Vivere in Italia · Per chi ospita
Ospitare uno straniero: la comunicazione dell'art. 7
Una norma del 1931 sopravvissuta a tutte le riforme: chi ospita, affitta o vende una casa a uno straniero non europeo deve dirlo alla polizia entro quarantotto ore. Vale per il fidanzato che arriva per l'estate, per la madre che viene a conoscere il nipote, per l'amico che dorme sul divano. Pochi lo sanno, la sanzione è salita a 3.500 euro nel 2023, e la comunicazione è anche il documento con cui l'ospite prova dove vive. Questa pagina spiega chi deve farla, come e dove.
In breve
- «Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili… è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza» (art. 7, comma 1, TUI).
- Riguarda i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea; per i cittadini dell'Unione l'obbligo è stato abolito nel 2007.
- Si fa con il modulo di comunicazione di ospitalità / cessione di fabbricato, alla Questura o al Commissariato, oppure al Comune dove non c'è un ufficio di polizia; molte Questure lo accettano on line o via PEC.
- La violazione «è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro» (comma 2-bis, come modificato nel 2023).
- Alberghi e strutture ricettive adempiono con la registrazione degli ospiti al portale «Alloggiati Web»; chi affitta con contratto registrato adempie con la registrazione, ma solo dal 2012 e solo per i contratti registrati.
La norma e la sua storia
L'art. 7 del Testo Unico riproduce l'art. 147 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, che imponeva di denunciare gli stranieri alloggiati. È rimasto nel Testo Unico del 1998 con una formula amplissima: «chiunque», «a qualsiasi titolo», «dà alloggio ovvero ospita», «anche se parente o affine», «cede… la proprietà o il godimento di beni immobili». Riguarda quindi l'ospitalità gratuita di un familiare, l'affitto, il comodato, la vendita di una casa a uno straniero, l'alloggio dato a un lavoratore. La comunicazione deve contenere «le generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta» (comma 2).
Nel 2007 il decreto legislativo 30/2007 ha escluso i cittadini dell'Unione europea: ospitare un francese o una romena non richiede nulla. Nel 2023 il decreto-legge 20/2023 ha alzato la sanzione, che era «da 160 a 1.100 euro», a «da 500 a 3.500 euro» (comma 2-bis).
Chi deve farla, per chi, quando
Chi: il proprietario o chi ha la disponibilità dell'immobile e vi ospita lo straniero; il locatore che affitta; il venditore che vende; il datore di lavoro che alloggia il dipendente. Se l'ospitante è a sua volta straniero, l'obbligo è lo stesso. Per chi: ogni cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione, regolare o irregolare, turista o residente, adulto o minore; il coniuge straniero dell'italiano, il genitore venuto in visita, lo studente in scambio, la badante convivente. Quando: entro quarantotto ore dall'arrivo dell'ospite o dalla consegna dell'immobile; per un ospite che si ferma una settimana la comunicazione va fatta il primo o il secondo giorno. Non c'è una durata minima sotto la quale l'obbligo non scatta, e non c'è un'esenzione per i parenti.
Non deve farla chi ospita cittadini dell'Unione, di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera (equiparati) e chi affitta con un contratto registrato all'Agenzia delle Entrate: dal 2012 la registrazione del contratto «assorbe» la comunicazione di cessione di fabbricato (art. 2, comma 3, DL 79/2012), ma non l'obbligo dell'art. 7 per gli stranieri secondo la lettura prevalente delle Questure, che chiedono comunque la comunicazione per gli inquilini non europei. Il modo più sicuro è farla sempre.
Come si fa
Il modulo si chiama, secondo la Questura, «comunicazione di ospitalità», «dichiarazione di ospitalità» o «cessione di fabbricato»; è disponibile sui siti delle Questure e dei Comuni e chiede i dati dell'ospitante (documento), i dati dell'ospite (passaporto o permesso, con fotocopia), l'indirizzo esatto e il titolo (ospitalità gratuita, locazione, comodato, vendita, lavoro), la data di inizio e, se nota, di fine. Si presenta all'autorità locale di pubblica sicurezza: la Questura o il Commissariato competente per il luogo in cui si trova l'immobile; nei Comuni senza uffici di polizia di Stato, al Comune, che la trasmette. Molte Questure accettano l'invio via PEC o attraverso un portale on line con SPID; alcune solo allo sportello. La ricevuta — il timbro sulla copia, la ricevuta PEC, il protocollo del portale — va conservata: è la prova dell'adempimento e serve all'ospite.
Serve all'ospite perché la comunicazione di ospitalità è il documento con cui, in molte procedure, si dimostra dove vive: il turista che chiede la dichiarazione di presenza, chi chiede il permesso e indica il domicilio, chi chiede l'iscrizione anagrafica in casa d'altri, il lavoratore che deve indicare l'alloggio nel contratto di soggiorno. Nel ricongiungimento e nel decreto flussi la «dichiarazione di ospitalità» del proprietario è uno dei documenti sull'alloggio (Idoneità alloggiativa). La comunicazione dell'art. 7 e la dichiarazione di garanzia per il visto sono due cose diverse: la prima si fa dopo l'arrivo, la seconda prima, al consolato.
Gli alberghi e gli affitti brevi
Le strutture ricettive — alberghi, bed and breakfast, case vacanza, locazioni turistiche — comunicano tutti gli ospiti, italiani e stranieri, alla Questura attraverso il portale «Alloggiati Web» entro le ventiquattro ore (art. 109 TULPS): quella comunicazione assolve l'art. 7 e l'ospite non deve fare la dichiarazione di presenza. Chi affitta per brevi periodi tramite piattaforme è una struttura ricettiva a questi fini e deve registrare gli ospiti; la mancata registrazione è un illecito distinto dall'art. 7, con sanzioni proprie.
La sanzione e chi la applica
La violazione è un illecito amministrativo, non un reato: da 500 a 3.500 euro, applicata dal Prefetto su accertamento della polizia, con il procedimento della legge 689/1981 (pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni, scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione, opposizione al giudice). Viene accertata di regola in occasione di altri controlli: una verifica sull'ospite irregolare, una denuncia, un accertamento anagrafico. Ospitare uno straniero irregolare non è un reato: lo diventa solo l'alloggio dato «al fine di trarre un ingiusto profitto» dalla condizione di irregolarità (art. 12, comma 5-bis, TUI: l'affitto a prezzi da sfruttamento), e la comunicazione dell'art. 7 va fatta anche per l'ospite irregolare, senza che questo comporti per lui un'espulsione automatica — la polizia però ne viene a conoscenza, ed è una scelta da fare consapevolmente (Essere irregolari in Italia).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, art. 7 (commi 1, 2, 2-bis) e art. 12, comma 5-bis; R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), artt. 109 e 147; D.Lgs. 30/2007, art. 25 (esclusione dei cittadini UE); DL 10 marzo 2023, n. 20, conv. L. 50/2023 (sanzione da 500 a 3.500 euro); DL 20 giugno 2012, n. 79, conv. L. 131/2012, art. 2, comma 3 (registrazione dei contratti); L. 24 novembre 1981, n. 689. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.