Irregolarità ed espulsione · Spiegazione
L'espulsione disposta dal giudice
Accanto all'espulsione del Prefetto ce ne sono tre che passano dal giudice penale: la misura di sicurezza per chi, condannato, è ritenuto pericoloso; la sanzione che sostituisce una pena breve; l'espulsione che svuota il carcere di chi ha meno di due anni da scontare. Sono decise da giudici diversi, con regole diverse, e con un tratto comune: chi rientra prima del tempo torna in cella. Questa pagina le distingue e spiega come si contestano.
In breve
- Misura di sicurezza: «il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso» (art. 15, comma 1, TUI); il codice penale la prevede per chi è condannato alla reclusione «per un tempo superiore ai due anni» (art. 235 c.p.) e per i delitti contro la personalità dello Stato (art. 312 c.p.). Si esegue a pena espiata, dopo il riesame della pericolosità da parte del magistrato di sorveglianza.
- Sanzione sostitutiva: nel condannare per un reato non colposo a una pena detentiva «entro il limite di due anni» senza sospensione condizionale, uno straniero irregolare (nelle situazioni dell'art. 13, comma 2), il giudice «può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione» (art. 16, comma 1); vale anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale e per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento. Eseguita dal questore subito, anche se la sentenza non è definitiva.
- Alternativa alla detenzione: per lo straniero irregolare, identificato, detenuto, «che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione» dal magistrato di sorveglianza, con decreto in quindici giorni, opponibile in dieci al tribunale di sorveglianza, che decide in venti (art. 16, commi 5-7). La pena si estingue dopo dieci anni dall'espulsione se non si rientra (comma 8).
- Esclusi dalle espulsioni dell'art. 16: i condannati per i delitti gravi dell'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p. (mafia, terrorismo, omicidio, rapina ed estorsione aggravate, traffico di droga…), per i reati del Testo Unico con pena massima oltre due anni (favoreggiamento), e chi ha i divieti dell'art. 19 (comma 9).
- Chi rientra prima della scadenza del divieto (di regola non meno di cinque anni, art. 16, comma 1-bis) vede revocata la sostituzione o ripristinata la detenzione, e commette il reato dell'art. 13, comma 13-bis (reclusione da uno a quattro anni, arresto obbligatorio, direttissima).
La misura di sicurezza (art. 15 TUI, artt. 235 e 312 c.p.)
La misura di sicurezza è una conseguenza della condanna fondata sulla pericolosità: «fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di cooperare» all'identificazione durante la detenzione (art. 15, comma 1, TUI). Gli artt. 380 e 381 c.p.p. sono i delitti per cui è previsto l'arresto in flagranza: praticamente tutti i delitti di una certa gravità (furto aggravato, rapina, spaccio, lesioni gravi, resistenza, ricettazione…). Il codice penale la prevede in due casi propri: «il giudice ordina l'espulsione dello straniero… quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni» (art. 235, comma 1, come riscritto dal DL 92/2008), e per i delitti contro la personalità dello Stato (art. 312). La misura è ordinata con la sentenza — anche con il patteggiamento — e si esegue dopo l'espiazione della pena: prima dell'esecuzione il magistrato di sorveglianza riesamina la pericolosità (art. 679 c.p.p.), e se la persona nel frattempo si è stabilizzata (famiglia, lavoro, permesso) la misura può essere revocata; la giurisprudenza richiede una valutazione attuale e concreta, non la sola gravità del reato. L'espulsione come misura di sicurezza si esegue dal questore con l'accompagnamento alla frontiera (art. 15, comma 1-bis: le comunicazioni tra carcere, questore e consolato servono a identificare per tempo il detenuto e a eseguire l'espulsione «subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione»). Chi ha un permesso valido lo perde per effetto della misura; chi rientra commette il reato dell'art. 13, comma 13-bis. Il divieto di reingresso della misura di sicurezza non ha un termine proprio nel Testo Unico: la Cassazione lo lega alla durata fissata dal giudice e, in mancanza, ai limiti dell'art. 13, comma 14 (con la possibilità di superare i cinque anni).
La sanzione sostitutiva (art. 16, comma 1)
«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta… nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena…, ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1…, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione» (art. 16, comma 1). Riguarda quindi lo straniero irregolare (entrato clandestinamente, senza permesso, con permesso scaduto o revocato, pericoloso ai sensi del comma 2, lett. c) condannato a una pena breve non sospesa: invece del carcere, l'espulsione, che «è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile» (comma 2), cioè subito, con l'accompagnamento. Serve che l'espulsione sia eseguibile: se la persona non è identificabile o non c'è un vettore, il giudice non la dispone (o la revoca). Il divieto di reingresso: «in caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione… può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14» (tre-cinque anni); «negli altri casi…, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni» (comma 1-bis). «Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine…, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente» (comma 4): si torna a scontare la pena, più il reato di reingresso. Non si applica ai delitti dell'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p. e ai delitti del Testo Unico con pena massima oltre due anni (comma 3), né a chi ha i divieti dell'art. 19 (comma 9). La sostituzione la può chiedere il difensore in sede di patteggiamento: per l'irregolare condannato a pochi mesi che vuole comunque tornare a casa, evita il carcere; per chi ha una famiglia in Italia è una condanna aggiuntiva, e va contrastata dimostrando i legami (art. 19, comma 2, e la valutazione dell'art. 13, comma 2-bis).
L'espulsione alternativa alla detenzione (art. 16, comma 5)
È la norma con cui l'Italia svuota le carceri dagli stranieri con pene brevi. «Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale» (comma 5): la rapina e l'estorsione aggravate non escludono, il favoreggiamento dell'immigrazione e i delitti di mafia, terrorismo, droga aggravata sì. «È disposta» è un obbligo, non una facoltà: il detenuto irregolare, identificato, con meno di due anni da scontare deve essere espulso, salvo le esclusioni e l'art. 19 (comma 9). La procedura: all'ingresso in carcere «la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità» del detenuto e il questore avvia l'identificazione con il consolato (comma 5-bis); «salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza…, [che] decide con decreto motivato, senza formalità, nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze… Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni» (comma 6). «L'esecuzione del decreto… è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio» (comma 7). L'opposizione è il momento della difesa: si dimostra che la persona non è nelle situazioni dell'art. 13, comma 2 (ha un permesso valido o una domanda pendente, è familiare di italiano, ha chiesto asilo), che ricorre l'art. 19 (il rischio nel Paese, il figlio minore, la gravidanza, la grave malattia), che la pena residua supera i due anni, che il reato è escluso. «La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione…, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena» (comma 8): il rientro entro dieci anni riporta in carcere per il residuo, più il reato dell'art. 13, comma 13-bis. Se il rimpatrio non è possibile «per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario» (comma 9-bis).
Il rapporto con il processo e con il permesso
L'espulsione del Prefetto verso chi è sotto processo richiede il nulla osta del giudice, «che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali» e che si intende concesso dopo sette giorni (art. 13, comma 3); lo straniero espulso durante il processo ha diritto a rientrare per difendersi con un'autorizzazione del questore (comma 3-bis) e, se il processo si chiude con l'assoluzione, può chiedere al Prefetto la revoca dell'espulsione fondata su quei fatti. La condanna, di per sé, non espelle: è il Prefetto che valuta la pericolosità (art. 13, comma 2, lett. c) o la Questura che nega il rinnovo per i reati ostativi (art. 4, comma 3), con il bilanciamento dell'art. 5, comma 5, per chi ha famiglia (Condanne penali e permesso). Le tre espulsioni giudiziarie si sommano a questo e si contestano nel processo penale (impugnando la sentenza sul punto), davanti al magistrato e al tribunale di sorveglianza (per la misura di sicurezza e per l'alternativa alla detenzione), non davanti al giudice di pace: il giudice di pace è competente solo per l'espulsione prefettizia (Il ricorso contro l'espulsione). Il permesso di soggiorno del condannato espulso dal giudice è revocato; il titolare del lungo periodo può essere espulso dal giudice solo se ricorrono le condizioni dell'art. 9, comma 10, valutate in concreto (Corte cost. e Cass. sull'art. 16 e il lungo-soggiornante). Il cittadino UE e il suo familiare non sono espulsi con l'art. 16 ma allontanati con il D.Lgs. 30/2007, art. 20 (L'allontanamento dei cittadini UE).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 9 (comma 10), 13 (commi 2, 2-bis, 3, 3-bis, 13, 13-bis, 13-ter, 14), 15, 16, 19; cod. pen., artt. 235, 312 (come modificati dal DL 23 maggio 2008, n. 92); cod. proc. pen., artt. 380, 381, 407 (comma 2, lett. a), 679; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 32; Corte cost., sent. 58/1995 e 62/1994 (espulsione sostitutiva), 22/2007; Cass., sez. I, giurisprudenza sull'art. 16, comma 5, e sul riesame della pericolosità. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.