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Cittadini dell'Unione · Il regime parallelo

Cittadini dell'Unione in Italia: i primi tre mesi, l'iscrizione anagrafica, il soggiorno permanente

Un cittadino europeo non ha bisogno di permesso di soggiorno, e questo fa pensare che non debba fare nulla. Non è così: dopo tre mesi deve iscriversi all'anagrafe del Comune, dimostrando di lavorare o di avere risorse e un'assicurazione, e dopo cinque anni può chiedere l'attestazione di soggiorno permanente. Le regole sono nel decreto 30/2007, valgono anche per i suoi familiari non europei, e a volte il Comune le applica male. Questa pagina le spiega dalla parte di chi arriva.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Fino a tre mesi: «senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio» (art. 6 D.Lgs. 30/2007). Vale anche per i familiari non europei con passaporto.
  2. Oltre tre mesi il diritto di soggiorno spetta a chi lavora (subordinato o autonomo), a chi ha risorse sufficienti e un'assicurazione sanitaria, a chi studia con risorse e assicurazione, e ai loro familiari (art. 7). Si esercita con l'iscrizione anagrafica al Comune, che rilascia subito un'attestazione (art. 9).
  3. Le risorse si misurano con la scala del ricongiungimento (assegno sociale + 50 % per familiare: 7.101,12 euro nel 2026 per una persona sola), ma il Comune non può fissare un importo rigido né escludere chi ha risorse da terzi.
  4. Dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo il diritto diventa permanente, non più soggetto a condizioni (art. 14), attestato dal Comune su richiesta (art. 16); si perde con due anni consecutivi di assenza.
  5. La sanità segue il titolo: iscrizione al SSN per i lavoratori e i residenti che ne hanno diritto, tessera europea o polizza per gli inattivi, codice ENI per gli indigenti.

Chi rientra in queste regole

Il decreto legislativo 30/2007 attua la direttiva 2004/38 e si applica ai cittadini dei ventisei altri Stati membri che si recano o soggiornano in Italia e ai loro familiari, di qualunque nazionalità (art. 3). Sono equiparati i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein (Spazio economico europeo) e, per l'accordo del 1999, gli svizzeri (Svizzera, SEE, San Marino); i britannici residenti prima del 2021 hanno un regime proprio (I cittadini britannici dopo la Brexit). I familiari degli italiani rientrano nel decreto solo se l'italiano ha esercitato la libera circolazione (Sposare un cittadino italiano). Il Testo Unico sull'immigrazione, con visti, nulla osta e permessi, non si applica a nessuno di loro, se non per le norme espressamente richiamate e per quelle più favorevoli (art. 1, comma 2, TUI).

I primi tre mesi

«I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio» (art. 6, comma 1); lo stesso vale per i familiari non europei con il passaporto (comma 2). In quei tre mesi si può lavorare, cercare casa, iscrivere i figli a scuola; si può anche dichiarare la propria presenza a un ufficio di polizia (art. 5, comma 5-bis) per fissare la data d'ingresso, altrimenti «si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi». La dichiarazione non è obbligatoria, ma evita discussioni con il Comune sul momento in cui i tre mesi sono scaduti.

Oltre i tre mesi: il diritto e l'iscrizione

«Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato… e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo… che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale» con risorse e assicurazione; «d) è familiare… che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione» nelle prime tre situazioni (art. 7, comma 1). Il lavoratore che perde il lavoro conserva il diritto se è temporaneamente inabile, se è disoccupato involontario dopo più di un anno di lavoro ed è iscritto al Centro per l'impiego, se segue una formazione, e per sei mesi se aveva lavorato meno di un anno (comma 3).

Il diritto si esercita con l'iscrizione anagrafica: «l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta» (art. 9, comma 2). Al Comune si presentano, oltre ai documenti richiesti agli italiani, la prova del lavoro (contratto, comunicazione di assunzione, partita IVA), oppure «la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico» e l'assicurazione sanitaria, oppure l'iscrizione all'istituto di studi con assicurazione e risorse (comma 3). La regola delle risorse è il punto di attrito: la legge stessa dice che la valutazione va fatta caso per caso, che le risorse possono provenire anche da terzi e che l'importo dell'assegno sociale è un riferimento, non un minimo assoluto (comma 3-bis); la Corte di giustizia esclude importi fissi (Brey, 2013). L'iscrizione non può essere negata per la sola mancanza di un contratto di affitto: basta la dimora abituale (Residenza e iscrizione anagrafica). L'iscrizione dà la carta d'identità, il codice fiscale, la residenza fiscale e l'accesso ai servizi comunali; i familiari non europei chiedono invece alla Questura la carta di soggiorno.

La sanità

Il lavoratore europeo è iscritto al Servizio sanitario nazionale come l'italiano, con la tessera; il familiare a carico lo segue. Il cittadino inattivo con risorse proprie usa la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) del suo Paese per le cure necessarie durante il soggiorno, oppure una polizza privata, oppure l'iscrizione volontaria al SSN a pagamento; il pensionato di un altro Stato che si trasferisce in Italia ha diritto all'iscrizione a carico del suo Paese con il modello S1. Chi è residente da più di tre mesi ed è privo di copertura e di mezzi ha nelle regioni il codice ENI (europeo non iscritto), che dà le cure urgenti ed essenziali come lo STP degli extracomunitari (Il Servizio sanitario nazionale).

Il soggiorno permanente

«Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13» (art. 14, comma 1): non servono più lavoro, risorse o assicurazione. Il familiare non europeo lo acquista dopo cinque anni «unitamente al cittadino dell'Unione» (comma 2), con la carta permanente (art. 17). «La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno», né da assenze più lunghe per servizio militare, né da assenze fino a dodici mesi consecutivi per gravidanza, malattia grave, studi o distacco (comma 3); il diritto «si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi» (comma 4). Il Comune rilascia su richiesta l'attestazione di soggiorno permanente (art. 16); serve per la cittadinanza per residenza, per cui ai cittadini europei bastano quattro anni (art. 9, comma 1, lett. d, L. 91/1992), e per dimostrare il proprio status quando si cambia Comune o lavoro.

Quando il Comune sbaglia

I rifiuti di iscrizione più frequenti riguardano le risorse (un importo rigido, il rifiuto di considerare il reddito del partner o del familiare), l'assicurazione (il rifiuto della TEAM o di polizze straniere), la casa (la richiesta del contratto registrato), la richiesta di documenti non previsti (il permesso di soggiorno, che per un europeo non esiste). Contro il rifiuto si può ricorrere al Prefetto, che vigila sull'anagrafe, e al tribunale ordinario con l'azione antidiscriminatoria (art. 44 TUI) o con il rito dell'art. 8 del decreto 30/2007; le associazioni hanno ottenuto molte decisioni favorevoli. L'attestazione di iscrizione non è un permesso: il diritto esiste per legge, e l'attestazione lo documenta. Il cittadino europeo che non si iscrive commette un illecito amministrativo minore, non un reato, e non diventa «irregolare» nel senso del Testo Unico; ma senza iscrizione non ha la residenza, e senza residenza molte porte restano chiuse.

Perdere il diritto

Il diritto di soggiorno si perde se vengono meno le condizioni dell'art. 7 e la persona diventa «un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale» — un giudizio individuale, non automatico, che il Prefetto fa con un provvedimento di allontanamento per «cessazione delle condizioni» (art. 21), con un termine per partire e senza divieto di reingresso — oppure per motivi di ordine pubblico e sicurezza, con le garanzie rafforzate dell'art. 20, più forti dopo dieci anni di residenza. Il ricorso è al tribunale ordinario. Tutto in L'allontanamento dei cittadini dell'Unione. Le prestazioni sociali seguono regole proprie: il lavoratore europeo ha la piena parità, l'inattivo nei primi mesi può vederle negate secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (Dano, 2014), e dal 2026 l'assegno unico per i figli non richiede più i due anni di residenza (Assegno unico, assegno di inclusione, bonus).

Fonti

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 1, 2, 3, 5 (comma 5-bis), 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 21; direttiva 2004/38/CE; D.Lgs. 286/1998, artt. 1 (comma 2), 29 (comma 3, lett. b), 44; L. 24 dicembre 1954, n. 1228, e DPR 30 maggio 1989, n. 223 (anagrafe); L. 91/1992, art. 9, comma 1, lett. d; Corte di giustizia UE, Brey (C-140/12, 2013), Dano (C-333/13, 2014); INPS, circolare 153/2025 (assegno sociale 2026). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.