Entrare: i visti · Procedura
Il visto per ricerca
I ricercatori hanno la porta più agevole del sistema: niente quote, niente test, un nulla osta in trenta giorni chiesto dall'istituto che li accoglie, un permesso che dura quanto il progetto, la famiglia che arriva subito senza soglie di reddito, e alla fine un anno per trovare un lavoro coerente e convertire. Il presupposto è uno solo: una convenzione con un istituto iscritto all'elenco del Ministero dell'Università. Questa pagina spiega la procedura dall'accordo con l'istituto al permesso, e i diritti che ne derivano.
In breve
- «L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote…, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore…, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca» (art. 27-ter, comma 1, TUI): università, enti pubblici di ricerca, IRCCS, fondazioni e imprese iscritte.
- Ricercatore e istituto firmano una convenzione di accoglienza che fissa «il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno…, il titolo o… lo scopo dell'attività di ricerca e… la durata stimata…, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia… ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla… iscrizione al Servizio sanitario nazionale» (comma 3).
- L'istituto presenta la domanda di nulla osta allo Sportello unico della provincia della ricerca, con l'attestato di iscrizione all'elenco e la convenzione (comma 4); lo Sportello rilascia in trenta giorni; il consolato rilascia il visto D «ricerca» (116 €); il ricercatore «entro otto giorni lavorativi dall'ingresso… dichiara la propria presenza allo sportello unico» (comma 6) e il questore rilascia «entro trenta giorni» il permesso «ricercatore» «per la durata del programma di ricerca», che «consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione… nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca» (comma 7).
- Famiglia: «il ricongiungimento dei familiari… è consentito al ricercatore…, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a)» — l'alloggio — e senza i due anni; i familiari hanno il permesso per famiglia della stessa durata, con lavoro (comma 8).
- Dopo: chi «ha completato l'attività di ricerca… può… richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata», con i familiari, e poi «la conversione in permesso di soggiorno per lavoro» (comma 9-bis). Il ricercatore con permesso di un altro Stato UE può fare ricerca in Italia fino a 180 giorni con una comunicazione e oltre con il nulla osta senza visto (commi 11-11-octies).
Chi e con chi
Due requisiti. Il titolo: «un titolo di dottorato o… un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato» — cioè, in pratica, almeno una laurea magistrale (master's) —, «certificati con una copia autenticata del titolo di studio» che l'istituto valuta (comma 3; la Dichiarazione di valore non è imposta dalla legge, ma gli Sportelli unici e i consolati la chiedono spesso, o accettano gli attestati CIMEA). L'istituto: deve essere iscritto nell'elenco del MUR, «valida per cinque anni», aperto a «istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze…», con «la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito» e «l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione» (comma 2): tutte le università statali e non statali, gli enti pubblici di ricerca (CNR, INFN, ENEA, ISS, INAF…), gli IRCCS, molte fondazioni e imprese con reparti di ricerca sono iscritti; l'elenco è pubblico sul sito del MUR e un istituto non iscritto può iscriversi. La convenzione di accoglienza (comma 3) è il documento centrale: «il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore»; «l'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca…, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione»; contiene il rapporto giuridico (contratto di ricercatore a tempo determinato, assegno di ricerca, borsa, contratto di lavoro autonomo), «le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale» — «valutata caso per caso» dallo Sportello (comma 3-bis), con il riferimento all'assegno sociale come minimo e agli importi delle borse e degli assegni come normale —, il viaggio di ritorno, la durata, la mobilità prevista in altri Stati membri, e l'assicurazione o l'iscrizione al SSN a cura dell'istituto. Sono esclusi dalla procedura (comma 1-bis) i titolari di protezione temporanea, di permessi per cure e casi speciali, di protezione speciale, i richiedenti e i titolari di protezione internazionale, i familiari di cittadini UE, i lungo-soggiornanti di altri Stati che lavorano in Italia, i titolari di Carta blu, i tirocinanti ICT, gli espulsi: per loro la ricerca si fa con il permesso che hanno.
La procedura
- Il nulla osta. «La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco… e di copia autentica della convenzione di accoglienza…, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura… competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca» (comma 4), sul portale ALI, in qualunque momento dell'anno; lo Sportello unico, acquisito il parere della Questura, rilascia il nulla osta «entro trenta giorni» (comma 4, secondo la formula generale) o lo nega per mancanza dei requisiti, documenti falsi o motivi ostativi (comma 4-ter); «la convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego» (comma 5). Gli istituti che hanno firmato un protocollo con il Ministero dell'Interno sostituiscono il nulla osta con una comunicazione, come per le altre categorie dell'art. 27 (art. 27, comma 1-ter).
- Il visto. Il ricercatore chiede al consolato del Paese di residenza il visto D «ricerca» con il nulla osta, la convenzione, il passaporto, i titoli, l'alloggio (dichiarato dall'istituto o proprio), 116 €; i consolati lo rilasciano di regola in tempi rapidi (le liste dei documenti sono più leggere: il nulla osta assorbe le verifiche). I familiari possono chiedere il visto insieme: «alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine» del nulla osta (comma 8).
- L'ingresso e il permesso. «Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico… che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso» (comma 6): lo Sportello compila con lui la domanda di permesso e la trasmette alla Questura; «il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura “ricercatore”, è rilasciato dal questore… entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità…, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione» (comma 7): un permesso che può durare tre anni o più in un solo rilascio, senza contratto di soggiorno (l'art. 22, comma 6, secondo periodo, è escluso: comma 11-nonies). Il ricercatore già in Italia con un altro permesso (studio, lavoro, famiglia) usa la stessa procedura «in esenzione di visto» (comma 9).
Che cosa dà
Il permesso «ricercatore» consente l'attività della convenzione — anche l'insegnamento, che la direttiva 2016/801 ammette — ma non è un permesso per lavoro generico: il ricercatore che vuole svolgere un altro lavoro chiede la conversione. È esente dal test di lingua per il lungo periodo («nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca…, non è richiesto il superamento del test», art. 9, comma 2-bis) e i cinque anni si contano per intero con il permesso per ricerca, mentre i periodi con permesso per studio non si computano (art. 9, comma 3, lett. a: il lungo periodo «non si applica agli stranieri che… soggiornano per motivi di studio o formazione professionale»). La famiglia è il vantaggio più grande: il coniuge e i figli minori entrano con il ricercatore o dopo, «indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno», senza il requisito dell'alloggio idoneo, senza attendere i due anni di soggiorno del DL 145/2024 (il comma 8 rinvia alle condizioni dell'art. 29 e consente il ricongiungimento «indipendentemente dalla durata» del permesso: gli Sportelli unici lo applicano senza il requisito dell'art. 28, comma 1-bis), con il solo reddito della convenzione, e hanno «un permesso di soggiorno per motivi familiari… di durata pari a quello del ricercatore», con lavoro (Il familiare al seguito). La mobilità: il ricercatore con permesso italiano può fare parte della ricerca in altri Stati membri (fino a 180 giorni con la comunicazione dell'istituto ospitante, di più con l'autorizzazione di quello Stato), e il ricercatore di un altro Stato membro viene in Italia con la comunicazione dell'istituto italiano allo Sportello unico (comma 11), «autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione» (comma 11-bis), con la famiglia, e per periodi oltre 180 giorni con il nulla osta senza visto e il permesso «mobilità-ricercatore» (commi 11-quinquies-11-septies) (La mobilità UE). Il dopo: «lo straniero…, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso… può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa… e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti…, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro» (comma 9-bis), con «idonea documentazione di conferma del completamento» della ricerca da parte dell'istituto (comma 9-ter): il permesso per ricerca lavoro, fuori quota, che porta al lavoro subordinato, all'autonomo o alla Carta blu (La Carta blu UE). Il ricercatore che ottiene una posizione stabile (ricercatore di ruolo, professore) passa al permesso per lavoro subordinato o resta con il permesso per ricerca rinnovato con la nuova convenzione; dopo cinque anni il lungo periodo.
Dottorandi, assegnisti, visiting
Il dottorando straniero ammesso a un dottorato italiano ha due strade: il visto per studio con la preiscrizione su Universitaly (la via ordinaria per i dottorati con borsa: il permesso per studio, con le venti ore e la conversione fuori quota, Corsi, master e dottorato), oppure — se l'università lo inquadra con una convenzione di accoglienza, come per i dottorati industriali o i contratti di ricerca — il permesso per ricerca, più favorevole per la famiglia e per il dopo; molte università offrono la seconda ai dottorandi con borsa, e il MUR l'ha ammesso. L'assegnista e il titolare di contratto di ricerca (la figura del 2022 che ha sostituito gli assegni) hanno il permesso per ricerca. Il visiting researcher per meno di tre mesi non ha bisogno del permesso: visto Schengen «per ricerca scientifica» o esenzione, con la dichiarazione di presenza (L. 68/2007 include la «ricerca scientifica» tra i soggiorni brevi senza permesso). Il professore chiamato per un incarico accademico ha l'art. 27, comma 1, lett. c (fuori quota, con nulla osta ordinario) o il permesso per ricerca se c'è la convenzione. Il ricercatore rifugiato o titolare di protezione fa ricerca con il suo permesso (è escluso dall'art. 27-ter ma non dalla ricerca), e la conversione non gli serve.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 9 (commi 2-bis, 3), 27 (comma 1, lett. c, e comma 1-ter), 27-ter (commi 1-11-decies), 29 (commi 3-4); direttiva (UE) 2016/801 (ricercatori, studenti, tirocinanti, volontari), attuata dal D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71; DM MUR sull'elenco degli istituti di ricerca abilitati (art. 27-ter, comma 2) e relativo elenco; DPR 394/1999, artt. 5, 11; L. 68/2007, art. 1 (ricerca scientifica breve); DM Affari esteri 850/2011 (visto per ricerca); tariffa consolare 2026 (116 €). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.