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Famiglia · Procedura

Familiare al seguito

Chi entra in Italia per lavorare o studiare non deve lasciare la famiglia a casa e ricongiungerla dopo: la legge consente l'ingresso «al seguito» del coniuge e dei figli, insieme, con gli stessi requisiti del ricongiungimento verificati prima della partenza. È una pagina breve per una domanda che chi ha appena ricevuto il nulla osta si fa subito: e la mia famiglia?

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  1. «È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3» (art. 29, comma 4, TUI).
  2. I familiari sono quelli dell'art. 29, comma 1 (coniuge, figli minori, figli maggiorenni invalidi, genitori a carico); il reddito e l'alloggio sono quelli del ricongiungimento, con la scala per familiare.
  3. La richiesta si fa insieme al nulla osta al lavoro allo Sportello Unico (o, per studio e religione, direttamente al consolato con la documentazione), e i familiari ricevono il visto «familiare al seguito» del decreto sui visti.
  4. In Italia, entro otto giorni, il permesso per motivi familiari (art. 30, comma 1, lett. a), con la stessa durata di quello del capofamiglia, lavoro pieno.
  5. Per i familiari dei titolari di Carta blu, dei ricercatori e dei lavoratori dell'ICT il seguito è agevolato e senza il requisito dei due anni; per i ricercatori senza prova del reddito.

Chi può portare la famiglia con sé

Il comma 4 elenca i titoli che aprono l'ingresso al seguito: la carta di soggiorno (oggi il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo); il visto per lavoro subordinato, ma solo se il contratto è «di durata non inferiore a un anno» — il lavoratore stagionale e chi ha un contratto a termine di sei mesi non possono; il visto per lavoro autonomo «non occasionale»; il visto per studio, con le regole della procedura annuale sugli studenti, che ammette il seguito del coniuge e dei figli minori se lo studente dimostra i mezzi anche per loro; il visto per motivi religiosi. La direttiva 2003/86 e le norme speciali aggiungono i ricercatori (art. 27-ter: i familiari entrano con il ricercatore o lo raggiungono «indipendentemente dalla durata del permesso», senza la prova del reddito e con la sola convenzione di accoglienza) e i titolari di Carta blu UE e di permesso ICT, per i quali il ricongiungimento è «immediato» e non richiede i due anni di soggiorno pregresso che il 2024 ha introdotto per gli altri (art. 28, comma 1-bis, che non si applica alla Carta blu per la direttiva 2021/1883). I casi dell'art. 27 (dirigenti, artisti, sportivi…) seguono la regola generale: contratto di almeno un anno.

I requisiti

«A condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3»: il reddito annuo non inferiore all'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare (per un lavoratore con moglie e un figlio, nel 2026, 14.202,24 euro; La tabella) e l'alloggio idoneo (Idoneità alloggiativa). Il reddito, per chi entra per lavoro, è quello del contratto di soggiorno: se la retribuzione annua prevista raggiunge la soglia, il seguito è possibile; il contratto al minimo del CCNL per un lavoratore domestico convivente, per esempio, spesso non basta per il coniuge. L'alloggio è quello che il datore ha documentato nel nulla osta, che deve essere idoneo per tutto il nucleo. Per lo studente i mezzi vanno dimostrati anche per i familiari e la copertura sanitaria va estesa a loro (l'iscrizione volontaria per studenti non copre i familiari: art. 34, comma 6, TUI). Il requisito dei due anni di soggiorno legale per il coniuge e i genitori (art. 28, comma 1-bis) non può applicarsi a chi entra al seguito, perché il capofamiglia non ha ancora soggiornato; le Prefetture lo hanno letto così, e per i figli minori non si applica comunque.

La procedura

Per il lavoro subordinato il datore, nella domanda di nulla osta allo Sportello Unico, indica i familiari al seguito e allega la documentazione del reddito e dell'alloggio per il nucleo; lo Sportello rilascia il nulla osta al lavoro e il nulla osta all'ingresso dei familiari, che vengono trasmessi al consolato (Il nulla osta al lavoro). Per il lavoro autonomo la richiesta va con il nulla osta provvisorio della Questura e le attestazioni dell'art. 26. Per lo studio e i motivi religiosi non c'è nulla osta: i familiari presentano al consolato la domanda di visto «familiare al seguito» con i documenti del legame e la prova dei mezzi e dell'alloggio. Il consolato rilascia ai familiari il visto di tipo D «familiare al seguito» — una delle ventuno tipologie del decreto 850/2011 — verificando l'autenticità dei certificati di matrimonio e di nascita (tradotti e legalizzati), con il DNA se i documenti non sono attendibili (art. 29, comma 1-bis). I familiari possono entrare insieme al capofamiglia o dopo, entro la validità del visto. In Italia, entro otto giorni lavorativi, chiedono il permesso per motivi familiari (art. 30, comma 1, lett. a): allo Sportello Unico insieme al lavoratore, o con il kit; il permesso ha la durata di quello del capofamiglia, massimo due anni, con lavoro pieno e conversione libera (Il permesso per motivi familiari). I figli minori hanno il loro permesso fino ai diciotto anni (I minori sul permesso).

Che cosa fare se il datore o il consolato non collaborano

Il seguito dipende da documenti che il datore inserisce nel nulla osta: un datore che non vuole «complicare» la pratica lascia fuori la famiglia, e il lavoratore la ricongiunge dopo, con i tempi del ricongiungimento (nulla osta in 150 giorni, visto, e i due anni di soggiorno per il coniuge). Conviene quindi chiedere il seguito da subito, se il reddito lo consente, e conviene sapere che il consolato può rifiutare il visto ai familiari anche dopo il nulla osta, per dubbi sui documenti: il rifiuto del visto al seguito è un provvedimento «in materia di diritto all'unità familiare» e si impugna davanti al tribunale ordinario (Il nulla osta negato, il visto negato). Chi entra da solo e ha la famiglia già in Italia con un altro titolo può usare la coesione (Coesione familiare).

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 3-sexies), 27-quater, 27-quinquies, 27-ter, 28 (commi 1 e 1-bis), 29 (commi 1, 1-bis, 3, 4), 30 (comma 1, lett. a), 34 (comma 6); DPR 394/1999, art. 6; decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850 (visto per familiare al seguito); direttiva 2003/86/CE, art. 5; direttiva (UE) 2021/1883, art. 17; procedura annuale MUR-MAECI sugli studenti internazionali. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.