Vivere in Italia · Diritti
Il Servizio sanitario nazionale: iscrizione obbligatoria, volontaria, STP
In Italia la sanità pubblica è per tutti, ma con tre porte diverse: l'iscrizione obbligatoria e gratuita per chi lavora, ha un permesso per famiglia o protezione, o aspetta un rinnovo; l'iscrizione volontaria a pagamento per studenti, pensionati stranieri, genitori anziani ricongiunti; e per chi è senza documenti il codice STP, che garantisce le cure urgenti ed essenziali senza che il medico avverta nessuno. Questa pagina dice quale porta è la tua e come si apre.
In breve
- Iscrizione obbligatoria, gratuita, con parità di trattamento con gli italiani: chi lavora o è iscritto al Centro per l'impiego, e chi ha (o ha chiesto il rinnovo di) un permesso per lavoro, famiglia, asilo, protezione sussidiaria, casi speciali, protezione speciale, cure mediche ex art. 19, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza; i minori non accompagnati anche senza permesso (art. 34, commi 1 e 1-bis, TUI). I familiari a carico regolari seguono (comma 2).
- Iscrizione volontaria a pagamento per chi non rientra sopra: residenza elettiva, genitori over 65 ricongiunti, diplomatici, e per scelta studenti e persone alla pari. Il contributo annuo non può essere inferiore a 2.000 euro; per gli studenti 700, per le persone alla pari 1.200 (art. 34, commi 3 e 5, dal 2024). L'alternativa è una polizza privata.
- Chi è irregolare ha diritto alle «cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative», alla maternità, alla tutela dei minori, alle vaccinazioni, con il codice STP, e «l'accesso alle strutture sanitarie… non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità» (art. 35, commi 3 e 5).
- Ai figli di iscritti è assicurato «fin dalla nascita il medesimo trattamento» (art. 34, comma 2); i minori figli di irregolari sono iscritti o coperti secondo la regione, comunque curati.
- L'iscrizione si fa alla ASL del Comune in cui si dimora, con permesso o ricevuta, codice fiscale e residenza o dichiarazione di dimora; dura quanto il permesso e si rinnova con la ricevuta.
La prima porta: l'iscrizione obbligatoria
L'art. 34, comma 1, elenca chi «ha l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale» e ha «parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani»: gli stranieri regolarmente soggiornanti «che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento» (lett. a) e quelli «regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno» per lavoro, famiglia, asilo, protezione sussidiaria, casi speciali, protezione speciale, cure mediche dell'art. 19, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza (lett. b); i minori stranieri non accompagnati «anche nelle more del rilascio del permesso» (lett. b-bis). «Chi ha chiesto il rinnovo» è la ricevuta postale: con essa la ASL iscrive o proroga, e la direttiva del Ministero dell'Interno del 2006 lo ha ribadito quando qualche ASL faceva resistenza (La ricevuta).
L'iscrizione dà il medico di base e il pediatra, il ricovero, le visite specialistiche, i farmaci, l'esenzione dal ticket per reddito o patologia come agli italiani. Si fa allo sportello della ASL del Comune di dimora con il permesso (o la ricevuta), il codice fiscale, l'autocertificazione di residenza o di dimora, e per chi lavora un documento del rapporto di lavoro; la tessera sanitaria arriva a casa dall'Agenzia delle Entrate. Dura quanto il permesso e non decade nell'attesa del rinnovo (comma 1, lett. b). Chi ha il permesso per attesa occupazione è iscritto come chi è nelle liste di collocamento. L'assistenza «spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti» (comma 2): il coniuge con permesso per famiglia, i figli. Ai figli di iscritti «è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti», anche prima che il bambino abbia il permesso: la pediatra si sceglie in ospedale.
La seconda porta: l'iscrizione volontaria e la polizza
Chi soggiorna regolarmente ma non rientra nelle categorie obbligatorie — il pensionato con permesso per residenza elettiva, il genitore ultrasessantacinquenne ricongiunto, il personale diplomatico, chi ha un permesso per motivi religiosi senza lavoro — «è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità» con una polizza «con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico» (art. 34, comma 3). Per l'iscrizione si paga un contributo annuo calcolato in percentuale sul reddito complessivo dell'anno precedente, in Italia e all'estero, che dalla legge di bilancio 2024 «non può essere inferiore a euro 2.000 annui» (stesso comma, modificato dalla L. 213/2023). Prima del 2024 il minimo era di 387,34 euro: il salto ha reso la polizza privata competitiva per chi è giovane e sano, mentre per un anziano l'iscrizione al SSN resta la sola copertura reale, perché le polizze escludono le patologie pregresse (Genitori anziani).
Gli studenti e le persone alla pari possono scegliere: polizza o iscrizione volontaria (comma 4). Il loro contributo è forfettario e «non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui» per gli studenti e «a euro 1.200» per le persone alla pari (comma 5), e «non è valido per i familiari a carico» (comma 6). Gli importi possono essere adeguati ogni anno all'inflazione con decreto del Ministro della salute (comma 6-bis). Il contributo si versa con bollettino postale sul conto della regione, si allega alla domanda in ASL e vale per l'anno solare, non per dodici mesi dal versamento: chi si iscrive a novembre paga l'anno intero e ripaga a gennaio. Per il visto e il permesso per studio la copertura sanitaria è un requisito, e la ricevuta del versamento è tra i documenti (Il permesso per studio).
La terza porta: il codice STP per chi è irregolare
«Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva» (art. 35, comma 3). Sono garantite in particolare la tutela della gravidanza e della maternità «a parità di trattamento con le cittadine italiane», la salute dei minori, le vaccinazioni, la profilassi e la cura delle malattie infettive. «Essenziali» comprende le cure che, se rinviate, comporterebbero un danno alla salute: la giurisprudenza e le linee guida regionali vi includono le malattie croniche, la salute mentale, la riabilitazione. Le prestazioni «sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti», con il solo ticket come per gli italiani (comma 4).
Lo strumento è il codice STP («straniero temporaneamente presente»), rilasciato dalla ASL o dall'ospedale su semplice dichiarazione di indigenza, valido sei mesi e rinnovabile, anonimo, che funziona come tessera sanitaria per le prestazioni dell'art. 35. E la regola che rende possibile chiedere aiuto: «l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano» (comma 5). Il medico che curasse un irregolare e chiamasse la polizia violerebbe la legge; il referto obbligatorio riguarda i reati (una ferita d'arma, una violenza), come per chiunque. I minori figli di irregolari sono, secondo l'accordo Stato-Regioni del 2012, iscritti al SSN con il pediatra in molte regioni e comunque coperti con l'STP nelle altre. La pagina Essere irregolari in Italia raccoglie gli altri diritti che restano.
I cittadini dell'Unione e gli altri casi
I cittadini dell'Unione che lavorano in Italia si iscrivono al SSN come gli italiani; quelli inattivi con risorse proprie usano la tessera europea del loro Paese (TEAM) per le cure necessarie o si iscrivono volontariamente; chi è iscritto all'anagrafe come residente ha l'iscrizione ordinaria secondo le regole della regione. Per i cittadini dell'Unione indigenti e senza copertura le regioni hanno creato il codice ENI (europeo non iscritto), gemello dell'STP (Cittadini dell'Unione in Italia). I richiedenti asilo sono iscritti obbligatoriamente dalla registrazione della domanda (art. 34, comma 1, lett. b, «per richiesta di asilo»), anche con il solo documento nominativo, e i titolari di protezione lo restano. I titolari di protezione temporanea ucraina hanno l'iscrizione con il loro permesso. Chi entra con il visto per cure mediche (art. 36) paga le prestazioni secondo la dichiarazione della struttura e il deposito versato, salvo i programmi umanitari.
Che cosa fare se la ASL dice no
Gli sportelli che rifiutano l'iscrizione a chi ha la ricevuta, che chiedono la residenza a chi ha solo la dimora, che negano l'STP a chi non ha documenti sono un'esperienza frequente. La risposta è la norma, stampata: l'art. 34, comma 1, lett. b, per la ricevuta; l'art. 34, comma 7, per l'iscrizione «nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora», che non richiede la residenza anagrafica; l'art. 35, comma 3, per l'STP. Se non basta, l'Ufficio relazioni con il pubblico della ASL, il Difensore civico regionale, le associazioni che fanno tutela sanitaria e, per un rifiuto discriminatorio, l'azione dell'art. 44 TUI (Discriminazione). La sanità è il campo in cui la legge italiana è più generosa di quanto molti sportelli sappiano.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 34 (commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7), 35 (commi 3, 4, 5), 36, 44; L. 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), art. 1, comma 240 (minimi di 2.000, 700 e 1.200 euro); DPR 394/1999, artt. 42 e 43; Accordo Stato-Regioni 20 dicembre 2012 (indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera); Ministero dell'Interno, direttiva 5 agosto 2006. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.