immigrazione.net

Cittadini dell'Unione · Spiegazione

Britannici dopo la Brexit

Dal 1° gennaio 2021 un cittadino britannico che si trasferisce in Italia è uno straniero come un americano o un australiano: novanta giorni senza visto e poi un permesso di soggiorno con i suoi requisiti. Chi invece viveva in Italia prima di quella data è protetto dall'accordo di recesso, con diritti quasi identici a quelli di un cittadino dell'Unione, attestati da una carta elettronica che dal 2026 serve anche a non essere trattati come turisti alle frontiere. Questa pagina distingue le due condizioni e spiega la carta, i familiari, il lavoro, la sanità, la patente e i diritti persi.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. Due categorie. I cittadini del Regno Unito (e i loro familiari) che risiedevano legalmente in Italia entro il 31 dicembre 2020 sono beneficiari della Parte seconda dell'accordo di recesso (artt. 9-39) e conservano a vita il diritto di soggiorno, di lavoro e la parità di trattamento. Chi si è trasferito dal 1° gennaio 2021 è cittadino di un Paese terzo: 90 giorni su 180 senza visto, poi un permesso di soggiorno del testo unico.
  2. La carta. I beneficiari chiedono alla Questura la «carta di soggiorno» elettronica (5 anni) o la «carta di soggiorno permanente» (10 anni, con cinque anni di soggiorno legale continuativo, anche prima del 2020), con passaporto, certificato storico di residenza, quattro foto, bollettino di 30,46 € e marca da 16 €, impronte; non è obbligatoria, ma è la prova dello status e dal 2026 è necessaria per l'esenzione dal sistema EES; la ricevuta della domanda vale come esenzione provvisoria.
  3. Familiari: coniuge, partner registrato, figli sotto 21 o a carico, genitori a carico, purché il legame esistesse al 31 dicembre 2020 (i figli nati o adottati dopo sono inclusi); ottengono la stessa carta; i futuri coniugi no, salvo i partner con relazione durevole già attestata.
  4. Chi arriva dal 2021: turismo e affari fino a 90 giorni; per restare serve un visto nazionale (lavoro nel decreto flussi o fuori quota, lavoro autonomo, studio, ricongiungimento, residenza elettiva per chi vive di rendita, nomadi digitali) e il permesso; il lungo periodo dopo cinque anni; nessuna corsia preferenziale.
  5. Diritti persi: il voto alle comunali e alle europee (la Corte di giustizia lo ha confermato: C-673/20, 9 giugno 2022), la libera circolazione verso gli altri Stati membri (la carta italiana non dà il diritto di stabilirsi in Spagna), l'accesso ai concorsi riservati ai cittadini UE per chi non è beneficiario.
  6. Patente, pensioni, sanità: la patente britannica si converte senza esame (accordo in vigore fino al 30 marzo 2028, entro sei anni dalla residenza); pensioni e contributi si coordinano con il protocollo sulla sicurezza sociale dell'accordo commerciale (TCA); i pensionati britannici con il modulo S1 sono iscritti al SSN a carico del Regno Unito; i turisti usano la GHIC.

L'accordo di recesso: chi è protetto

L'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in vigore dal 1° febbraio 2020, ha previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 e, nella Parte seconda («Diritti dei cittadini», artt. 9-39), ha cristallizzato la posizione di chi in quella data esercitava la libera circolazione: i cittadini britannici che «hanno esercitato il loro diritto di soggiornare in uno Stato membro ospitante in conformità del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi» (art. 10), e i loro familiari secondo la definizione della direttiva 2004/38 (art. 9-10: coniuge, partner registrato, discendenti sotto i 21 anni o a carico, ascendenti a carico), anche se raggiungono il cittadino dopo, purché il rapporto esistesse alla fine della transizione, con l'aggiunta dei figli nati o adottati dopo e dei partner con relazione durevole attestata prima. I diritti sono quelli della direttiva: soggiorno (art. 13), permanente dopo cinque anni (art. 15), assenze consentite (fino a sei mesi l'anno; il permanente si perde solo dopo cinque anni di assenza, art. 15, paragrafo 3), lavoro subordinato e autonomo (artt. 24-25), riconoscimento delle qualifiche ottenute prima della fine della transizione (artt. 27-29), parità di trattamento (art. 23), coordinamento della sicurezza sociale (Titolo III). Le limitazioni sono quelle della direttiva per le condotte anteriori alla fine della transizione, e quelle del diritto nazionale per le condotte successive (art. 20): il beneficiario può quindi essere allontanato per condotte dopo il 2020 secondo il testo unico, ma con la protezione dell'accordo (proporzionalità, esame individuale).

L'Italia ha scelto il sistema dichiarativo (art. 18, paragrafo 4, dell'accordo): il diritto non dipende da una domanda entro un termine, come nel sistema costitutivo del Regno Unito (EU Settlement Scheme) o di altri Stati, ma esiste per legge; il documento lo attesta. Ne consegue che il britannico residente al 31 dicembre 2020 che non ha mai chiesto la carta non ha perso nulla, e può chiederla oggi dimostrando la residenza a quella data — con il certificato storico di residenza, o con prove alternative se non era iscritto all'anagrafe (contratto di lavoro, affitto, iscrizione al SSN, bollette), perché «legalmente residente» ai sensi dell'accordo è chi aveva i requisiti della direttiva, non solo chi era iscritto.

La carta di soggiorno elettronica

  1. Dove. Alla Questura della provincia di residenza, Ufficio immigrazione, su appuntamento (in molte province con il portale di prenotazione online, in altre per telefono o di persona). Le istruzioni operative sono nelle circolari della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del 6 giugno 2024 e del Ministero dell'Interno del 17 giugno 2024, riprese nelle linee guida pubblicate dalla Polizia di Stato.
  2. Documenti. Passaporto; certificato storico di residenza (o l'attestazione di iscrizione anagrafica che provi la residenza entro il 31 dicembre 2020) o le prove alternative; codice fiscale; quattro fotografie; bollettino postale di 30,46 € per il supporto elettronico e marca da bollo da 16 €; le impronte digitali si rilevano all'appuntamento. Per i familiari, il documento del cittadino britannico e la prova del rapporto (atti tradotti e apostillati) e, per gli ascendenti e i figli maggiorenni, la prova dello stato di carico.
  3. Quale carta. «Carta di soggiorno» valida cinque anni per chi non ha ancora cinque anni di soggiorno; «carta di soggiorno permanente» valida dieci anni per chi ha «soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per cinque anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020». Il rinnovo si chiede da sessanta giorni prima della scadenza; la scadenza del documento non fa perdere il diritto.
  4. Nel frattempo. Alla domanda la Questura rilascia una ricevuta che attesta lo status; il manuale Schengen la considera prova sufficiente dell'esenzione dall'EES in attesa della carta.
  5. Obbligatoria? No: «non è obbligatorio, ma richiederlo è fortemente consigliato». Le ragioni pratiche sono diventate decisive con l'EES (a regime dal 10 aprile 2026): il beneficiario senza carta viene registrato alle frontiere esterne come un viaggiatore di Paese terzo, con il conteggio dei 90 giorni e il rischio di essere segnato come overstayer al rientro da un soggiorno lungo nel Regno Unito; con la carta è esente dall'EES e dall'ETIAS (quando partirà) e non subisce timbri né conteggi. La carta serve anche ai datori di lavoro, alle banche e alle amministrazioni, che non conoscono l'accordo e chiedono «il permesso».

Chi arriva dal 1° gennaio 2021

Il cittadino britannico che non era residente alla fine della transizione è un cittadino di Paese terzo esente da visto per i soggiorni brevi: 90 giorni in ogni periodo di 180 nell'area Schengen (si veda Schengen, EES ed ETIAS), con l'EES che registra ingressi e uscite, senza possibilità di lavorare se non per attività d'affari; oltre, servono un visto nazionale e un permesso di soggiorno secondo il motivo. Le vie più usate: il lavoro subordinato nel decreto flussi (con click day e quote, si veda Decreto flussi) o fuori quota per dirigenti, ricercatori, Carta blu, lavoratori altamente qualificati, trasferimenti intra-societari (si veda Fuori quota); il lavoro autonomo con il visto e le quote dedicate; i nomadi digitali (permesso per lavoro da remoto altamente qualificato); la residenza elettiva per chi vive di rendite e pensioni senza lavorare (si veda Visto per residenza elettiva), la scelta più diffusa fra i pensionati britannici; lo studio; il ricongiungimento con il coniuge che ha già il permesso, o il permesso per motivi familiari per chi sposa un cittadino italiano (cinque anni senza reddito né alloggio, si veda Sposare un cittadino italiano). Il lungo periodo arriva dopo cinque anni di soggiorno con reddito e test A2, come per tutti. I britannici con doppia cittadinanza di un altro Stato membro (irlandese in primo luogo) restano cittadini dell'Unione a tutti gli effetti; chi ha ascendenti italiani può verificare il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, nei limiti introdotti dal DL 36/2025 (due generazioni).

Diritti persi e diritti conservati

Con l'uscita i britannici hanno perso la cittadinanza dell'Unione, e la Corte di giustizia ha confermato che la perdita del diritto di voto alle comunali e alle europee nello Stato di residenza è una conseguenza legittima, anche per i beneficiari dell'accordo (Préfet du Gers, C-673/20, 9 giugno 2022): il britannico residente a Firenze da trent'anni non vota più per il consiglio comunale. I beneficiari conservano il lavoro, la parità, il permanente, la protezione contro l'allontanamento; non conservano la libera circolazione verso gli altri Stati membri per stabilirsi (la carta italiana vale in Italia; per vivere in Spagna occorre il regime spagnolo per i cittadini di Paesi terzi), mentre per i viaggi brevi la carta esenta dai controlli sui 90 giorni. Le qualifiche professionali riconosciute prima della fine della transizione restano riconosciute; quelle ottenute dopo seguono le regole per i titoli di Paesi terzi (si veda Riconoscimento dei titoli). Per il pubblico impiego i beneficiari dell'accordo mantengono l'accesso ai posti già aperti ai cittadini UE (art. 24 dell'accordo); i nuovi arrivati no, fino al lungo periodo.

Sicurezza sociale. I periodi contributivi maturati nel Regno Unito e in Italia si sommano e le pensioni si esportano: per i beneficiari dell'accordo di recesso in base al suo Titolo III, per tutti gli altri in base al Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale allegato all'accordo sugli scambi e la cooperazione (TCA) del 30 dicembre 2020, che copre pensioni, malattia, maternità, infortuni, disoccupazione (con limiti), e le regole di distacco (24 mesi) per i lavoratori inviati. Per la sanità, i pensionati britannici che si trasferiscono in Italia chiedono al NHS il modulo S1, che dà l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale a carico del Regno Unito; i lavoratori sono iscritti per il lavoro; i residenti elettivi senza S1 si iscrivono volontariamente a pagamento (dal 2024 il contributo minimo è di 2.000 € l'anno) o stipulano un'assicurazione privata; i turisti usano la GHIC (che ha sostituito la EHIC) per le cure necessarie. La pagina Servizio sanitario nazionale spiega l'iscrizione.

Patente. Il Regno Unito è in elenco fra gli Stati con accordo di conversione senza esame (accordo in vigore fino al 30 marzo 2028, prorogabile con consultazioni), applicabile anche a Gibilterra, Guernsey, Jersey e Isola di Man, con il termine di sei anni dalla residenza per chiedere la conversione; i beneficiari dell'accordo che avevano già convertito o riconosciuto la patente non devono fare nulla. Si veda Patente.

Casi frequenti

  • Vivo a Lucca dal 2015, iscritto all'anagrafe, non ho mai chiesto la carta. È beneficiario: chieda alla Questura la carta permanente di dieci anni con il certificato storico di residenza; nel frattempo la ricevuta lo esenta dall'EES. Nessun termine è scaduto.
  • Vivevo in Italia nel 2019-2020 senza iscrivermi all'anagrafe, con un contratto di lavoro. Era «legalmente residente» ai sensi della direttiva anche senza iscrizione: presenti le prove (contratto, buste paga, contratto d'affitto, iscrizione al SSN) e chieda la carta; in caso di rifiuto, ricorso al tribunale.
  • Mi sono sposato nel 2023 con una britannica beneficiaria; sono cittadino statunitense. Il matrimonio è successivo alla fine della transizione: non è familiare ai sensi dell'accordo, salvo che la relazione durevole fosse attestata prima. Segue le regole del testo unico (coesione familiare o ricongiungimento con il permesso della moglie).
  • Pensionato di 68 anni, voglio trasferirmi in Puglia nel 2027. Visto per residenza elettiva al consolato con la prova di redditi stabili (pensione, rendite) e alloggio, poi permesso per residenza elettiva senza lavoro; modulo S1 per la sanità; eventuale regime fiscale del 7 per cento per i pensionati esteri nei comuni del Sud fino a 30.000 abitanti (si veda Tasse).
  • Beneficiario, vado spesso a Londra: all'aeroporto mi hanno timbrato il passaporto e contato i giorni. Senza carta l'EES la tratta da turista; con la carta (o la ricevuta) è esente: la esibisca ai controlli e chieda la correzione della registrazione.
  • Arrivato nel 2022 con la residenza elettiva; posso lavorare? No: il permesso per residenza elettiva esclude il lavoro; occorre convertirlo, dove ammesso, o chiedere un permesso per lavoro con le sue regole.

Fonti

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (GU UE L 29 del 31 gennaio 2020), Parte seconda, artt. 9-39, in particolare artt. 10, 13, 15, 18, 20, 23-25, 27-29, e Titolo III; accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito (TCA), Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale; direttiva 2004/38/CE e D.Lgs. 30/2007; Polizia di Stato, «Accordo di recesso UK-UE: linee guida per carta di soggiorno in Italia», con le circolari della Direzione centrale dell'immigrazione del 6 giugno 2024 e del Ministero dell'Interno del 17 giugno 2024; regolamento (UE) 2017/2226 (EES), art. 2; CGUE, sent. 9 giugno 2022, C-673/20, Préfet du Gers; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «Conversione patente estera» (Regno Unito, accordo al 30 marzo 2028); DL 36/2025 (cittadinanza per discendenza). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.