Entrare: i visti · Il rimedio
Il diniego del visto: la motivazione e il ricorso
Il consolato può dire no, e lo dice spesso. Per i visti di lavoro, famiglia, studio, cure e per i casi dell'articolo 27 deve spiegare perché; per turismo e affari può limitarsi a barrare una casella, e per motivi di sicurezza può non spiegare nulla. Contro il no c'è il TAR Lazio, entro sessanta giorni, oppure il tribunale ordinario quando è in gioco la famiglia. Spesso, però, conviene ripresentare la domanda meglio documentata. Questa pagina aiuta a scegliere.
In breve
- Il diniego va comunicato «in lingua comprensibile» e di regola motivato; «per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto» per lavoro, stagionali, autonomo, art. 27, famiglia, cure mediche e studio (art. 4, comma 2, TUI). Documenti falsi rendono la domanda inammissibile.
- Per i visti Schengen (tipo C) il rifiuto usa il modulo uniforme dell'allegato VI del Codice dei visti, con i motivi barrati: documento non valido, scopo non giustificato, mezzi insufficienti, 90 giorni esauriti, segnalazione SIS, minaccia, assicurazione mancante, informazioni non attendibili, dubbi sull'intenzione di lasciare l'area prima della scadenza.
- Il ricorso è al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione (o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi); per i visti che attuano il diritto all'unità familiare la competenza è del tribunale ordinario (art. 30, comma 6, TUI).
- Il riesame chiesto al consolato è gratuito e spesso utile, ma non sospende i termini del ricorso.
- Una nuova domanda con documenti migliori è quasi sempre più rapida di un ricorso, tranne quando il no è illegittimo per principio (motivazione mancante, requisito inventato).
Che cosa dice la legge sul no
«Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda» (art. 4, comma 2, TUI).
Tradotto: per il visto di lavoro subordinato (art. 22) e stagionale (24), di lavoro autonomo (26), per i casi particolari dell'art. 27, per la famiglia (28-29), per le cure mediche (36) e per lo studio (39) il consolato deve sempre spiegare i motivi, anche quando sono di sicurezza. Per il turismo, gli affari, l'invito e gli altri visti brevi la motivazione ordinaria è dovuta (la legge 241/1990 vale anche qui) ma può mancare quando il motivo è di sicurezza o ordine pubblico. E un documento falso chiude la porta: la domanda è inammissibile e il fatto resta nel VIS per le domande future.
Il modulo Schengen
Per i visti di tipo C il Codice dei visti impone che la decisione di rifiuto «e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme» (art. 32, paragrafo 2, regolamento (CE) 810/2009). Il modulo elenca i motivi possibili e il consolato barra quelli che ritiene: documento di viaggio falso o non valido; scopo e condizioni del soggiorno non giustificati; mezzi di sussistenza insufficienti; novanta giorni già trascorsi negli ultimi centottanta; segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto; minaccia per ordine pubblico, sicurezza o salute; assicurazione sanitaria mancante o insufficiente; informazioni non attendibili sullo scopo del soggiorno; «l'intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto non può essere accertata». L'ultimo è il motivo più frequente e più difficile da smontare: il consolato dubita che il richiedente torni a casa — perché è giovane, disoccupato, ha parenti in Italia, viene da un Paese con molti overstay — e la Corte di giustizia ha riconosciuto ai consolati un ampio margine su questo punto, purché motivino (sentenza Koushkaki, C-84/12, 2013). La replica efficace è documentale: lavoro stabile, famiglia nel Paese, proprietà, viaggi precedenti con rientro regolare.
Il modulo indica anche che il ricorso segue «la legislazione nazionale» dello Stato che ha rifiutato (art. 32, paragrafo 3): per l'Italia, il TAR Lazio.
Il ricorso al TAR Lazio
Il visto è un atto di un'amministrazione statale con sede a Roma (il Ministero degli Esteri, di cui i consolati sono organi), e la competenza è del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego (art. 29 del codice del processo amministrativo). Il ricorso va notificato al Ministero degli Affari esteri presso l'Avvocatura generale dello Stato; serve un avvocato italiano, che può ricevere la procura anche davanti al consolato; il contributo unificato è quello ridotto per le controversie sull'ingresso e il soggiorno; chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato, con l'autocertificazione dei redditi esteri quando la certificazione consolare è impossibile (Il patrocinio). In alternativa, entro centoventi giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, senza avvocato obbligatorio, deciso su parere del Consiglio di Stato, più lento.
I motivi che vincono al TAR sono pochi e ricorrenti: la motivazione mancante o apparente nei visti che la richiedono sempre (una casella barrata non basta per un visto di lavoro o di studio); il requisito inventato, cioè un documento o una condizione che nessuna norma prevede; la contraddizione con il nulla osta, quando lo Sportello Unico ha già verificato reddito e alloggio e il consolato li rimette in discussione senza elementi nuovi; il mancato esame dei documenti prodotti. Il TAR che accoglie annulla il diniego e il consolato deve decidere di nuovo senza quei vizi; non rilascia il visto al posto suo, salvo i casi di attività vincolata. La sospensiva serve poco, perché un visto non si «sospende»; i tempi del TAR Lazio sono di un anno o più, e questo pesa nella scelta (Il ricorso al TAR).
Il tribunale ordinario per la famiglia
Quando il visto negato è quello per ricongiungimento familiare, per familiare al seguito, o per il familiare di un cittadino dell'Unione o di un italiano, il giudice non è il TAR: «contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria» (art. 30, comma 6, TUI), e il diniego del visto per ricongiungimento è uno di quei provvedimenti. Si va al tribunale ordinario del luogo di residenza del familiare in Italia, sezione specializzata, con il rito camerale dell'art. 20 D.Lgs. 150/2011, senza termini stretti di decadenza ma senza indugi; il tribunale può ordinare al consolato il rilascio del visto. La pagina Il nulla osta negato, il visto negato è dedicata a questi casi e agli argomenti che vincono (prova dei legami, interesse del minore, matrimonio di comodo contestato senza elementi).
Riesame e nuova domanda
Il riesame è una lettera al consolato che chiede di rivedere la decisione, allegando i documenti che mancavano: molti consolati lo accettano attraverso i propri canali, alcuni lo escludono espressamente. È gratuito e a volte funziona, ma non sospende i sessanta giorni del ricorso, che vanno contati comunque dalla notifica del primo diniego. La nuova domanda è sempre possibile, con un nuovo appuntamento e un nuovo diritto di visto, e per i visti brevi è quasi sempre la via più rapida: il diniego precedente resta nel VIS e va affrontato, non nascosto — alla domanda «hai mai avuto un visto rifiutato?» si risponde sì — ma una domanda meglio documentata viene esaminata sul merito. Per i visti lunghi con nulla osta (lavoro, famiglia, ricerca) la nuova domanda va presentata entro la validità del nulla osta, che è di sei mesi; se scade, si ricomincia dallo Sportello Unico.
Che cosa non fare
Non presentare documenti «aggiustati»: l'inammissibilità automatica e la responsabilità penale dell'art. 4, comma 2, e il reato dell'art. 5, comma 8-bis, TUI (da uno a sei anni per chi usa documenti contraffatti per ottenere un visto) valgono anche per un certificato di lavoro gonfiato. Non affidarsi a chi promette «il visto garantito» o «il contatto in ambasciata»: il consolato decide su documenti e colloquio, e nessuno vende nulla (Le truffe). Non entrare in Italia da turista dopo un diniego per un visto lungo, per poi «regolarizzarsi»: la strada non esiste e l'ingresso stesso può essere rifiutato alla frontiera, con il VIS che mostra il diniego.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 2), 5 (comma 8-bis), 30 (comma 6); regolamento (CE) 810/2009 (Codice dei visti), artt. 32 e allegato VI; Corte di giustizia UE, sent. 19 dicembre 2013, C-84/12, Koushkaki; D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), art. 29; DPR 1199/1971 (ricorso straordinario); D.Lgs. 150/2011, art. 20; L. 241/1990, art. 3. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.