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Entrare: i visti · Che cosa fare se

Al confine

Il visto non è un biglietto d'ingresso: alla frontiera un poliziotto verifica di nuovo che le condizioni ci siano — documenti, motivo, soldi, alloggio, volontà di tornare — e può respingere anche chi ha il visto. Dall'aprile 2026 la registrazione biometrica nell'EES ha sostituito i timbri, e il confine «ricorda» ogni ingresso e uscita. Questa pagina spiega che cosa controlla la polizia di frontiera, che cosa tenere a portata di mano, che cosa succede se qualcosa non va e come si chiede protezione in quel momento.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  1. Per entrare per un soggiorno breve servono, e la polizia di frontiera verifica (art. 6 del codice frontiere Schengen): un documento di viaggio valido (almeno tre mesi oltre la partenza, rilasciato da meno di dieci anni); il visto se richiesto, o il permesso di soggiorno; la giustificazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno e mezzi sufficienti per il soggiorno e il ritorno; nessuna segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione; nessuna minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute.
  2. All'ingresso e all'uscita i cittadini di Paesi terzi sono registrati nell'EES con volto e impronte (la prima volta più a lungo) e informati «della durata massima del soggiorno autorizzato»; a chi ha un permesso italiano «il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro» (art. 4, comma 1-quater, TUI).
  3. Tenere a portata di mano: passaporto e visto, lettera d'invito o prenotazioni, biglietto di ritorno, prova dei mezzi (contanti, carte, estratto), assicurazione, permesso di soggiorno (o ricevuta più permesso scaduto) per chi ce l'ha, documenti del motivo (università, contratto, nulla osta). La polizia può fare domande sul viaggio: rispondere in modo coerente con il visto.
  4. Se manca qualcosa: respingimento con «una decisione motivata che indichi le ragioni precise» sul modulo standard, la permanenza in zona di transito e la ripartenza con il vettore, il ricorso al TAR (art. 10, comma 1-bis, TUI); non comporta divieto di reingresso né reato. Il visto può essere annullato o revocato.
  5. Chi vuole chiedere protezione lo dice alla polizia di frontiera, in qualunque lingua: la domanda blocca il respingimento (art. 10, comma 4) e apre la procedura, di regola quella di frontiera. I minori non accompagnati non sono mai respinti (art. 19, comma 1-bis).

Le sette condizioni

Il codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399) elenca all'art. 6 le «condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi» per soggiorni fino a 90 giorni su 180: «a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera», valido «almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza» e «rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti»; «b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto…, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità»; «c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo…, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi»; «d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione»; «e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri». Il Testo Unico rinvia a queste condizioni (art. 4, comma 1) e aggiunge l'obbligo di entrare «soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti» (comma 1-bis) e di «fornire i dati biometrici richiesti» per l'EES, con il respingimento in caso di rifiuto (comma 1-ter). I mezzi si valutano con gli «importi di riferimento» che ogni Stato notifica: per l'Italia la tabella del 1° marzo 2000 (per una persona oltre venti giorni: 206,58 € più 27,89 al giorno) (Il visto Schengen), e si provano con contanti, carte di credito con disponibilità, estratti conto, o con la lettera d'invito e la fidejussione di chi ospita (La lettera d'invito). Lo scopo si prova con i documenti del visto: prenotazioni, invito, iscrizione a un corso, lettera dell'impresa; la polizia può chiedere di vederli anche a chi ha il visto e a chi entra senza visto (americani, brasiliani, britannici…), e per chi entra senza visto il controllo è l'unico momento di verifica. Chi ha un visto D o un permesso è controllato sul documento e sul titolo, non sui mezzi.

La registrazione: EES e timbro

Dal 12 ottobre 2025, con piena operatività dal 10 aprile 2026, i cittadini di Paesi terzi in soggiorno breve sono registrati nel sistema di ingressi/uscite: alla prima registrazione la polizia raccoglie l'immagine del volto e quattro impronte (per chi non ha il visto; i titolari di visto hanno le impronte nel VIS), i dati del documento e del visto, la data e il luogo; agli ingressi successivi la verifica biometrica è rapida, anche ai varchi automatici; l'uscita è registrata allo stesso modo, e il sistema calcola i giorni rimasti. «L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite…, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione… può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita» (art. 4, comma 1-quater, TUI): i titolari di permesso non sono nell'EES e conservano il timbro. I respingimenti sono registrati nell'EES; gli overstay sono calcolati automaticamente e restano visibili a ogni frontiera e consolato Schengen per anni (Schengen, EES, ETIAS). Chi ha un permesso italiano scaduto e la ricevuta di rinnovo rientra solo dalla frontiera italiana (direttiva del Ministero dell'Interno 2007) e può incontrare difficoltà negli scali di altri Stati (Viaggiare con il permesso).

Le domande della polizia e come rispondere

Il controllo «approfondito» dei cittadini di Paesi terzi comprende domande: dove va, per quanto, da chi, con quali soldi, quando torna, che lavoro fa. Le risposte devono essere coerenti con il visto e con i documenti: chi ha un visto turistico e dice che viene a lavorare, o a «cercare lavoro», o a stare «qualche mese» da un parente, è respinto per «scopo non giustificato» e il visto è annullato; chi ha un visto per studio deve avere l'ammissione dell'università; chi ha un visto per ricongiungimento, la lettera dello Sportello unico; chi ha un nulla osta al lavoro, il nulla osta e la lettera del datore. Non si mente alla frontiera (le false dichiarazioni sono reato e restano nel sistema) e non si firma nulla senza capire: si ha diritto a un interprete per gli atti che incidono sulla libertà e a chiedere «perché». La polizia può ispezionare i bagagli e — in casi previsti — il telefono, e può trattenere la persona nella zona di frontiera per il tempo del controllo; per i controlli lunghi e le persone in zona di transito la Corte europea ha ricordato che si tratta di privazione della libertà con garanzie (J.A. e altri c. Italia, 2023). Il vettore (compagnia aerea) fa un pre-controllo all'imbarco perché deve riportare indietro a sue spese chi è respinto (art. 10, comma 3, TUI): chi ha documenti in ordine ma viene bloccato al check-in per un dubbio della compagnia si rivolge alla compagnia e al consolato.

Se qualcosa non va: il respingimento

Se manca una condizione, «la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen» (art. 10, comma 1, TUI), con «una decisione motivata che indichi le ragioni precise del respingimento» consegnata con il «modulo uniforme» dell'allegato V del codice (una lettera da A a I: documento non valido, visto mancante o non valido, soggiorno già esaurito, mezzi insufficienti, segnalazione, minaccia, scopo non giustificato…), firmata dal funzionario e — se possibile — dall'interessato, con l'indicazione del diritto di ricorso; il visto può essere annullato (se non c'erano le condizioni al rilascio) o revocato (se sono venute meno), con un timbro «ANNULLATO/REVOCATO» sulla vignetta. La persona resta nella zona di transito o in un locale della frontiera «per il tempo strettamente necessario» e riparte con il primo vettore disponibile a spese della compagnia (che poi si rivale); le spese di attesa (vitto) sono dello Stato. Il respingimento alla frontiera non comporta divieto di reingresso né reato (l'art. 10-bis non si applica a chi è respinto al valico), ma è registrato nell'EES e nel VIS e pesa sulle domande future. Il ricorso: «contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata… è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio» (art. 10, comma 1-bis): sessanta giorni, un avvocato in Italia, la procura al consolato; i tempi sono lunghi e l'interesse è la cancellazione e il risarcimento (Il respingimento). Chi è respinto per un motivo rimediabile (assicurazione, prova dell'alloggio) può tornare con i documenti; chi è respinto per «scopo non giustificato» avrà difficoltà con i visti successivi.

Chiedere protezione alla frontiera

Chi arriva a un aeroporto o a un porto e teme di tornare nel proprio Paese può chiedere asilo alla polizia di frontiera, con qualunque parola («asilo», «protezione», «rifugiato», «non posso tornare»): la manifestazione di volontà è registrata, il respingimento non può essere eseguito («le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo», art. 10, comma 4, TUI), e la persona è avviata agli accertamenti e alla procedura — oggi, alla frontiera, di regola la procedura di frontiera con trattenimento o misure alternative e la decisione in quattro settimane (La procedura di frontiera), o la procedura ordinaria se la persona è vulnerabile o non rientra nei casi. L'informazione sul diritto di chiedere protezione deve essere data a chi è rintracciato (art. 10-ter, comma 1); la polizia non può dissuadere né ignorare la richiesta (i casi di persone respinte nonostante la richiesta, alle frontiere italiane e in altri Stati, sono stati censurati dai tribunali e dalla Corte europea). Chi chiede asilo alla frontiera resta in zona di frontiera per la procedura e non entra formalmente; se ottiene protezione entra con il permesso. I minori non accompagnati «in nessun caso» sono respinti (art. 19, comma 1-bis) e sono affidati ai servizi con il tutore (I minori non accompagnati).

Dopo il confine: dichiarazioni e dogana

Chi entra dalla frontiera esterna italiana è registrato lì; chi arriva in Italia da un altro Stato Schengen (atterra a Francoforte e prende un volo interno, o entra in auto dalla Francia) per un soggiorno breve deve fare la dichiarazione di presenza «entro otto giorni dall'ingresso… al questore della provincia in cui si trova» (art. 1, comma 2, L. 68/2007) — se alloggia in albergo la fa l'albergatore con la scheda — pena l'espulsione (comma 3); chi entra con un visto D deve chiedere il permesso entro otto giorni lavorativi (art. 5, comma 2, TUI). Chi ospita fa la comunicazione di ospitalità in quarantotto ore (art. 7). La dogana: chi entra o esce con denaro contante pari o superiore a 10.000 € (o l'equivalente in altre valute, assegni, oro) deve dichiararlo all'Agenzia delle dogane (regolamento 2018/1672; D.Lgs. 195/2008), pena il sequestro e la sanzione; le merci soggette a dazio e i beni personali seguono le franchigie. In uscita la polizia registra l'uscita nell'EES (la mancata registrazione dell'uscita fa risultare un overstay: uscire dai valichi e, se il sistema non registra, chiedere il timbro o conservare le prove del viaggio); chi esce con un permesso scaduto o con un ordine di lasciare il territorio non ha problemi in uscita (l'art. 10-bis non si applica a chi «è identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita»), ma chi ha un decreto di espulsione con divieto non potrà rientrare; chi ha una segnalazione o un mandato è fermato. Per i titolari di permesso, i minori con permesso e la ricevuta, le regole dettagliate sono nella pagina Viaggiare con il permesso.

Fonti

Regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), artt. 6, 8, 14, allegati I e V; regolamento (UE) 2017/2226 (EES); regolamento (CE) 810/2009, artt. 34 (annullamento e revoca); D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater), 5 (comma 2), 7, 10 (commi 1, 1-bis, 3, 4), 10-bis (comma 2), 10-ter (comma 1), 19 (comma 1-bis); L. 28 maggio 2007, n. 68, art. 1; Direttiva del Ministro dell'Interno 1° marzo 2000; direttiva del Ministro dell'Interno 5 agosto 2007 (rientro con ricevuta); regolamento (UE) 2018/1672 e D.Lgs. 195/2008 (controlli sul denaro contante); Corte EDU, J.A. e altri c. Italia (30 marzo 2023). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.