Famiglia · Spiegazione
Adozione internazionale, affido, tutela e kafala
Tre istituti diversi producono lo stesso fatto: un bambino straniero che vive in Italia con adulti che non sono i suoi genitori biologici. L'adozione internazionale lo rende italiano; l'affido e la tutela gli danno un permesso legato all'adulto; la kafala dei Paesi islamici, che non è un'adozione e non è un affido, ha avuto bisogno di due sentenze delle Sezioni unite e di una della Corte di giustizia per trovare posto. Questa pagina distingue i tre casi e dice che permesso spetta al minore.
In breve
- Adozione internazionale (L. 184/1983, artt. 29-39, Convenzione dell'Aja 1993): decreto di idoneità del Tribunale per i minorenni, ente autorizzato, autorizzazione all'ingresso della Commissione per le adozioni internazionali, «visto di ingresso per adozione» del consolato (art. 32, comma 4); il minore «acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione» (art. 34, comma 3). Nell'attesa ha tutti i diritti del minore italiano in affido (art. 34, comma 1).
- Affido e tutela: al minore affidato o sottoposto a tutela di uno straniero regolare o di un italiano convivente spetta il permesso «per motivi familiari» o «per minore età» (art. 28, comma 1, lett. a e a-bis, DPR 394/1999); «i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli» per il ricongiungimento (art. 29, comma 2, TUI).
- Kafala: il minore affidato in kafala a uno straniero regolare può essere ricongiunto come figlio (Cass. 7472/2008); il minore in kafala a un cittadino italiano è «altro familiare» a carico o convivente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, D.Lgs. 30/2007 e il nulla osta non può essere rifiutato (Cass. SU 21108/2013; CGUE, SM, 2019). La kafala non dà la cittadinanza.
- A diciotto anni: l'affidato e il minore in kafala convertono il permesso per studio o lavoro fuori quota (art. 32, comma 1, TUI); l'adottato è già italiano.
L'adozione internazionale
«L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993» (art. 29 L. 184/1983). La procedura ha cinque passaggi. La coppia — coniugata da almeno tre anni, con i requisiti dell'art. 6 — presenta la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni, che dopo l'indagine dei servizi sociali emette il decreto di idoneità (art. 30). Entro un anno la coppia dà mandato a un ente autorizzato, che segue la procedura nel Paese d'origine (art. 31). L'autorità straniera pronuncia l'adozione o l'affidamento preadottivo; la Commissione per le adozioni internazionali (CAI), autorità centrale presso la Presidenza del Consiglio, «dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia» (art. 32, comma 1); il consolato «rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando» (art. 32, comma 4). In Italia il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento e «ordina la trascrizione… nei registri dello stato civile» (art. 35, comma 3) se l'adozione era piena all'estero; se deve perfezionarsi in Italia, riconosce l'affidamento preadottivo di un anno e poi pronuncia l'adozione (comma 4). «Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione» (art. 34, comma 3): non ha bisogno di permesso di soggiorno. Nell'attesa, dal momento dell'ingresso, «gode… di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare» (comma 1), è iscritto al Servizio sanitario e la Questura, se richiesta, rilascia un permesso «per attesa adozione» o «per affidamento» (art. 34, comma 1, lett. b, TUI ne fa una categoria di iscrizione al SSN). L'adozione non passata per la CAI e per un ente autorizzato non è trascrivibile (art. 35, comma 6, lett. d): è la ragione per cui le adozioni «private» fatte all'estero da coppie residenti in Italia non funzionano, e il minore che entra con esse è un minore straniero senza titolo. Il maggiorenne adottato dall'italiano (adozione di maggiorenne, artt. 291 ss. c.c.) non acquista la cittadinanza e resta straniero, con i titoli ordinari.
Il minore affidato o in tutela
L'affido familiare (art. 2 ss. L. 184/1983, disposto dai servizi sociali con il consenso dei genitori o dal Tribunale per i minorenni) e la tutela (aperta dal giudice tutelare quando i genitori mancano o non possono esercitare la responsabilità) non cambiano lo stato del minore: resta straniero, figlio dei suoi genitori, e ha bisogno di un titolo di soggiorno. Il regolamento lo prevede tra i permessi che seguono i divieti di espulsione: il questore rilascia il permesso «per minore età al minore straniero non accompagnato… e al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante», e il permesso «per motivi familiari al minore straniero non accompagnato infraquattordicenne affidato… o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato… o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente» (art. 28, comma 1, lett. a e a-bis, DPR 394/1999). L'art. 9, comma 4, della legge 184 è l'affido di fatto a parenti entro il quarto grado, che non richiede provvedimento: il nipote che vive con lo zio regolare ha titolo al permesso, e la legge Zampa lo ha consolidato per i minori non accompagnati affidati a parenti (art. 7 L. 47/2017). Per il ricongiungimento dall'estero, «i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli» (art. 29, comma 2, TUI): lo straniero regolare può chiedere il nulla osta per il minore che gli è stato affidato con un provvedimento del Paese d'origine, purché l'affidamento sia riconoscibile in Italia (non contrario all'ordine pubblico, non elusivo dell'adozione) e serva all'interesse del minore, con il consenso dei genitori se esistono. A diciotto anni il minore affidato o in tutela ha la conversione fuori quota dell'art. 32, comma 1 (A diciotto anni).
La kafala
Nei Paesi di diritto islamico l'adozione è vietata e la kafala è l'istituto con cui un adulto (il kafil) si impegna a mantenere, educare e proteggere un minore (il makfoul) senza creare un legame di filiazione: non cambia il nome, non dà diritti successori, non recide il legame con la famiglia d'origine, e può essere giudiziale (pronunciata da un giudice, per il minore abbandonato) o negoziale (un accordo tra i genitori e il kafil, omologato). L'Italia non la conosce, e per anni le Questure e i consolati hanno negato il ricongiungimento perché il minore in kafala non è «figlio», «adottato», «affidato». La Cassazione ha risposto in due tempi. Per lo straniero regolare, la sentenza 20 marzo 2008, n. 7472 (seguita da altre) ha stabilito che il minore in kafala giudiziale rientra nell'equiparazione dell'art. 29, comma 2, TUI: il kafil può chiederne il ricongiungimento come figlio, perché negare l'ingresso al minore protetto dal suo unico istituto disponibile sarebbe discriminatorio e contrario al suo interesse. Per il cittadino italiano il problema era opposto — il D.Lgs. 30/2007 non contiene l'equiparazione dell'art. 29 — e le Sezioni unite, con la sentenza 16 settembre 2013, n. 21108, hanno deciso che «non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso… per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero», quando il minore «sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito»: è la formula dell'art. 3, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 30/2007, l'«altro familiare» il cui ingresso lo Stato deve agevolare con «un esame approfondito della situazione personale». La Corte di giustizia ha detto la stessa cosa per tutta l'Unione nella sentenza SM (C-129/18, 26 marzo 2019): il minore in kafala non è un «discendente diretto» ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2004/38, ma è un «altro familiare» ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, e lo Stato deve valutare in modo equilibrato e ragionevole, alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta, l'interesse del minore e la realtà della vita familiare, e di regola concedere l'ingresso e il soggiorno se la relazione è effettiva. Il permesso del minore in kafala con un italiano è dunque il permesso per motivi di famiglia (cinque anni, art. 23, comma 1-bis) o la carta di familiare di cittadino UE; con uno straniero, il permesso per motivi familiari fino ai diciotto anni. La kafala negoziale — l'accordo tra genitori e kafil, non pronunciata da un giudice — è guardata con più sospetto, perché può mascherare un ricongiungimento di nipoti o un ingresso per lavoro; la Cassazione l'ha ammessa se omologata e se l'interesse del minore è accertato in concreto (Cass. 1843/2015). La kafala non dà la cittadinanza, non è convertibile in adozione piena, e il minore in kafala resta straniero: a diciotto anni converte il permesso (art. 32, comma 1) e dopo dieci anni di residenza legale può chiedere la cittadinanza per residenza; i tribunali hanno talvolta ammesso, nell'interesse del minore, l'adozione in casi particolari (art. 44, lett. d, L. 184/1983) del minore in kafala, che in tal caso acquista la cittadinanza come adottato minorenne, ma non è la regola.
Quale titolo, in sintesi
| Situazione | Ingresso | Titolo in Italia | A 18 anni |
|---|---|---|---|
| Adozione internazionale (CAI + ente) | Visto per adozione | Trascrizione → cittadinanza italiana | Italiano |
| Adozione «privata» non riconoscibile | — | Nessun titolo derivato dall'adozione | — |
| Affido o tutela presso straniero regolare | Ricongiungimento (art. 29 c. 2) | Permesso per minore età (<14) o per motivi familiari | Conversione art. 32 c. 1 |
| Affido o tutela presso italiano convivente | Visto per familiare di italiano | Permesso per motivi familiari (art. 28 c. 1 lett. a-bis DPR 394) | Conversione; cittadinanza per residenza |
| Kafala con straniero regolare | Ricongiungimento come figlio (Cass. 7472/2008) | Permesso per motivi familiari | Conversione art. 32 c. 1 |
| Kafala con cittadino italiano | Nulla osta come «altro familiare» (SU 21108/2013) | Permesso per motivi di famiglia 5 anni o carta UE | Conversione; cittadinanza per residenza |
Fonti
L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 2, 6, 9 (comma 4), 29-39, 44; Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993 (L. 476/1998); D.Lgs. 286/1998, artt. 29 (comma 2), 32 (comma 1), 34 (comma 1, lett. b); DPR 394/1999, art. 28 (comma 1, lett. a, a-bis); D.Lgs. 30/2007, artt. 2, 3 (comma 2, lett. a), 23 (comma 1-bis); L. 47/2017, art. 7; direttiva 2004/38/CE, artt. 2 e 3; Cass., sez. I, 20 marzo 2008, n. 7472; Cass., Sez. un., 16 settembre 2013, n. 21108; Cass., sez. VI-1, 2 febbraio 2015, n. 1843; Corte di giustizia UE, SM (C-129/18, 26 marzo 2019). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.