Cittadini dell'Unione · Spiegazione
Mobilità intra-UE: muoversi in Europa con il permesso
Il permesso di soggiorno italiano non è un permesso europeo: apre le frontiere interne per novanta giorni ogni sei mesi, come turista o per affari, ma non dà il diritto di andare a lavorare a Berlino o di stabilirsi a Barcellona. Le direttive sull'immigrazione hanno però creato corsie di mobilità per alcune categorie — lungo soggiornanti, titolari di Carta blu, trasferiti intra-societari, ricercatori, studenti — che possono passare da uno Stato membro all'altro con procedure semplificate e senza visto. Questa pagina spiega che cosa si può fare con il permesso italiano negli altri Stati, e che cosa può fare in Italia chi ha un permesso di un altro Stato membro.
In breve
- La regola. Chi ha un permesso di soggiorno italiano valido (non la sola ricevuta) può circolare negli altri Stati Schengen per 90 giorni in ogni periodo di 180 con il passaporto e il permesso, senza visto (art. 21 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; art. 6 codice frontiere), per turismo, visite, affari, non per lavorare né per stabilirsi. Per trasferirsi in un altro Stato membro servono le sue regole d'ingresso, come per chi parte dal Paese d'origine.
- Chi ha un permesso di un altro Stato membro e viene in Italia dichiara la presenza al questore entro otto giorni (art. 5, comma 7, TUI; sanzione da 103 a 309 €), può restare fino a tre mesi senza lavorare e, se si trattiene oltre, riceve l'intimazione a tornare nello Stato che ha rilasciato il permesso entro sette giorni, poi l'espulsione (commi 7-bis e 7-ter).
- Lungo soggiornanti di altri Stati (art. 9-bis): entrano in Italia senza visto e possono chiedere un permesso per lavoro subordinato o autonomo fuori quota (nulla osta allo Sportello unico senza residenza all'estero), per studio, o «per altro scopo lecito» con mezzi non occasionali superiori al doppio della soglia sanitaria e assicurazione; i familiari con permesso per famiglia; il lungo periodo italiano entro 90 giorni dalla richiesta se hanno i requisiti dell'art. 9.
- Carta blu UE (art. 27-quater, comma 17): con la Carta blu di un altro Stato si lavora in Italia fino a 90 giorni su 180; dopo dodici mesi nel primo Stato (sei se già in mobilità) si entra senza visto e il datore chiede il nulla osta entro un mese dall'ingresso, con decisione in 30 giorni.
- ICT (art. 27-sexies): con il permesso ICT di un altro Stato si lavora nella sede italiana del gruppo fino a 90 giorni su 180 con la sola dichiarazione di presenza; oltre, nulla osta chiesto dall'entità ospitante entro 90 giorni dall'ingresso. Ricercatori (art. 27-ter, commi 11-11-quinquies): 180 giorni su 360 con una comunicazione dell'istituto allo Sportello unico, senza permesso; oltre, nulla osta chiesto almeno 30 giorni prima. Studenti nei programmi UE (art. 39, comma 4-bis): fino a 360 giorni senza visto né permesso con la dichiarazione di presenza.
- Nella direzione opposta — dall'Italia verso gli altri Stati — valgono le stesse direttive (2003/109, 2021/1883, 2014/66, 2016/801) con le procedure dell'altro Stato; i titolari di protezione internazionale non hanno mobilità e restano soggetti al sistema di Dublino, e il permesso di lungo periodo italiano si perde dopo dodici mesi fuori dall'Unione o sei anni fuori dall'Italia.
La regola generale: 90 giorni, senza lavorare
L'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen stabilisce che «gli stranieri titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno degli Stati membri possono, in base a tale titolo e a un documento di viaggio valido, circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli altri Stati membri» purché soddisfino le condizioni d'ingresso (mezzi, nessuna segnalazione, nessun pericolo) e non siano segnalati dall'altro Stato. Il permesso italiano — tesserino elettronico in corso di validità, o carta di soggiorno — vale dunque come un visto Schengen per soggiorni brevi; la ricevuta di rinnovo non vale, e con il permesso scaduto più la ricevuta si può solo uscire e rientrare dal proprio Paese senza transitare da altri Stati Schengen (si veda Viaggiare con il permesso). I 90 giorni sono complessivi per tutti gli Stati diversi dall'Italia, e con l'EES a regime dal 10 aprile 2026 le entrate e le uscite alle frontiere esterne sono registrate, mentre alle frontiere interne (Italia-Francia, Italia-Austria) non ci sono controlli sistematici, salvo le reintroduzioni temporanee. Che cosa non si può fare: lavorare, neppure per il datore italiano in distacco senza le procedure dell'altro Stato; iscriversi a un corso lungo; stabilire la residenza. Il permesso italiano non dà accesso al mercato del lavoro tedesco o francese: chi vuole trasferirsi chiede il visto o il permesso dell'altro Stato secondo le sue regole nazionali (e le regole nazionali sono diverse: la Germania ha la sua legge sull'immigrazione qualificata, la Spagna l'arraigo, la Francia i suoi titres de séjour), salvo i canali europei descritti sotto.
Lo stesso vale in senso inverso. «Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2 [otto giorni lavorativi]. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309» (art. 5, comma 7, TUI). «Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso» (comma 7-bis); chi viola l'intimazione è espulso (comma 7-ter). Il titolare di un permesso spagnolo o tedesco che vive di fatto in Italia lavorando in nero è dunque un irregolare come gli altri, con la differenza che l'allontanamento avviene verso lo Stato che ha rilasciato il permesso.
I lungo soggiornanti di altri Stati membri (art. 9-bis)
La direttiva 2003/109 (capo III) dà al titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da uno Stato membro il diritto di soggiornare in un altro per lavorare, studiare o altro scopo, e l'articolo 9-bis del testo unico lo attua: «lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26, al di fuori delle quote [...]; b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale [...]; c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria» (comma 1). Gli è «consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22» (comma 5): il datore italiano chiede il nulla osta allo Sportello unico come per un lavoratore dall'estero, ma senza quote e senza che il lavoratore debba trovarsi all'estero. Ai familiari già conviventi nel primo Stato «è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia» con i requisiti di reddito e alloggio dell'art. 29, comma 3 (comma 3). Il permesso è rifiutato o revocato agli stranieri pericolosi, con la valutazione della durata del soggiorno e dei legami (comma 6), e in tal caso l'allontanamento è verso lo Stato che ha rilasciato il lungo periodo, salvo i motivi di terrorismo (comma 7). Chi ha i requisiti dell'articolo 9 (cinque anni in Italia, reddito, test A2) ottiene «entro novanta giorni dalla richiesta» il permesso di lungo periodo italiano, con comunicazione al primo Stato (comma 8), e i lungo soggiornanti con l'annotazione della protezione internazionale mantengono il rinvio allo Stato che l'ha riconosciuta (comma 7).
In direzione opposta, il lungo soggiornante italiano che vuole trasferirsi in un altro Stato membro ha lo stesso diritto secondo le norme di quello Stato (in Germania «Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU» e il permesso di lavoro, in Spagna l'«autorización de residencia de larga duración-UE» con la procedura per i residenti di lungo periodo di altri Stati, in Francia la carte de séjour «résident de longue durée-UE»): domanda entro tre mesi dall'ingresso, prova del lavoro o dei mezzi, eventuale esame del mercato del lavoro se lo Stato lo prevede (la direttiva lo consente). La Commissione ha proposto nell'aprile 2022 una rifusione della direttiva 2003/109 per rendere la mobilità effettiva e cumulare i periodi in Stati diversi, ma i negoziati fra Consiglio e Parlamento si sono bloccati nel 2024 per una minoranza di blocco di Stati membri e alla data di verifica non sono ripresi: valgono le regole attuali. La pagina Permesso di lungo periodo spiega quando il permesso italiano si perde: «assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi» o «assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni» (art. 9, comma 7): chi va a vivere in Germania per sette anni perde quello italiano, ma avrà quello tedesco.
Carta blu UE
La direttiva 2021/1883 ha reso la Carta blu uno strumento di mobilità reale, e l'articolo 27-quater, comma 17, lo recepisce: «lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni» con la dichiarazione di presenza (mobilità di breve durata, per riunioni, progetti, formazione presso il datore o un'impresa del gruppo). «Dopo dodici mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare l'attività lavorativa di cui al comma 1, per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta»; se si sposta da un secondo Stato in cui era già in mobilità, bastano sei mesi. «Senza ritardo, e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro» con la procedura ordinaria della Carta blu, indicando gli estremi della Carta blu del primo Stato e del passaporto, e «entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE» (prorogabili di trenta in casi eccezionali); «la domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro», e il lavoratore dichiara la presenza allo Sportello unico entro otto giorni lavorativi. Se il nulla osta o il permesso sono negati, l'allontanamento è verso lo Stato che aveva rilasciato la Carta blu, «anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta». La Carta blu italiana dà simmetricamente il diritto di spostarsi negli altri Stati dopo dodici mesi. La pagina Carta blu UE spiega i requisiti (stipendio, qualifica, contratto di almeno sei mesi).
Trasferimenti intra-societari (ICT)
La direttiva 2014/66 e l'articolo 27-sexies: «lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende [...] o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo [...] per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni» con la sola dichiarazione di presenza (comma 1: mobilità di breve durata); per periodi superiori serve il nulla osta (comma 2: mobilità di lunga durata), chiesto dall'entità ospitante allo Sportello unico della provincia della sua sede legale, con le condizioni dell'art. 27-quinquies, comma 5 (appartenenza al gruppo, anzianità nel gruppo, qualifica, retribuzione), e «nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni dal suo ingresso» (comma 4); l'ingresso è in esenzione di visto (comma 3); il permesso italiano reca la dicitura «mobile ICT». Le imprese con protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno sostituiscono il nulla osta con una comunicazione (comma 7). La durata massima resta quella del trasferimento (tre anni per dirigenti e specializzati, uno per i lavoratori in formazione, art. 27-quinquies, comma 11), calcolata su tutti gli Stati. Si veda Distacco e ICT.
Ricercatori e studenti
La direttiva 2016/801 e l'articolo 27-ter: «lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta [...] è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca [...] allo sportello unico» con il passaporto, l'autorizzazione del primo Stato, la convenzione di accoglienza e la prova delle risorse e dell'assicurazione (comma 11); il ricercatore può entrare subito dopo la comunicazione e i familiari lo seguono con l'autorizzazione del primo Stato (comma 11-bis). «Per periodi superiori a centottanta giorni» serve il nulla osta ordinario, senza visto, e «nel caso in cui lo straniero è presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo» (comma 11-quinquies); il nulla osta è negato se l'autorizzazione del primo Stato scade durante la procedura (comma 11-sexies). Gli studenti universitari di un altro Stato membro che partecipano a un programma dell'Unione o multilaterale con mobilità, o a un accordo fra atenei, entrano e soggiornano in Italia fino a 360 giorni «senza necessità di visto e di permesso di soggiorno», con la dichiarazione di presenza (art. 39, comma 4-bis); fuori dai programmi serve il permesso italiano, ma senza visto (comma 4-ter). Le pagine Ricercatori e Mobilità UE degli studenti approfondiscono.
Chi non ha mobilità
I titolari di protezione internazionale (rifugiati, sussidiaria) hanno un permesso che vale per i 90 giorni Schengen come tutti, ma nessuna direttiva di mobilità: chi vuole trasferirsi in un altro Stato membro deve ottenere un permesso secondo le regole di quello Stato, e il trasferimento della protezione da uno Stato all'altro non è previsto dal diritto dell'Unione (l'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità per i rifugiati del 1980 vale solo fra gli Stati che l'hanno ratificato e dopo due anni di soggiorno autorizzato); dopo cinque anni possono chiedere il lungo periodo con l'annotazione della protezione e usare l'art. 9-bis. I richiedenti asilo non possono lasciare lo Stato competente: il sistema di Dublino e, dal 2026, il regolamento AMMR li riportano indietro (si veda Dublino e AMMR). I titolari di permessi per lavoro ordinario, famiglia, lavoro autonomo, protezione speciale hanno solo i 90 giorni. I familiari di cittadini UE con la carta di soggiorno seguono il cittadino UE dovunque si sposti (si veda I familiari non UE di cittadini dell'Unione). Chi ha un permesso italiano e viene trovato a lavorare in un altro Stato durante i 90 giorni rischia la sanzione di quello Stato e una segnalazione che compromette i rinnovi; la mobilità irregolare fra Stati membri è il modo più frequente di perdere un permesso regolare.
Casi frequenti
- Ho il permesso per lavoro italiano; un'azienda francese mi offre un posto a Lione. Serve un titolo francese (visto o permesso secondo la legge francese): il permesso italiano non basta. Se lei avesse il lungo periodo o la Carta blu, userebbe i canali europei; con un permesso ordinario, l'azienda francese avvia la procedura francese, e lei nel frattempo può stare in Francia 90 giorni senza lavorare.
- Lungo soggiornante in Spagna, voglio lavorare a Milano. Entra senza visto, il datore chiede il nulla osta allo Sportello unico fuori quota (art. 9-bis, comma 1, lettera a), lei chiede il permesso; dopo cinque anni in Italia, il lungo periodo italiano.
- Carta blu tedesca da otto mesi; il gruppo mi trasferisce a Torino per un anno. Non ha ancora i dodici mesi: può lavorare in Italia solo 90 giorni su 180, oppure aspettare il dodicesimo mese e poi entrare con la domanda di nulla osta del datore entro un mese. In alternativa, se il trasferimento è intra-societario, la via ICT.
- Ricercatrice con permesso francese, tre mesi al CNR. Comunicazione dell'istituto italiano allo Sportello unico (art. 27-ter, comma 11): nessun visto, nessun permesso; i familiari con l'autorizzazione francese.
- Rifugiato in Italia, voglio raggiungere mio fratello in Svezia. Può andarci 90 giorni; per restare serve un permesso svedese secondo la legge svedese, e la protezione non si trasferisce. Con cinque anni di soggiorno può chiedere il lungo periodo e poi usare la mobilità dei lungo soggiornanti.
- Ho un permesso portoghese e vivo da un anno a Roma. È irregolare in Italia: la dichiarazione di presenza copre tre mesi, poi l'intimazione a tornare in Portogallo e l'espulsione (art. 5, commi 7-bis e 7-ter). Regolarizzi la posizione con un titolo italiano, se ne ha i presupposti, o rientri in Portogallo.
Fonti
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, art. 21; regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), art. 6; regolamento (UE) 2017/2226 (EES); direttiva 2003/109/CE, artt. 14-23; direttiva (UE) 2021/1883, artt. 20-23; direttiva 2014/66/UE, artt. 20-23; direttiva (UE) 2016/801, artt. 27-32; D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 7, 7-bis, 7-ter), 9 (comma 7), 9-bis, 27-ter (commi 11-11-sexies), 27-quater (comma 17), 27-quinquies (comma 11), 27-sexies, 39 (commi 4-bis e 4-ter); Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (Strasburgo, 16 ottobre 1980); regolamento (UE) 2024/1351 (AMMR). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.