Studiare · Procedura
Dopo la laurea: cercare lavoro, aprire un'impresa, convertire il permesso
Lo studente straniero che si laurea in Italia ha un vantaggio che il resto del Testo Unico non concede a nessuno: può restare per cercare lavoro fino a un anno, e quando lo trova converte il permesso senza passare dal decreto flussi. Le regole sono precise e i tempi stretti — il permesso per studio va convertito prima che scada, il permesso per cercare lavoro va chiesto alla scadenza — e questa pagina le mette in ordine, con la Carta blu e la ricerca come alternative.
In breve
- Conversione in lavoro: il permesso per studio «può essere convertito, al di fuori delle quote… comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (art. 6, comma 1, TUI). Senza click day, senza quota: basta un contratto, o i requisiti del lavoro autonomo, e la domanda prima della scadenza.
- Permesso per ricerca di lavoro o imprenditorialità (art. 39-bis.1): chi ha conseguito in Italia dottorato, master universitario, laurea triennale o magistrale, diploma accademico di primo o secondo livello o diploma di tecnico superiore può, «alla scadenza del permesso di soggiorno» per studio, dichiararsi disponibile al Centro per l'impiego e chiedere un permesso «di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo».
- Requisiti del permesso dopo la laurea: reddito pari all'assegno sociale (i requisiti dell'art. 29, comma 3, lett. b: 7.101,12 euro nel 2026), copertura sanitaria (art. 34, comma 3), il titolo (producibile entro sessanta giorni). Quando si trova il lavoro, si converte.
- Alternative: la Carta blu UE per chi ha un contratto qualificato di almeno sei mesi con la retribuzione minima; il permesso per ricerca per chi resta all'università con una convenzione di accoglienza.
- Gli anni di studio contano per il lungo periodo e per la cittadinanza; lo studente non può chiedere il lungo periodo finché è studente.
La conversione prima della scadenza
La norma è l'art. 6, comma 1, del Testo Unico: il permesso «rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro». Fino al 2023 la conversione da studio a lavoro passava dalle quote del decreto flussi, con un contingente annuale spesso esaurito; il decreto-legge 20/2023 l'ha portata fuori quota. Le condizioni sono due: la domanda va presentata prima della scadenza del permesso per studio (chi lo lascia scadere perde la strada e deve chiedere il permesso per ricerca di lavoro, se ne ha titolo); e serve un contratto di lavoro subordinato, con il contratto di soggiorno da firmare allo Sportello Unico, oppure la certificazione dei requisiti del lavoro autonomo (partita IVA, iscrizione alla Camera di commercio o all'albo, risorse: Il lavoro autonomo). La procedura: il datore presenta allo Sportello Unico, sul portale, la richiesta di conversione con la proposta di contratto di soggiorno; lo Sportello convoca per la firma e trasmette alla Questura; il permesso per lavoro arriva con la durata del contratto. Non serve la laurea: la conversione è aperta a chi ha un permesso per studio in corso, anche senza aver finito; ma la Questura verifica che il permesso per studio fosse legittimo (profitto, iscrizione). Il regolamento prevede che il numero delle conversioni sia detratto dalle quote dell'anno successivo (art. 14, comma 5, DPR 394/1999): è un conto interno dell'amministrazione, non un limite per lo studente.
Il permesso per cercare lavoro o fare impresa
L'art. 39-bis.1, introdotto nel 2018 in attuazione della direttiva 2016/801, è la seconda strada: «lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego… e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato». Serve il reddito dell'art. 29, comma 3, lett. b — l'assegno sociale annuo, 7.101,12 euro nel 2026, dimostrato con risparmi, garanzie, redditi — e la copertura sanitaria dell'art. 34, comma 3 (iscrizione volontaria al SSN o polizza); il titolo si può produrre «entro sessanta giorni dalla richiesta» se non è ancora disponibile (comma 2). Il permesso non è rinnovabile, si revoca se i requisiti mancavano o mancano (comma 3), e «in presenza dei requisiti… può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro» (comma 1): il contratto trovato al settimo mese converte, senza quota. La domanda si fa con il kit, barrando la casella del permesso per ricerca lavoro/imprenditorialità, allegando la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) resa al Centro per l'impiego o on line, il titolo, il reddito, l'assicurazione. Vale per chi ha fatto un master universitario di primo o secondo livello e per i diplomati ITS, non per i corsi di lingua o i corsi singoli.
La Carta blu e la ricerca
Il neolaureato con un'offerta di lavoro qualificata ha una terza via: la Carta blu UE (art. 27-quater), per chi ha una laurea almeno triennale e un contratto o un'offerta vincolante di almeno sei mesi con una retribuzione non inferiore ai minimi del contratto collettivo e alla media annua lorda ISTAT; è fuori quota, si chiede allo Sportello Unico dal datore anche per chi è già in Italia con un permesso per studio, e dà un permesso di due anni con mobilità europea e ricongiungimento agevolato (La Carta blu UE). Chi resta all'università — dottorato, assegno di ricerca, borsa — passa al permesso per ricerca con la convenzione di accoglienza dell'istituto (art. 27-ter), che non richiede quota né reddito per la famiglia e che a sua volta, alla fine, apre il permesso per cercare lavoro (Ricercatori e dottorandi). Chi vuole fare impresa può anche guardare all'Italia Startup Visa, pensato però per chi è all'estero (Investitori e Italia Startup Visa).
Gli anni che contano
Il tempo passato con il permesso per studio conta per i cinque anni del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo — la legge esclude solo i permessi brevi e quelli diplomatici dal computo (art. 9, comma 5) — ma lo studente non può chiederlo finché è studente (comma 3, lett. a): può chiederlo il giorno in cui ha il permesso per lavoro, se ha i cinque anni e il reddito (Il lungo periodo). Conta anche per i dieci anni della cittadinanza per residenza, che richiedono la residenza legale continuativa: l'iscrizione anagrafica fatta al primo anno, e mantenuta, è quindi un investimento. E conta per il ricongiungimento: il permesso per studio di almeno un anno consente di chiedere il ricongiungimento del coniuge e dei figli (art. 28, comma 1; Il ricongiungimento familiare), con i requisiti di reddito e alloggio.
Gli errori da evitare
- Lasciare scadere il permesso per studio senza domanda: chiude la conversione, e senza il titolo chiude anche il permesso per cercare lavoro. La domanda — di rinnovo, di conversione o di ricerca lavoro — va spedita prima della scadenza.
- Chiedere il permesso per cercare lavoro senza la DID al Centro per l'impiego o senza il reddito: è un diniego certo.
- Lavorare più di venti ore con il permesso per studio nell'attesa: è una violazione che la Questura può opporre alla conversione.
- Accettare un «contratto» da un datore che chiede soldi per la conversione: la conversione è gratuita e il datore che vende contratti è quello dei decreti flussi (Le truffe).
- Dimenticare la copertura sanitaria: il contributo SSN per studenti (700 euro) vale per l'anno solare e per il permesso per cercare lavoro serve la copertura dell'art. 34, comma 3 (2.000 euro o polizza).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5-bis, 6 (comma 1), 9 (commi 3 e 5), 26, 27-ter, 27-quater, 28 (comma 1), 29 (comma 3, lett. b), 34 (commi 3 e 5), 39, 39-bis, 39-bis.1; DPR 394/1999, art. 14 (commi 4 e 5); D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71 (direttiva 2016/801); DL 10 marzo 2023, n. 20, conv. L. 50/2023 (conversione fuori quota); INPS, circolare 153/2025 (assegno sociale 2026). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.