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Irregolarità ed espulsione · Fatti, non paure

Essere irregolari in Italia: che cosa rischi e quali diritti restano

Circa mezzo milione di persone vivono in Italia senza un permesso. La legge li chiama irregolari, i giornali clandestini, e nessuna delle due parole dice quello che conta: che cosa può succedere loro e che cosa gli spetta comunque. Questa pagina risponde con gli articoli, senza paure e senza promesse. È scritta per chi è in quella condizione e per chi gli sta accanto: il datore di lavoro, il padrone di casa, il medico, l'insegnante.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Chi entra o resta in Italia senza titolo commette il reato dell'art. 10-bis TUI: un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro davanti al giudice di pace, senza carcere, che di fatto viene raramente applicata e che si estingue con l'espulsione o con il rilascio di un permesso.
  2. Il rischio vero è l'espulsione (art. 13), con il divieto di reingresso da tre a cinque anni, e per alcuni il trattenimento in un CPR fino a diciotto mesi. Scatta quando c'è un controllo, non alla scadenza.
  3. Restano diritti che nessuno può togliere: le cure urgenti ed essenziali senza segnalazione (art. 35), la scuola per i figli (art. 38), il salario e i contributi per il lavoro svolto (D.Lgs. 109/2012), il matrimonio (Corte cost. 245/2011), la dichiarazione di nascita dei figli, l'accesso alla giustizia e al patrocinio gratuito, la denuncia di reati subiti.
  4. Ospitare un irregolare non è reato (va comunicato alla polizia); affittargli casa «per trarne ingiusto profitto» sì (art. 12, comma 5-bis); farlo lavorare è reato del datore (art. 22, comma 12), non del lavoratore.
  5. Il tempo trascorso non regolarizza; lo fanno solo le vie della legge, elencate in Come si esce dall'irregolarità.

Chi è irregolare

È irregolare chi è entrato senza visto e senza essere respinto, chi è rimasto dopo la scadenza dei novanta giorni o del visto, chi ha avuto il permesso rifiutato, revocato o scaduto da più di sessanta giorni senza chiedere il rinnovo, chi ha ricevuto un rigetto definitivo dell'asilo. Non è irregolare chi ha la ricevuta di una domanda di permesso, chi ha chiesto asilo e aspetta, chi ha un ricorso con sospensiva, il minore, chi ha un termine per la partenza volontaria non ancora scaduto. Le situazioni intermedie — il permesso scaduto da meno di sessanta giorni, il ricorso senza sospensiva, l'irregolare che ha un figlio italiano — hanno regole proprie che le pagine collegate spiegano. Le stime sulle presenze irregolari in Italia oscillano, secondo le fonti, tra quattrocentomila e seicentomila persone: la maggior parte è entrata regolarmente ed è rimasta.

Che cosa si rischia

Il reato. «Lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico… è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro» (art. 10-bis, comma 1). È un reato di competenza del giudice di pace, punito solo con una pena pecuniaria: niente arresto, niente carcere, e la Corte di giustizia ha escluso che il soggiorno irregolare in sé possa portare in prigione (El Dridi, 2011; Sagor, 2012). Il procedimento si chiude con «sentenza di non luogo a procedere» se la persona viene espulsa (comma 5) o se ottiene la protezione o uno dei permessi umanitari e speciali (comma 6); è sospeso se chiede asilo. Nella pratica le denunce sono molte e le condanne poche; l'ammenda, quando arriva, si può rateizzare o convertire, e la condanna per 10-bis non impedisce, secondo la Cassazione, il rilascio di un permesso successivo, ma compare nel casellario. Non si applica a chi viene respinto alla frontiera né a chi viene identificato mentre esce dall'Italia (comma 2).

L'espulsione. È la conseguenza che pesa: il decreto del Prefetto, il termine per partire o l'accompagnamento con la forza, il divieto di reingresso da tre a cinque anni in tutta l'area Schengen (L'espulsione amministrativa). Arriva in occasione di un controllo — un fermo stradale, un accesso in Questura per un'altra pratica, una denuncia, una verifica sul posto di lavoro, un'identificazione dopo un litigio — e chi viene identificato mentre parte non è espulso ma riceve solo un divieto breve. Per chi non ha documenti e non collabora all'identificazione c'è il trattenimento in un CPR, fino a diciotto mesi (Il trattenimento nei CPR). Non possono essere espulsi i minori, le donne in gravidanza e nei sei mesi dopo il parto (e i loro mariti), i conviventi con coniuge o parenti italiani, i gravemente malati, chi rischia persecuzione o tortura (Chi non può essere espulso).

I controlli. La polizia può chiedere i documenti a chiunque e identificare chi non li ha (Controlli di polizia). Il reato di mancata esibizione del permesso (art. 6, comma 3) non riguarda l'irregolare, secondo le Sezioni unite della Cassazione (2011): chi non ha il permesso non può esibirlo, e il suo reato è solo il 10-bis.

I diritti che restano

  • La salute. «Sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio», la maternità, la salute dei minori, le vaccinazioni (art. 35, comma 3), con il codice STP, e «l'accesso alle strutture sanitarie… non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto» (comma 5). Il medico che segnala viola la legge (Il Servizio sanitario nazionale).
  • La scuola. «I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione» (art. 38, comma 1), a prescindere dalla regolarità dei genitori, in qualunque momento dell'anno, anche senza documenti (La scuola per i figli stranieri). Gli asili nido comunali seguono regole locali che i tribunali hanno più volte aperto.
  • Il lavoro svolto. Chi ha lavorato in nero ha diritto alla retribuzione, ai contributi e, in caso di infortunio, alle prestazioni INAIL: il rapporto di lavoro dell'irregolare è nullo ma «il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione», e il datore paga le sanzioni (D.Lgs. 109/2012; art. 2126 c.c.). La causa di lavoro si può fare, con il patrocinio gratuito, e la vertenza non comporta segnalazione automatica. Se il lavoro era sfruttamento, c'è il permesso dell'art. 18-ter (Lavoro nero, sfruttamento).
  • Il matrimonio. Dal 2011 il Comune non può chiedere il permesso di soggiorno per celebrare un matrimonio (Corte cost., sent. 245/2011): l'irregolare si sposa, in Comune, con il nulla osta del suo consolato o gli atti equivalenti (Sposarsi in Italia con uno straniero). Le pubblicazioni non comportano segnalazione.
  • I figli. La dichiarazione di nascita si fa a prescindere dai documenti dei genitori, il bambino ha il pediatra e la scuola, e il genitore irregolare di un bambino italiano ha diritto al permesso (Figli nati in Italia, Il genitore straniero di un figlio italiano).
  • La giustizia. Chi subisce un reato può denunciarlo, e la denuncia non comporta per legge l'espulsione; le vittime di violenza domestica, tratta e sfruttamento hanno permessi dedicati (artt. 18, 18-bis, 18-ter). Chi è parte in un processo civile o penale ha il patrocinio a spese dello Stato, con l'autocertificazione dei redditi (Il patrocinio). I contratti firmati (affitto, telefono, banca) sono validi.
  • I soldi. I conti correnti aperti da regolari restano; il conto di base per gli irregolari non è un diritto, ma i money transfer sono accessibili con il passaporto; i risparmi sono propri e nessuno li confisca per il solo soggiorno irregolare.

Chi rischia aiutando

La domanda che si fanno gli italiani è se sia reato dare una casa, un lavoro, un passaggio, un pasto a chi è irregolare. La risposta sta nell'art. 12 TUI. Ospitare non è reato: va fatta la comunicazione dell'art. 7 entro quarantotto ore (Ospitare uno straniero), e la sua omissione è una sanzione amministrativa, non un reato. Affittare è reato solo quando si dà alloggio a un irregolare «al fine di trarre un ingiusto profitto», cioè a condizioni di sfruttamento (art. 12, comma 5-bis: reclusione da sei mesi a tre anni e confisca dell'immobile); l'affitto a prezzo di mercato non lo è, ma il contratto va registrato e il permesso non è richiesto per registrarlo. Far lavorare un irregolare è il reato del datore dell'art. 22, comma 12 (da sei mesi a tre anni e 5.000 euro per lavoratore), con le aggravanti se i lavoratori sono più di tre, minori o sfruttati; il lavoratore non commette reato. Aiutare a restare «al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità» è il reato dell'art. 12, comma 5 (fino a quattro anni); l'aiuto gratuito e umanitario — il pasto, l'ospitalità, l'informazione, l'accompagnamento in ospedale — non lo è, e la legge esclude espressamente dal favoreggiamento dell'ingresso «le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno» (art. 12, comma 2). Il favoreggiamento dell'ingresso illegale (comma 1) è un'altra cosa: riguarda chi organizza o aiuta l'attraversamento della frontiera.

Che cosa non funziona, e che cosa sì

Non funziona aspettare: non esiste in Italia un permesso per anzianità di presenza, né la «sanatoria automatica dopo cinque anni», né il permesso umanitario generico, abolito nel 2018. Non funzionano i documenti comprati, che sono un reato con la reclusione da uno a sei anni (art. 5, comma 8-bis) e che chiudono ogni strada per anni. Funzionano, quando i presupposti ci sono, le vie che la legge scrive — la famiglia, la protezione, i casi speciali, l'emersione quando una legge la apre — e sono tutte in Come si esce dall'irregolarità. E funziona conoscere i propri diritti prima del controllo, non dopo: sapere che si può chiedere il termine per la partenza volontaria, che il decreto va tradotto, che ci sono trenta giorni per il ricorso, che il difensore alla convalida è un diritto.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 8-bis), 6 (comma 3), 7, 10-bis, 12 (commi 1, 2, 5, 5-bis), 13, 14, 18, 18-bis, 18-ter, 19, 22 (comma 12), 35 (commi 3 e 5), 38; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (sanzioni e retribuzioni per il lavoro irregolare); codice civile, art. 2126; Corte cost., sent. 25 luglio 2011, n. 245; Cass., Sez. un. pen., sent. 24 febbraio 2011, n. 16453; Corte di giustizia UE, El Dridi (C-61/11 PPU, 2011), Sagor (C-430/11, 2012); DPR 396/2000, art. 30. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.