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I tirocini: dall'estero e per chi è già in Italia

Il tirocinio non è lavoro e non è studio: è formazione in azienda, con un progetto, un tutor e un'indennità, regolata dalle Regioni. Per lo straniero all'estero è una porta fuori quota verso un permesso per studio che poi si converte in lavoro; per chi è già in Italia con un permesso è un modo di entrare in un mestiere. Ma è anche lo strumento più abusato per mascherare lavoro sottopagato. Questa pagina spiega le regole, il visto, il permesso e i limiti.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Il tirocinio è un periodo di formazione in un'impresa o ente, con un soggetto promotore (università, Centro per l'impiego, ente di formazione accreditato, agenzia per il lavoro), un soggetto ospitante, un progetto formativo, un tutor e un'indennità minima fissata dalle Regioni (di regola tra 300 e 800 € al mese); non è un rapporto di lavoro, ma è coperto da INAIL e responsabilità civile.
  2. Dall'estero: fuori quota, «per finalità formativa», con «attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale» (art. 27, comma 1, lett. f, TUI; art. 40, comma 9, DPR 394/1999); «non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti [promotori]…, nei limiti del contingente annuo…; alla richiesta deve essere unito il progetto formativo…, vistato dalla regione» (comma 10). Il contingente triennale è stato fissato dal DM 28 giugno 2023 (7.500 tirocini + 7.500 corsi per il 2023-2025); per il 2026-2028 si applica il nuovo decreto quando adottato.
  3. Il tirocinante ha un permesso per studio/formazione della durata del tirocinio (massimo dodici mesi secondo le Linee guida del 5 agosto 2014), che «può essere convertito, al di fuori delle quote…, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro… in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (art. 6, comma 1, TUI).
  4. Chi è già in Italia può fare un tirocinio con qualunque permesso che consente il lavoro (lavoro, famiglia, lungo periodo, asilo, protezione, attesa occupazione, richiesta asilo dopo novanta giorni) e, secondo l'INL (nota 320/2023), anche con il permesso per studio, «nel rispetto della normativa regionale» e compatibilmente con gli studi.
  5. Il tirocinio che nasconde lavoro (mansioni ordinarie, orari pieni, sostituzione di dipendenti, proroghe oltre i limiti) è lavoro subordinato irregolare: l'Ispettorato lo riqualifica, con sanzioni per l'ospitante, e il tirocinante ha diritto alla retribuzione.

Che cos'è un tirocinio

La disciplina è regionale (le Regioni legiferano sulla formazione professionale) dentro cornici nazionali: le Linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 per i tirocini extracurriculari, la L. 92/2012 (art. 1, commi 34-36) che ha imposto l'indennità, e la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 720-726) che ha ristretto i tirocini extracurriculari ai disoccupati e ai soggetti svantaggiati, imposto la comunicazione obbligatoria e sanzionato il tirocinio fraudolento (ammenda di 50 € per tirocinante per giorno, e riqualificazione in lavoro su domanda del tirocinante). Il tirocinio curriculare è parte di un corso di studi (università, scuola, formazione) e segue le regole dell'istituzione; l'extracurriculare è quello di inserimento o reinserimento al lavoro, di regola per persone che hanno finito gli studi. In entrambi ci sono un promotore, un ospitante, una convenzione, un progetto formativo individuale con obiettivi e tutor, la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego (per l'extracurriculare), l'assicurazione INAIL e RC, un'indennità minima (per l'extracurriculare: da 300 a 800 € mensili secondo la Regione, spesso 500-600 €), una durata massima (di regola sei o dodici mesi, di più per i disabili) e limiti numerici rispetto ai dipendenti dell'ospitante. Il tirocinante non è un lavoratore: non ha ferie, TFR, contributi pensionistici; ha diritto al rispetto del progetto, al riposo, alla sicurezza.

Il tirocinio dall'estero

Lo straniero residente all'estero può venire in Italia per un tirocinio senza quota e senza nulla osta. Il regolamento: «la lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese… attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale», e «non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro… 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo…, vistato dalla regione» (art. 40, commi 9-10, DPR 394/1999). Gli standard sono nelle Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 5 agosto 2014: promotori accreditati, progetto formativo con obiettivi, durata massima di dodici mesi, indennità non inferiore a quella regionale, alloggio garantito, conoscenza dell'italiano adeguata, tutor, assicurazioni, il visto della Regione o Provincia autonoma sul progetto. La procedura: il promotore (università, ente di formazione accreditato, agenzia per il lavoro) e l'ospitante firmano la convenzione e il progetto; la Regione lo vista (con un proprio procedimento, spesso online, in alcune settimane); il tirocinante chiede al consolato il visto per studio-tirocinio (tipo D) con il progetto vistato, la lettera del promotore, la prova dell'alloggio, l'assicurazione sanitaria, i mezzi (l'indennità e, se non basta, risorse proprie), il titolo di studio se richiesto; entro otto giorni dall'ingresso chiede il permesso per studio/formazione in Questura, della durata del tirocinio. Il contingente è fissato con decreto del Ministero del Lavoro per triennio: il DM 28 giugno 2023 ha previsto per il 2023-2025 7.500 visti per tirocini e 7.500 per corsi di formazione; per il 2026-2028 vale il decreto successivo (al 20 settembre 2026 il Ministero rinvia ancora al DM 2023 nelle proprie pagine). Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un Vademecum e finanzia avvisi per la promozione di tirocini di stranieri residenti all'estero.

Dal tirocinio al lavoro

Il permesso per studio o formazione «può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (art. 6, comma 1, TUI). Il tirocinante che riceve un'offerta di lavoro dall'ospitante o da altri chiede quindi la conversione allo Sportello unico, fuori quota, prima che il permesso scada: il datore presenta la proposta di contratto e i requisiti (alloggio, CCNL), lo Sportello rilascia il nulla osta alla conversione, si firma il contratto di soggiorno, la Questura rilascia il permesso per lavoro subordinato (La conversione). Le pagine del Ministero del Lavoro parlano ancora di conversione «all'interno di quote determinate dal decreto flussi»: era così fino al 2023; la legge oggi non lo richiede più. Il permesso per studio del tirocinante consente anche il lavoro fino a venti ore settimanali (art. 14, comma 4, DPR 394/1999) e il tirocinio stesso non è lavoro. Il tirocinante che non trova lavoro non ha attesa occupazione e alla scadenza del permesso deve lasciare l'Italia, salvo che si iscriva a un corso di studi (permesso per studio) o abbia un altro titolo.

Il tirocinio di chi è già in Italia

Chi ha un permesso che consente il lavoro può fare un tirocinio extracurriculare come un italiano, nei limiti regionali (di regola: disoccupati, inoccupati, persone in condizione di fragilità), con la comunicazione obbligatoria del promotore: il titolare di permesso per lavoro, famiglia, lungo periodo, asilo, protezione sussidiaria e speciale, casi speciali, attesa occupazione; il richiedente asilo dopo novanta giorni dalla formalizzazione della domanda (art. 22 D.Lgs. 142/2015), per il quale i tirocini sono lo strumento più usato dai centri di accoglienza e dai progetti SAI. Con il permesso per studio l'Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito (nota n. 320 del 14 febbraio 2023) che lo straniero «potrà svolgere, nel rispetto della normativa regionale, un'attività di tirocinio non curriculare», purché compatibile con il percorso di studio o formazione; il tirocinio curriculare è ovviamente parte degli studi. Il minore non accompagnato tra sedici e diciotto anni con permesso per minore età può fare tirocini (con il consenso del tutore) e l'ente gestore li usa per il percorso di integrazione che a diciotto anni dà la conversione (A diciotto anni). Chi ha un permesso che non consente il lavoro (turismo, affari, cure mediche, residenza elettiva) non può fare tirocini; chi è irregolare non può, e l'ospitante che lo accoglie risponde come per il lavoro nero.

Gli abusi

Il tirocinio è la forma più comune di lavoro mascherato per i giovani stranieri: mansioni ordinarie a tempo pieno per 500 € al mese, proroghe a catena, «tirocini» per sostituire dipendenti, l'indennità non pagata. Le Linee guida e la L. 234/2021 lo vietano: il tirocinio non può sostituire lavoro, non può superare i limiti numerici e di durata, deve avere un progetto e un tutor; «il tirocinio svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni» è punito con l'ammenda di 50 € per tirocinante per giorno e «su domanda del tirocinante, può essere riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale» (art. 1, comma 723, L. 234/2021). Il tirocinante straniero che denuncia non perde il permesso per studio o per lavoro; se il rapporto è riqualificato come lavoro ha diritto alla retribuzione del CCNL e ai contributi, e la Questura rilascia o rinnova il permesso sulla base del rapporto riconosciuto. Il tirocinio dall'estero venduto come «visto garantito» — con promotori improvvisati che chiedono migliaia di euro — è una truffa: il promotore deve essere accreditato, il progetto vistato dalla Regione, l'indennità pagata dall'ospitante, e il tirocinante non paga nulla (Le truffe).

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 6 (comma 1), 27 (comma 1, lett. f); DPR 394/1999, artt. 14 (comma 4), 40 (commi 9-10), 44-bis (comma 6); DM Lavoro 25 marzo 1998, n. 142, art. 2; DM Lavoro 28 giugno 2023 (contingente 2023-2025, GU n. 183 del 7 agosto 2023); Conferenza Stato-Regioni, Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero (5 agosto 2014) e Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento (25 maggio 2017); L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 34-36; L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 720-726; D.Lgs. 142/2015, art. 22; INL, nota n. 320 del 14 febbraio 2023; Ministero del Lavoro, Vademecum sui tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all'estero. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.