forfettaria di 300.000 € l'anno su tutti i redditi esteri, 50.000 € per familiare, art. 246); pensionati esteri che si trasferiscono in un comune del Sud fino a 30.000 abitanti (7% su tutti i redditi esteri per dieci anni, art. 247); docenti e ricercatori (art. 226).
- Il reddito che si dichiara è il reddito che la Questura vede al rinnovo del permesso e al ricongiungimento (Reddito minimo): il lavoro in nero fa risparmiare imposte e perdere il permesso.
La residenza fiscale
La regola è nell'articolo 2, comma 2, del nuovo testo unico (che riproduce l'articolo 2 del DPR 917/1986 come riscritto dal D.Lgs. 209/2023 a partire dal 2024): «si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente». Basta uno dei tre criteri — residenza anagrafica, domicilio inteso come centro degli affetti, presenza fisica — per più di 183 giorni nell'anno (184 negli anni bisestili), e le frazioni di giorno contano per intero: lo straniero che arriva a fine giugno e resta fino a dicembre diventa residente fiscale per l'intero anno se supera la soglia, e deve dichiarare in Italia anche i redditi prodotti prima di arrivare, salvo quanto dispone la convenzione con il suo Paese. Al contrario, chi è iscritto all'anagrafe ma vive altrove può dimostrare il contrario: la presunzione è relativa. Per il permesso di soggiorno la residenza fiscale non ha rilevanza diretta, ma il collegamento è stretto: la Questura chiede la dichiarazione dei redditi o la Certificazione unica come prova del reddito, e un reddito non dichiarato non esiste.
La presenza fisica come criterio autonomo, introdotta nel 2024, riguarda soprattutto chi lavora da remoto: il nomade digitale o il dipendente di un'azienda straniera che passa in Italia più di metà anno diventa residente fiscale anche senza iscriversi all'anagrafe e senza portare qui la famiglia, e la sua azienda estera può trovarsi con obblighi italiani. La pagina Nomadi digitali tratta il visto e il permesso; qui basta ricordare che il permesso per lavoro da remoto presuppone di regola la residenza fiscale italiana.
Che cosa si tassa e come si dichiara
«L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti [...] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato» (art. 3, comma 1). Il residente dichiara dunque lo stipendio italiano, ma anche l'affitto della casa nel Paese d'origine, gli interessi del conto estero, la pensione straniera, i dividendi; le imposte pagate all'estero su quei redditi si scontano con il credito per le imposte estere, nei limiti dell'imposta italiana corrispondente, e la convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato della fonte stabilisce le regole speciali (per esempio: le pensioni pubbliche estere sono di regola tassate solo dallo Stato che le paga; gli immobili solo dallo Stato in cui si trovano, con credito in Italia). L'Italia ha convenzioni in vigore con un centinaio di Stati, fra cui Albania, Algeria, Argentina, Bangladesh, Brasile, Cina, Ecuador, Egitto, Filippine, Georgia, Ghana, India, Marocco, Moldova, Pakistan, Perù, Senegal, Sri Lanka, Tunisia, Turchia, Ucraina e Vietnam; il testo è sul sito del Dipartimento delle Finanze.
I beni all'estero vanno indicati nel quadro W del 730 o RW del modello Redditi, anche se non producono reddito (DL 167/1990, art. 4: monitoraggio fiscale), e pagano l'IVIE sugli immobili (1,06 per cento del valore) e l'IVAFE sui prodotti finanziari (0,2 per cento; 34,20 € fissi per i conti correnti con giacenza media superiore a 5.000 €). L'omessa indicazione è sanzionata dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati (dal 6 al 30 per cento per i Paesi a fiscalità privilegiata). Molti immigrati ignorano l'obbligo e scoprono anni dopo, alla vendita della casa in patria o al rientro dei soldi, di avere un problema; la regolarizzazione spontanea (ravvedimento) è sempre possibile con sanzioni ridotte.
Il lavoratore dipendente ha il sostituto d'imposta: il datore trattiene l'IRPEF in busta paga e a marzo consegna la Certificazione unica; se ha un solo datore e nessun altro reddito, la dichiarazione può non essere obbligatoria, ma conviene presentare il 730 precompilato (disponibile ad aprile sul sito dell'Agenzia con lo SPID, da inviare entro il 30 settembre) per recuperare le detrazioni: spese mediche, affitto, interessi del mutuo, spese scolastiche dei figli, e per far emergere i redditi esteri. Chi ha redditi d'impresa, di lavoro autonomo o esteri complessi usa il modello Redditi PF (entro il 31 ottobre). I collaboratori domestici non hanno sostituto d'imposta: la famiglia non trattiene l'IRPEF, e colf e badanti devono presentare la dichiarazione e pagare da sé se superano la soglia (nel 2026 la «no tax area» per i dipendenti è di circa 8.500 €), un punto che molti scoprono solo quando la Questura chiede il reddito. Le aliquote IRPEF 2026 sono 23% fino a 28.000 €, 33% da 28.001 a 50.000 €, 43% oltre (L. 199/2025, art. 1, comma 3, che ha abbassato la seconda aliquota dal 35 al 33 per cento), più l'addizionale regionale e quella comunale. I CAF e i patronati compilano il 730 a costi bassi o gratis per i redditi minori: la pagina Aiuto gratuito spiega dove.
Familiari a carico all'estero: la stretta del 2025
Fino al 2024 lo straniero poteva detrarre dall'IRPEF il coniuge e i figli a carico anche se vivevano nel Paese d'origine, documentandone la parentela e il reddito con certificati consolari o dichiarazioni. La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) lo ha vietato per i soli non UE, e il nuovo testo unico lo conferma: «le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero» (art. 12, comma 3). Il cittadino rumeno con la moglie in Romania detrae; il cittadino albanese con la moglie in Albania no. La stessa legge ha ristretto per tutti gli «altri familiari» a carico ai soli ascendenti conviventi, e le detrazioni per i figli restano solo per quelli da 21 a 30 anni (950 € teorici, decrescenti con il reddito) e per i figli con disabilità, perché i minori di 21 anni sono coperti dall'assegno unico, che presuppone però la residenza in Italia del nucleo. Il coniuge a carico convivente in Italia continua a dare diritto alla detrazione (fino a 800 € annui, decrescenti). Le associazioni hanno segnalato la norma come discriminatoria; alla data di verifica non risultano pronunce che l'abbiano disapplicata, e la questione potrebbe arrivare alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia per i titolari di permesso unico e di lungo periodo, ai quali le direttive garantiscono parità di trattamento nelle agevolazioni fiscali (direttiva 2011/98, art. 12, paragrafo 1, lettera h; direttiva 2003/109, art. 11, paragrafo 1, lettera d).
I regimi per chi si trasferisce in Italia
Impatriati (art. 225, già art. 5 D.Lgs. 209/2023, per i trasferimenti dal 2024). I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo professionale prodotti in Italia «entro il limite annuo di euro 600.000 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento» se il lavoratore si impegna a restare residente per almeno quattro anni, non è stato residente fiscale in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti (sei o sette se torna a lavorare per lo stesso datore o gruppo per cui lavorava all'estero), lavora per la maggior parte dell'anno in Italia ed è in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (laurea o qualifica professionale ai sensi dei D.Lgs. 108/2012 e 206/2007) o ha svolto ricerca nell'intelligenza artificiale (comma 1). Dura il periodo d'imposta del trasferimento e i quattro successivi (comma 3); la quota tassata scende al 40 per cento se il lavoratore si trasferisce con un figlio minore o se un figlio nasce o viene adottato durante il regime, purché il minore risieda in Italia (commi 4-5). Chi lascia l'Italia prima di quattro anni perde tutto e restituisce con gli interessi. Il regime vale per stranieri e italiani allo stesso modo ed è la ragione fiscale di molti ingressi con Carta blu, permesso per ricerca o trasferimento intra-societario; si applica direttamente in busta paga su richiesta scritta al datore, o in dichiarazione.
Neo-residenti (art. 246, già art. 24-bis). Chi trasferisce la residenza in Italia dopo essere stato non residente per almeno nove dei dieci anni precedenti può optare per un'imposta sostitutiva forfettaria di 300.000 € l'anno su tutti i redditi prodotti all'estero, qualunque ne sia l'importo (comma 2; l'importo, di 100.000 € in origine, è salito a 200.000 € per chi si è trasferito dall'agosto 2024 e a 300.000 € per chi trasferisce la residenza dal 1° gennaio 2026, L. 199/2025; chi ha optato prima conserva l'importo dell'epoca), estensibile ai familiari per 50.000 € ciascuno (25.000 € per le opzioni precedenti); l'opzione richiede un interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate, dura al massimo quindici anni, esclude le plusvalenze da partecipazioni qualificate dei primi cinque anni, e comporta l'esenzione dal monitoraggio fiscale e dalle imposte di successione sui beni esteri. È il regime dei grandi patrimoni, non degli immigrati; lo si incontra nella pratica dei visti per residenza elettiva e per investitori.
Pensionati esteri (art. 247, già art. 24-ter). Chi percepisce una pensione da un ente estero e trasferisce la residenza in un comune con non più di 30.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia, o nei comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016, può optare per un'imposta sostitutiva del 7 per cento su tutti i redditi di fonte estera, per dieci periodi d'imposta, purché non sia stato residente in Italia nei cinque anni precedenti e provenga da uno Stato con cui esistono accordi di cooperazione amministrativa. Riguarda tipicamente il pensionato straniero o l'italiano emigrato che rientra; si combina con il permesso per residenza elettiva. Docenti e ricercatori (art. 226): i redditi di lavoro di chi ha svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni e viene a lavorare in Italia concorrono al reddito per il 10 per cento, per sei anni (fino a tredici con figli o acquisto della casa).
Lavoro autonomo, forfettario, partita IVA
Lo straniero con permesso per lavoro autonomo, o con un permesso che lo consente (famiglia, lungo periodo, studio nei limiti orari), apre la partita IVA come chiunque, con il codice fiscale e la residenza. Il regime forfettario (artt. 232 e seguenti del testo unico) — imposta sostitutiva del 15 per cento (5 per cento nei primi cinque anni per le nuove attività) su un reddito calcolato a percentuale sui ricavi, fino a 85.000 € di ricavi annui — è accessibile ai residenti in Italia e ai residenti UE/SEE che producono qui almeno il 75 per cento del reddito; il non residente extra-UE non vi accede. Il forfettario non ha ritenute né IVA, ma paga i contributi INPS per intero, e il reddito che ne risulta è quello che la Questura leggerà: chi vuole rinnovare il permesso o ricongiungere la famiglia deve tenerne conto quando sceglie il regime. La pagina Lavoro autonomo tratta il permesso; per gli obblighi contabili e le scadenze conviene un commercialista, o gli sportelli delle associazioni di categoria.
Casi frequenti
- Ho una casa in Egitto affittata a 200 € al mese: devo dichiararla in Italia? Sì: nel quadro W (monitoraggio e IVIE) e fra i redditi, con il credito per le imposte pagate in Egitto secondo la convenzione. Se non l'ha mai fatto, il ravvedimento riduce le sanzioni.
- Mia moglie e i miei tre figli sono in Senegal, li mantengo io. Dal 2025 nessuna detrazione per loro (art. 12, comma 3), perché lei non è cittadino UE/SEE. Le rimesse entreranno inoltre nel patrimonio ISEE dal decreto attuativo della legge di bilancio 2026 (si veda Conto corrente, mutuo, credito).
- Sono badante conviventa: la famiglia non mi fa la busta paga con le tasse. È normale: il datore domestico non è sostituto d'imposta. Con un reddito sopra la no tax area deve presentare lei la dichiarazione e pagare l'IRPEF; il CAF o il patronato la aiutano. La Questura al rinnovo chiederà la dichiarazione o la CU.
- Arrivo a settembre con un contratto italiano: sono residente fiscale quest'anno? No, se resta sotto i 183 giorni: quest'anno paga in Italia solo sullo stipendio italiano come non residente; dall'anno prossimo su tutto. Verifichi con il datore l'applicazione del regime impatriati dal primo anno di residenza.
- Ingegnere indiano, Carta blu, mai vissuto in Italia: quanto pago? Con il regime impatriati il 50 per cento dello stipendio è esente per cinque anni (il 60 per cento se si trasferisce con un figlio minore): su 60.000 € lordi si tassano 30.000 €. Chieda l'applicazione in busta paga dal primo mese.
- Vado in pensione e torno in Ecuador: pago le tasse italiane sulla pensione INPS? Dipende dalla convenzione con l'Ecuador: le pensioni private INPS di regola sono tassate solo nello Stato di residenza, quindi in Ecuador, previa richiesta all'INPS di applicare la convenzione; l'assegno sociale non si esporta affatto. Si veda Tornare a casa.
Fonti
D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (testo unico delle imposte sui redditi, in vigore dal 4 luglio 2026), artt. 2, 3, 12, 16, 225, 226, 232 e ss., 246, 247; DPR 917/1986 (abrogato), artt. 2, 12, 24-bis, 24-ter; D.Lgs. 209/2023, artt. 1 e 5; L. 207/2024, art. 1 (detrazioni per familiari all'estero); L. 199/2025, art. 1, comma 3 (aliquote 2026); DL 167/1990, art. 4 (monitoraggio fiscale); DL 201/2011, art. 19 (IVIE e IVAFE); direttive 2011/98/UE, art. 12, e 2003/109/CE, art. 11; convenzioni contro le doppie imposizioni (Dipartimento delle Finanze); Agenzia delle Entrate, istruzioni al 730/2026 e al modello Redditi PF 2026. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.