Ricorsi e giudici · Il rimedio
Il silenzio dell'amministrazione: Questura, Sportello Unico, consolato
Ogni ufficio dell'immigrazione ha un termine di legge per decidere, e quasi nessuno lo rispetta. La legge non lascia il cittadino senza rimedio: la diffida, il ricorso contro il silenzio davanti al TAR, il commissario che decide al posto dell'ufficio, il risarcimento del danno. Questa pagina raccoglie i termini di tutte le pratiche e spiega i rimedi in ordine, dal più semplice al più pesante.
In breve
- Ogni procedimento «ad istanza di parte» deve concludersi «mediante l'adozione di un provvedimento espresso» entro il termine fissato dalla legge (art. 2 L. 241/1990). Per l'immigrazione i termini sono nel Testo Unico: permesso 90 giorni (30 per il permesso unico dal completamento), nulla osta al lavoro 60 giorni dall'imputazione alla quota (20 per gli stagionali), ricongiungimento 150 giorni, lungo periodo 90 giorni, visto Schengen 15 giorni (fino a 45), carta permanente UE 90 giorni.
- Scaduto il termine, la diffida (facoltativa) e il ricorso contro il silenzio al TAR (artt. 31 e 117 c.p.a.): entro un anno, con sentenza semplificata che ordina di provvedere entro trenta giorni e nomina, se serve, un commissario ad acta. Contributo di 300 euro, patrocinio possibile.
- Quando l'esito è vincolato, il giudice può dire anche come decidere (art. 31, comma 3). Il danno da ritardo si risarcisce se provato (art. 2-bis L. 241/1990).
- Per il silenzio della Commissione territoriale sull'asilo e per quello del Comune sull'anagrafe i giudici sono diversi (tribunale ordinario).
- Le associazioni possono agire con l'azione collettiva per l'efficienza (D.Lgs. 198/2009) contro gli uffici strutturalmente in ritardo.
I termini, pratica per pratica
| Pratica | Ufficio | Termine di legge | Norma | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rilascio, rinnovo, conversione del permesso di soggiorno | Questura | 90 giorni dalla domanda | Art. 5, c. 9, TUI (dal 22 maggio 2026; prima 60) | Nell'attesa la ricevuta copre (c. 9-bis) |
| Permesso unico lavoro | Questura | 30 giorni dal completamento della domanda | Art. 5, c. 8.1-bis, TUI | Introdotto dal D.Lgs. 83/2026 |
| Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo | Questura | 90 giorni | Art. 9, c. 2, TUI | — |
| Nulla osta al lavoro subordinato (decreto flussi, art. 27) | Sportello Unico | 60 giorni dall'imputazione alla quota; 30 per i formati all'estero | Art. 22, cc. 5 e 5-quater.1, TUI | Il silenzio della Questura non blocca (c. 5.01) |
| Nulla osta al lavoro stagionale | Sportello Unico | 20 giorni; silenzio-assenso per gli stagionali di ritorno | Art. 24, cc. 2 e 6, TUI | — |
| Nulla osta al ricongiungimento familiare | Sportello Unico | 150 giorni | Art. 29, c. 8, TUI (dal DL 146/2025; prima 90) | — |
| Nulla osta per ricercatori | Sportello Unico | 30 giorni | Art. 27-ter, c. 5, TUI | — |
| Visto Schengen (tipo C) | Consolato | 15 giorni, prorogabili a 45 | Art. 23 Codice dei visti | — |
| Visto nazionale (tipo D) | Consolato | 90 giorni (regola generale dei procedimenti statali, salvo termini di settore) | Art. 2 L. 241/1990; D.I. 850/2011 | I consolati indicano tempi propri per tipologia |
| Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino UE | Questura | 90 giorni | Art. 17, c. 2, D.Lgs. 30/2007 | — |
| Iscrizione anagrafica | Comune | 2 giorni per la registrazione, 45 per gli accertamenti | DPR 223/1989; DL 5/2012 | Giudice: tribunale ordinario |
| Cittadinanza per residenza o matrimonio | Ministero dell'Interno | 24 mesi, prorogabili a 36 | Art. 9-ter L. 91/1992 | Fuori dal perimetro del sito |
| Domanda di protezione internazionale | Commissione territoriale | Colloquio in 30 giorni, decisione in 3; in caso di ritardo 6 mesi | Art. 27 D.Lgs. 25/2008 | Giudice: tribunale ordinario |
I termini decorrono «dal ricevimento della domanda» (art. 2, comma 6, L. 241/1990), possono essere sospesi una sola volta per non più di trenta giorni per acquisire documenti (comma 7) e sono sospesi dal preavviso di rigetto fino alla risposta (art. 10-bis). La legge 241 consente ai procedimenti sull'immigrazione termini superiori ai centottanta giorni (art. 2, comma 4), ma il termine che vale è quello scritto nel Testo Unico. La pagina Tutti i tempi confronta i termini di legge con quelli reali.
Primo rimedio: la diffida
Una lettera raccomandata o una PEC all'ufficio, con il numero della pratica, il richiamo al termine di legge scaduto e l'invito a provvedere entro un termine breve (dieci-quindici giorni), con l'avvertimento del ricorso. Non è più obbligatoria dal 2010 (art. 117, comma 1, c.p.a.: «anche senza previa diffida»), ma è utile: sblocca molte pratiche, perché l'ufficio preferisce decidere che essere citato; costituisce la prova per il danno da ritardo; e, se l'ufficio risponde con un atto negativo, apre la via del ricorso ordinario. I patronati e gli sportelli la scrivono gratuitamente; per il consolato si può inviare anche attraverso il portale dei visti o la PEC della sede.
Secondo rimedio: il ricorso contro il silenzio
«Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo… chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere» (art. 31, comma 1, c.p.a.), «fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine» (comma 2): passato l'anno si può ripresentare la domanda e ricominciare. Il giudice è il TAR della regione in cui ha sede l'ufficio (il TAR Lazio per consolati e Ministero); il ricorso «è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni» (art. 117, comma 2) e «nomina, ove occorra, un commissario ad acta» che decide al posto dell'ufficio (comma 3). Serve l'avvocato; il contributo unificato è di 300 euro (art. 13, comma 6-bis, DPR 115/2002); il patrocinio a spese dello Stato copre tutto. I TAR decidono in due-quattro mesi, e la maggior parte degli uffici provvede prima dell'udienza per evitare la condanna alle spese.
Il giudice del silenzio «può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori» (art. 31, comma 3): per un rinnovo con tutti i requisiti documentati, o per un nulla osta con la quota assegnata e i controlli fatti, può ordinare il rilascio e non solo la decisione. Se durante il giudizio arriva il provvedimento, il ricorso prosegue contro quello con motivi aggiunti (art. 117, comma 5): il silenzio si trasforma in diniego, e il diniego si impugna nello stesso processo (Il ricorso al TAR).
Terzo rimedio: il danno
«Le pubbliche amministrazioni… sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento» (art. 2-bis, comma 1, L. 241/1990). Il danno va provato nel suo ammontare e nel nesso con il ritardo: il contratto di lavoro perso perché il nulla osta è arrivato dopo che il datore aveva assunto un altro, il viaggio non fatto, il mutuo negato, il ricongiungimento ritardato con le spese che ne sono seguite. La domanda si propone al TAR insieme al ricorso contro il silenzio, che può decidere il silenzio in camera di consiglio e il danno con il rito ordinario (art. 117, comma 6), o entro centoventi giorni dalla cessazione del ritardo (art. 30 c.p.a.). I TAR accolgono con prudenza; gli importi sono contenuti. L'«indennizzo per il mero ritardo» previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis (trenta euro al giorno fino a duemila, secondo la disciplina sperimentale del DL 69/2013) si applica solo ai procedimenti per cui è stato attivato, e i permessi di soggiorno non vi rientrano.
Quarto rimedio: l'azione collettiva
Il decreto legislativo 198/2009 consente a «titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti» e alle associazioni che li rappresentano di agire davanti al TAR «al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio» quando l'amministrazione viola termini o standard. Dal 2022 sindacati e associazioni l'hanno usata contro Questure con attese di un anno o più per i permessi, ottenendo sentenze che ordinano piani di smaltimento e assunzioni. Il singolo non la esercita, ma le sentenze sono un fatto notorio che i ricorsi individuali possono citare.
I silenzi che hanno un altro giudice
Il silenzio della Commissione territoriale sulla domanda d'asilo non va al TAR: i termini dell'art. 27 D.Lgs. 25/2008 sono ordinatori, e il rimedio è il sollecito, l'intervento del difensore e, in casi estremi, il tribunale ordinario per l'accertamento del diritto. Il silenzio del Comune sull'iscrizione anagrafica va al tribunale ordinario o al Prefetto, che vigila sull'anagrafe. Il silenzio dello Sportello Unico sul nulla osta al ricongiungimento è materia di unità familiare: il tribunale ordinario, con il rito dell'art. 20 D.Lgs. 150/2011, può ordinare il rilascio, e i tribunali lo fanno con più rapidità del TAR (Il nulla osta negato). Il silenzio dell'INPS su una prestazione è materia previdenziale, davanti al giudice del lavoro.
Fonti
L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2 (commi 1, 2, 4, 6, 7), 2-bis, 10-bis; D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 30, 31, 117; DPR 115/2002, art. 13, comma 6-bis; D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198; DL 21 giugno 2013, n. 69, art. 28; D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 8.1-bis, 9, 9-bis), 9 (comma 2), 22 (commi 5, 5.01, 5-quater.1), 24 (commi 2 e 6), 27-ter, 29 (comma 8); D.Lgs. 30/2007, art. 17; regolamento (CE) 810/2009, art. 23; D.Lgs. 25/2008, art. 27; L. 91/1992, art. 9-ter; D.Lgs. 83/2026; DL 146/2025. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.