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Entrare: i visti · Procedura

Il visto per lavoro subordinato

Il visto per lavoro è l'ultimo passaggio di una catena che comincia in Italia con il datore e lo Sportello unico: il consolato non decide se il lavoratore può lavorare — l'ha già deciso il nulla osta — ma verifica l'identità, i documenti, i motivi di sicurezza, e attende che il datore confermi. Eppure è qui che molte assunzioni si perdono, per i tempi degli appuntamenti e per i controlli sui datori fittizi. Questa pagina spiega che cosa fare dal nulla osta all'ingresso.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. «Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza» (art. 22, comma 8, TUI), e il visto presuppone il nulla osta dello Sportello unico — del decreto flussi, stagionale (art. 24), dei casi particolari (art. 27), della Carta blu (27-quater), dell'ICT (27-quinquies), della formazione all'estero (art. 23) — che lo Sportello «trasmette… agli uffici consolari, ove possibile in via telematica» (art. 22, comma 5).
  2. Il lavoratore prende appuntamento al consolato (o al fornitore esterno) e presenta: modulo per il visto nazionale, passaporto, foto, il nulla osta (o il suo numero), la proposta di contratto di soggiorno, e i documenti che il consolato richiede per Paese (casellario, certificato di residenza, titoli per i lavori qualificati), con i diritti di 116 €.
  3. Il consolato fa gli accertamenti (identità, sicurezza, autenticità dei documenti) e comunica allo Sportello la loro conclusione; «il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta… entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti…; in assenza di conferma…, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato… In caso di conferma, l'ufficio consolare… rilascia il visto di ingresso» (art. 22, comma 5-quinquies).
  4. Il nulla osta «ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio» (comma 5): il visto deve essere rilasciato e usato in quel tempo; il visto è di regola valido per un anno con più ingressi, con l'annotazione del tipo di lavoro. All'arrivo: contratto di soggiorno in quindici giorni, permesso di soggiorno (Il contratto di soggiorno).
  5. Il diniego «deve essere motivato» (art. 4, comma 2, TUI: i visti per lavoro sono tra quelli con motivazione obbligatoria) ed è impugnabile al TAR del Lazio in sessanta giorni; se il nulla osta scade prima del visto per ritardo del consolato, il datore può chiederne la proroga o ripresentare la domanda (Il diniego del visto).

Prima del consolato

Il lavoratore all'estero non può chiedere il visto per lavoro da sé: serve un datore in Italia che abbia ottenuto il nulla osta (Il nulla osta) — con il click day per il decreto flussi (Il click day), senza quota per gli artt. 23, 27, 27-quater, 27-quinquies. Lo Sportello unico, rilasciato il nulla osta, «a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica» (art. 22, comma 5), attraverso il portale dei visti del Ministero degli Esteri: il consolato vede il nulla osta prima che il lavoratore si presenti, e «le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto» (comma 5-quinquies). Il datore consegna al lavoratore la copia del nulla osta e della proposta di contratto di soggiorno e, per legge, «informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta» (comma 5-quinquies). Il lavoratore deve trovarsi nel Paese di residenza: il visto per lavoro si chiede «presso lo Stato di origine o di stabile residenza» (comma 8), e chi è già in Italia irregolarmente non può farlo (la domanda di nulla osta per lui è una dichiarazione falsa: Le truffe).

Al consolato

L'appuntamento si prenota sul sito del consolato o del fornitore esterno (VFS, TLS, BLS); nei Paesi con molte domande (Bangladesh, India, Pakistan, Egitto, Marocco, Tunisia, Filippine, Sri Lanka) le attese sono di settimane o mesi e i consolati organizzano canali dedicati ai flussi; alcuni richiedono la prenotazione tramite il datore o l'associazione. I documenti: il modulo per il visto nazionale firmato; il passaporto valido almeno tre mesi oltre il visto, con la copia; due foto; il nulla osta (copia) e il codice della pratica; la proposta di contratto di soggiorno firmata dal datore; e i documenti richiesti dalla lista del consolato per il Paese: di regola il certificato del casellario giudiziale locale (legalizzato e tradotto), il certificato di residenza, per i lavori qualificati i titoli o l'esperienza, per lo stagionale la prova dell'alloggio se non fornito dal datore; il pagamento dei diritti (116 €) e della tariffa del fornitore. Il consolato può convocare per un colloquio: domande sul datore, sul lavoro, sulla conoscenza dell'italiano (non richiesta per legge, ma indicativa), sui legami; è il momento in cui emergono i nulla osta comprati (il lavoratore che non sa chi sia il datore, che ha pagato, che non conosce il lavoro), e i consolati segnalano allo Sportello unico e alla Procura. Gli accertamenti comprendono la verifica dell'autenticità dei documenti (con le autorità locali), i controlli di sicurezza (SIS, banche dati), e per alcuni Paesi la verifica del passaporto; durano da giorni a mesi. Conclusi, il consolato lo comunica allo Sportello unico tramite il portale e scatta la conferma del datore: quindici giorni dalla comunicazione, tramite il portale ALI, pena il rifiuto e la revoca del nulla osta; è la fase introdotta dal DL 145/2024 per stanare i datori scomparsi. Con la conferma il consolato rilascia il visto — la vignetta D con «lavoro subordinato» (o «lavoro stagionale», «Carta blu UE», «ICT», «lavoro subordinato art. 27») — di regola con validità di un anno (365 giorni), più ingressi, e il lavoratore ha il tempo del nulla osta per entrare. La legge fissa il termine di trenta giorni per il rilascio del visto per ricongiungimento (art. 6, comma 5, DPR 394/1999) e i consolati applicano per prassi lo stesso ordine di grandezza al lavoro dopo la conferma; il termine generale è di novanta giorni (art. 5, comma 8, DPR 394/1999).

Dopo il visto

Il lavoratore entra in Italia con il visto e il passaporto (da qualunque frontiera Schengen, con la registrazione nell'EES o il timbro: Al confine); «entro quindici giorni dalla data di ingresso… il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono… il contratto di soggiorno», che il datore trasmette allo Sportello unico (art. 22, comma 6); il lavoratore compila il kit postale per il primo permesso e va alle impronte in Questura; il nulla osta «consente lo svolgimento dell'attività lavorativa» nell'attesa (comma 6-bis) e il datore fa l'UNILAV. Il permesso per lavoro subordinato dura quanto il contratto (fino a un anno per il determinato, due per l'indeterminato; nove mesi lo stagionale) (Il permesso di soggiorno). Il lavoratore che arriva e non trova il datore ha le vie descritte in Il contratto di soggiorno (documentare, cercare un altro datore, art. 18-ter se sfruttato). Il visto per lavoro non si converte in altro: chi entra per lavoro e vuole studiare o ricongiungersi chiede il permesso per lavoro e poi lo aggiorna secondo le regole.

I problemi frequenti

  • Il nulla osta scade prima del visto. Sei mesi di validità e mesi di attesa per l'appuntamento: se il consolato non rilascia in tempo, il datore chiede allo Sportello unico la proroga del nulla osta con la prova dei tentativi di appuntamento, oppure ripresenta la domanda (per i flussi, con una nuova quota; per le categorie fuori quota, in qualunque momento).
  • Il datore non conferma. Il nulla osta è revocato; il lavoratore non ha il visto e non ha rimedi contro il datore se non la denuncia in caso di frode.
  • Il consolato rifiuta. Il diniego è motivato (art. 4, comma 2): documenti falsi (inammissibilità automatica e responsabilità penale), dubbi sull'identità, motivi di sicurezza, segnalazioni; il ricorso è al TAR del Lazio, e il datore può ripresentare il nulla osta se il motivo è sanabile.
  • Il lavoratore ha pagato per il nulla osta. Il consolato lo scopre spesso al colloquio; il lavoratore è vittima ma perde il visto se il datore è fittizio; conviene dirlo e denunciare piuttosto che sostenere la finzione.
  • Il familiare al seguito. Con il visto per lavoro di almeno un anno (indeterminato o determinato annuale) il coniuge e i figli possono entrare insieme con il visto per familiare al seguito, se il datore o il lavoratore dimostrano reddito e alloggio (art. 29, comma 4) (Il familiare al seguito); per lo stagionale no.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 2), 5-bis, 22 (commi 2, 5, 5-quinquies, 6, 6-bis, 8), 23, 24, 27, 27-quater, 27-quinquies, 29 (comma 4); DPR 394/1999, artt. 5, 6 (comma 5), 30-bis, 31, 35; DM Affari esteri 850/2011 (visto per lavoro subordinato); DL 145/2024 (conferma del datore, firma a distanza); circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025; tariffa consolare 2026 (116 €). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.