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Famiglia · Che cosa fare se

Separazione, divorzio, vedovanza e violenza: che cosa succede al permesso

Il permesso per motivi familiari segue il legame, e quando il legame finisce — per una separazione, un divorzio, una morte — la persona rischia di trovarsi senza titolo proprio nel momento più difficile. La legge prevede la conversione in lavoro o studio, regole più larghe per i familiari di cittadini europei, e per chi subisce violenza un permesso dedicato che non dipende dal coniuge. Questa pagina segue i casi, con un filo: l'autonomia del permesso della donna.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. «In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio» (art. 30, comma 5, TUI). Servono il lavoro o lo studio; fino alla scadenza il permesso per famiglia resta valido.
  2. Per chi si è sposato in Italia dopo un anno di soggiorno: il permesso «è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole» (comma 1-bis).
  3. Per il coniuge di cittadino UE o italiano «mobile»: il diritto di soggiorno resta dopo il divorzio se il matrimonio è durato tre anni di cui uno in Italia, o con l'affidamento o il diritto di visita dei figli, o se si è stati vittima di violenza (art. 12 D.Lgs. 30/2007); dopo la morte del cittadino, con un anno di soggiorno e lavoro o risorse (art. 11).
  4. Chi subisce violenza domestica ha il permesso dell'art. 18-bis: un anno, «casi speciali», lavoro, convertibile, su proposta o parere del pubblico ministero o su segnalazione dei servizi e dei centri antiviolenza, indipendentemente dal coniuge.
  5. Prima di negare o revocare, la Questura deve pesare i legami familiari e i figli in Italia (art. 5, comma 5; Corte cost. 202/2013).

La separazione e il divorzio

Il permesso per motivi familiari del coniuge ricongiunto «ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare… ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo» (art. 30, comma 3): finché il permesso è valido, la separazione non lo fa cadere. Al rinnovo, però, la Questura verifica il legame, e il comma 5 dice che «in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio» il permesso «può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio». Tre osservazioni. La prima: la norma parla di separazione legale — consensuale omologata, giudiziale, o la negoziazione assistita — e di divorzio; la separazione di fatto, l'allontanamento da casa, non fanno cadere il permesso, anche se la Questura può contestare al rinnovo la mancata convivenza e chiedere spiegazioni (i tribunali distinguono la crisi del matrimonio dalla sua simulazione). La seconda: la conversione richiede un lavoro (subordinato, con il contratto, o autonomo, con la partita IVA e il reddito) o l'iscrizione a un corso di studi; chi non ha né l'uno né l'altro alla scadenza del permesso non ha il rinnovo, e questo è il punto in cui molte donne ricongiunte, che non hanno lavorato per accudire i figli, si trovano scoperte. La terza: la conversione può essere chiesta subito, senza aspettare la scadenza, e conviene farlo appena c'è un lavoro, per non dipendere dal permesso del coniuge. Il permesso per famiglia consente già il lavoro (comma 2): il periodo tra la separazione e il rinnovo va usato per trovarlo. Prima di negare il rinnovo la Questura deve valutare «la natura e la effettività dei vincoli familiari… la durata del soggiorno» (art. 5, comma 5, e Corte cost. 202/2013): i figli in Italia, l'affidamento, il mantenimento ricevuto, gli anni di residenza pesano, e un diniego che li ignora è annullabile (Diniego e revoca). Chi ha cinque anni di permessi e il reddito chiede il lungo periodo prima che il permesso per famiglia scada (Il lungo periodo).

Chi si è sposato in Italia e la convivenza

Per chi ha avuto il permesso per famiglia sposandosi in Italia dopo un anno di soggiorno (art. 30, comma 1, lett. b) la legge è più dura: «il permesso di soggiorno… è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole» (comma 1-bis). La separazione presto dopo il matrimonio, senza figli, porta alla revoca, non alla conversione; e la Questura indaga la convivenza con controlli. Anche qui il permesso per famiglia ha consentito il lavoro, e chi ha un lavoro chiede la conversione prima della revoca; il figlio nato salva il permesso.

La morte del familiare

«In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento» il permesso «può essere convertito» in lavoro o studio (comma 5): la vedova o il vedovo ricongiunti hanno la stessa strada della separazione, con la stessa condizione del lavoro o dello studio. I figli minori conservano il permesso per famiglia con l'altro genitore o, se soli, entrano nella tutela dei minori non accompagnati. La Questura non revoca il permesso per famiglia alla morte: lo lascia scadere e, al rinnovo, applica il comma 5. La pensione di reversibilità e le prestazioni ai superstiti spettano ai familiari regolari come agli italiani.

I familiari di cittadini dell'Unione e di italiani «mobili»

Il decreto 30/2007 protegge di più. «Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari… non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente… o che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; b) il coniuge… ha ottenuto l'affidamento dei figli…; c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare; d) il coniuge… beneficia… di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che… le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale» (art. 12, comma 2); fuori da questi casi si applica l'art. 30, comma 5, TUI (comma 3); e in ogni caso il coniuge deve dimostrare lavoro, o risorse e assicurazione, o di essere familiare di chi li ha (comma 4). «Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso… ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente… o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa… o di disporre… di risorse sufficienti» (art. 11, comma 2). Questo regime vale per il coniuge straniero di un cittadino dell'Unione e di un italiano che ha esercitato la libera circolazione; per il coniuge di un italiano «statico» il permesso di cinque anni dell'art. 23, comma 1-bis, non ha una norma sulla separazione: la Questura applica per analogia l'art. 30, comma 5, e il permesso, che è convertibile in lavoro, si converte (Sposare un cittadino italiano). La Corte di giustizia ha chiarito che la protezione dell'art. 13 della direttiva vale anche se il cittadino UE lascia lo Stato prima del divorzio quando c'è stata violenza (NA, 2016; X, 2021).

La violenza domestica: il permesso dell'art. 18-bis

«Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza» (art. 18-bis, comma 1). La violenza domestica è definita larga: «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore… condivida o abbia condiviso la stessa residenza». Il permesso può essere rilasciato anche quando la violenza emerge «nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati» (comma 3), quindi senza una denuncia, su segnalazione dei servizi al questore. Reca la dicitura «casi speciali», dura un anno, consente il lavoro, lo studio e i servizi assistenziali, dà accesso all'assegno di inclusione senza i requisiti ordinari, e «alla scadenza… può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo… ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio» (comma 1-bis). È revocato se la vittima riprende una condotta incompatibile (il ritorno all'autore, secondo la lettura delle Questure, ma con cautela) o se la denuncia è strumentale (comma 4). Il permesso è autonomo dal coniuge: la donna ricongiunta che subisce violenza non deve aspettare la separazione legale né la scadenza; il centro antiviolenza e il pubblico ministero sono la porta. Chi è irregolare lo ottiene «a prescindere» da un permesso precedente. Il numero antiviolenza 1522 è il canale nazionale, gratuito e in più lingue.

I figli

I figli minori hanno il permesso per famiglia con il genitore regolare, e con la separazione seguono il genitore con cui convivono (art. 31, comma 1: «la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive»); il figlio di un italiano è italiano e dà al genitore straniero il permesso della lettera d) (Il genitore di figlio italiano); il genitore straniero di un minore straniero che vive con l'altro genitore può restare con l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni (Assistenza minore) o con il ricongiungimento al figlio (art. 29, comma 5). L'affidamento e il diritto di visita decisi dal giudice italiano sono, per la legge e per la Questura, legami che contano.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 5), 18-bis, 29 (comma 5), 30 (commi 1-bis, 2, 3, 5), 31 (comma 1); D.Lgs. 30/2007, artt. 11, 12, 23 (comma 1-bis); direttiva 2004/38/CE, art. 13; Corte di giustizia UE, NA (C-115/15, 2016), X (C-930/19, 2021); Corte cost., sent. 202/2013; DL 146/2025, art. 4 (assegno di inclusione ai titolari dell'art. 18-bis). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.