Famiglia · Per i ragazzi e i tutori
Minori stranieri non accompagnati
Un ragazzo che arriva in Italia senza genitori né adulti responsabili ha una legge scritta per lui, la legge Zampa del 2017, che nessun altro Paese europeo ha in questa forma. Non può essere respinto alla frontiera né espulso; ha diritto a un tutore, a un posto in accoglienza, alla scuola e alle cure; riceve un permesso fino ai diciotto anni; e a diciotto anni ha strade che gli altri stranieri non hanno. Questa pagina è scritta per lui e per chi lo accompagna.
In breve
- È minore straniero non accompagnato il minorenne non italiano né europeo che «si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato… privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili» (art. 2 L. 47/2017).
- «In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati» (art. 19, comma 1-bis, TUI) e l'espulsione di un minore è vietata salvo il diritto a seguire i genitori espulsi (art. 19, comma 2, lett. a).
- Ha diritto a un tutore, scelto tra i tutori volontari formati dai garanti regionali (art. 11), a una struttura di prima accoglienza per massimo 45 giorni e poi a un posto nel sistema SAI (art. 19 D.Lgs. 142/2015), alla scuola e alle cure.
- Riceve il permesso per minore età, «valido fino al compimento della maggiore età», anche prima della nomina del tutore (art. 10 L. 47/2017), oppure il permesso per motivi familiari se è affidato o in tutela presso una famiglia.
- A diciotto anni converte il permesso in studio, accesso al lavoro o lavoro (art. 32, commi 1-bis e 1-ter, TUI) e, se il percorso non è finito, il Tribunale per i minorenni può disporre il prosieguo amministrativo fino ai 21 anni (art. 13, comma 2, L. 47/2017).
Chi è, e chi decide che lo è
La definizione dell'art. 2 è larga di proposito: conta la mancanza di adulti legalmente responsabili in Italia, non il modo in cui il ragazzo è arrivato. Il quindicenne sbarcato a Lampedusa, il sedicenne che ha attraversato il confine sloveno a piedi, la diciassettenne che ha raggiunto uno zio senza che nessuno l'abbia affidata a lui, il ragazzo rimasto solo perché i genitori sono stati espulsi: sono tutti minori non accompagnati. Il minore che viene affidato dai genitori a un parente con un atto valido non lo è; quello «accompagnato» da un adulto che non ne ha la responsabilità legale lo è.
La prima cosa che succede è l'identificazione, che la legge ha regolato con cura perché dall'età dipende tutto. Il personale della struttura di prima accoglienza svolge un colloquio con il minore, con un mediatore culturale, per raccogliere la sua storia (art. 19-bis, comma 1, D.Lgs. 142/2015, introdotto dall'art. 5 L. 47/2017). L'identità è accertata dalla polizia «alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato». Se ci sono «dubbi fondati» sull'età dichiarata, l'accertamento è disposto dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni, con un approccio multidisciplinare (colloquio, valutazione psicologica e, solo se necessari, esami medici non invasivi), e il risultato indica il margine di errore; «nelle more dell'esito» il ragazzo è trattato come minore, e se il dubbio resta «la minore età è presunta». Il provvedimento sull'età è notificato al minore e al tutore e si può reclamare al Tribunale per i minorenni. Le modifiche del 2023 (DL 133/2023) hanno permesso, in situazioni di arrivi numerosi, rilievi antropometrici disposti dalla polizia con notifica successiva e l'accoglienza temporanea dei sedicenni in strutture per adulti: la pagina Minori richiedenti asilo e accertamento dell'età segue la giurisprudenza su questi punti.
Non si respinge, non si espelle
Il divieto di respingimento alla frontiera è assoluto (art. 19, comma 1-bis, TUI); il divieto di espulsione dei minori è la regola (art. 19, comma 2, lett. a), con l'eccezione dei motivi di sicurezza dello Stato e del diritto a seguire il genitore espulso. Se un'espulsione va disposta, la decide il Tribunale per i minorenni «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» (art. 31, comma 4). Esiste invece il rimpatrio assistito e volontario (art. 8 L. 47/2017): il Tribunale per i minorenni può disporlo, sentiti il minore e il tutore, solo se il ricongiungimento con la famiglia nel Paese d'origine è nel suo superiore interesse, dopo le indagini familiari dell'art. 6. Non è un'espulsione e il ragazzo può opporsi.
L'accoglienza
Per «le esigenze di soccorso e di protezione immediata» il minore è accolto in una struttura governativa di prima accoglienza «per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quarantacinque giorni», con l'identificazione da concludere in dieci giorni, un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e ogni informazione sui suoi diritti, «compreso quello di chiedere la protezione internazionale» (art. 19, comma 1, D.Lgs. 142/2015). Poi passa nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), nei progetti dedicati ai minori, gestiti dai Comuni con fondi statali (comma 2). Il Comune in cui il minore si trova è responsabile della sua accoglienza anche quando i posti mancano, e il Tribunale per i minorenni lo può ordinare. Il minore non accompagnato ha diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche prima della nomina del tutore (art. 14 L. 47/2017), alla scuola a qualunque età e in qualunque momento dell'anno (art. 38 TUI), ai corsi dei CPIA per l'italiano e la licenza media. La pagina L'accoglienza descrive il sistema per gli adulti.
Il tutore
Ogni minore senza genitori ha un tutore nominato dal giudice (il Tribunale per i minorenni, che dal 2017 ha la competenza sulle tutele dei minori non accompagnati). La legge Zampa ha creato in ogni tribunale un elenco di tutori volontari, «privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati» dai garanti regionali per l'infanzia, ciascuno con al massimo tre minori salvo ragioni specifiche (art. 11). Il tutore rappresenta il ragazzo in ogni procedimento — il permesso, la domanda d'asilo, la scuola, la salute — e lo accompagna alle scelte. Quando la nomina tarda, il responsabile della struttura di accoglienza esercita poteri tutelari provvisori. Il ragazzo che vuole un tutore diverso, o che non ne ha, si rivolge al giudice tutelare anche da solo, o tramite la struttura o il Garante.
Il permesso
«Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore… ed è valido fino al compimento della maggiore età» (art. 10, comma 1, lett. a, L. 47/2017). Il permesso si chiede direttamente in Questura, non con il kit; non costa il contributo; consente di lavorare dai sedici anni con le regole del lavoro minorile (art. 14, lett. c-bis, DPR 394/1999) e conta per il lungo periodo. Se il minore è affidato a un italiano convivente o, sopra i quattordici anni, a uno straniero regolare convivente, il permesso è «per motivi familiari» (lett. b). Il ragazzo che chiede asilo segue la strada di Minori richiedenti asilo, con il tutore che firma la domanda.
I diciotto anni
È il passaggio che la legge ha voluto proteggere di più, perché è dove i ragazzi cresciuti in Italia rischiavano di diventare irregolari il giorno del compleanno. L'art. 32 TUI, come riscritto dalla legge Zampa, prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato «per il periodo massimo di un anno» un permesso «per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo» ai minori non accompagnati «affidati… ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo» della Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del Lavoro (che ha sostituito il Comitato per i minori stranieri), «ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile» (comma 1-bis). In quest'ultimo caso l'ente gestore deve provare che il ragazzo «si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita… ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato» (comma 1-ter). Per il permesso di lavoro, la verifica dei requisiti è affidata dal 2024 ai consulenti del lavoro o alle associazioni datoriali (comma 1-bis.1). E la legge Zampa ha aggiunto che «il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno» (art. 13, comma 1): il silenzio del Ministero non blocca il ragazzo. Tutti i casi, compreso quello di chi non ha i tre anni, sono in A diciotto anni: la conversione del permesso del minore.
Quando il ragazzo, «pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato», il Tribunale per i minorenni può disporre «con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età» (art. 13, comma 2): è il prosieguo amministrativo, che dà un permesso «per integrazione» della durata fissata dal giudice (art. 11, comma 1, lett. c-sexies, DPR 394/1999) e mantiene il posto in accoglienza. Va chiesto prima del compleanno, dai servizi sociali o dal tutore, e i tribunali lo concedono quando c'è un progetto concreto: una scuola da finire, un tirocinio in corso, una casa non ancora trovata.
Le altre garanzie
Il minore non accompagnato ha diritto all'assistenza legale e al patrocinio a spese dello Stato (art. 16 L. 47/2017), a essere ascoltato in ogni procedimento che lo riguarda, con un mediatore (art. 15), alla ricerca dei familiari nel Paese d'origine o in Europa se lo desidera (art. 6), e al ricongiungimento con i familiari presenti in altri Stati dell'Unione secondo le regole di Dublino e, dal 2026, del nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo (Da Dublino al nuovo regolamento). Le associazioni di tutela iscritte al registro del Ministero del Lavoro possono intervenire nei giudizi che lo riguardano e ricorrere al TAR contro gli atti illegittimi (art. 19). Il Garante nazionale per l'infanzia e i garanti regionali vigilano sul sistema e ricevono segnalazioni: sono canali ufficiali, e il ragazzo può usarli da solo.
Fonti
L. 7 aprile 2017, n. 47, artt. 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19; D.Lgs. 286/1998, artt. 19 (commi 1-bis e 2, lett. a), 31 (comma 4), 32 (commi 1, 1-bis, 1-bis.1, 1-ter), 38; D.Lgs. 142/2015, artt. 18, 19 e 19-bis; DPR 394/1999, artt. 11 (comma 1, lett. c-sexies), 14 (lett. c-bis) e 28; DL 5 ottobre 2023, n. 133, conv. L. 176/2023 (accertamento dell'età e accoglienza). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.