immigrazione.net

Asilo e protezione · Il 2026

Da Dublino al nuovo regolamento: quale Paese esamina la domanda

Chi chiede asilo in Europa non sceglie dove: un solo Stato è responsabile, e per vent'anni lo ha deciso il regolamento di Dublino, che in pratica lasciava la responsabilità al Paese di primo ingresso. Dal 1° luglio 2026 lo sostituisce il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, con criteri ritoccati, obblighi più duri per chi si sposta e un meccanismo di solidarietà tra Stati. Questa pagina spiega che cosa cambia per chi sbarca in Italia e vorrebbe andare altrove, e per chi è stato rimandato in Italia.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Dal 1° luglio 2026 il regolamento (UE) 2024/1351 (AMMR) sostituisce Dublino III per le domande presentate da quella data; per le domande precedenti si applica ancora Dublino. In Italia l'ufficio competente è l'Unità AMMR del Ministero dell'Interno (ex Unità Dublino).
  2. I criteri, in ordine: i minori non accompagnati (dove hanno familiari, altrimenti dove chiedono); i familiari già protetti o richiedenti in uno Stato; il nuovo criterio del titolo di studio ottenuto in uno Stato membro; visti e permessi rilasciati da uno Stato; l'ingresso irregolare, la cui responsabilità dura venti mesi (dodici se dopo un soccorso in mare); in mancanza, il primo Stato in cui la domanda è stata formalizzata.
  3. Il richiedente ha l'obbligo di chiedere asilo nello Stato di primo ingresso o di soggiorno legale e di restare nello Stato responsabile: chi si sposta perde l'accoglienza salvo il minimo, non ha diritto a scegliere e viene trasferito.
  4. I trasferimenti seguono richieste di presa in carico e notifiche di ripresa in carico con termini più brevi; il ricorso contro il trasferimento è al tribunale, sezione specializzata, e sospende il trasferimento su richiesta.
  5. La solidarietà: un pool annuale di almeno 30.000 ricollocazioni e 600 milioni di euro tra gli Stati, con contributi finanziari al posto delle ricollocazioni; l'Italia è tra i Paesi «sotto pressione» che ne beneficiano.

Perché esiste una regola

Il sistema europeo d'asilo si fonda su un principio: una domanda, uno Stato responsabile. Serve a evitare che una persona chieda asilo in più Paesi e che nessun Paese si senta obbligato. Dal 2003 (Dublino II) e dal 2013 (Dublino III, regolamento 604/2013) il criterio residuale era l'ingresso irregolare: chi entrava dall'Italia o dalla Grecia restava responsabilità di Italia e Grecia per dodici mesi, e chi andava in Germania veniva rimandato indietro. Il sistema non ha mai funzionato come scritto — l'Italia ha sospeso di fatto i rientri dal dicembre 2022 con una circolare dell'Unità Dublino, e i tribunali tedeschi e olandesi hanno bloccato molti trasferimenti verso l'Italia per le condizioni dell'accoglienza — e il Patto lo riscrive senza cambiarne il principio.

I criteri, in ordine

  1. Il minore non accompagnato. È responsabile lo Stato in cui si trova legalmente un familiare o un parente che può prendersene cura, se è nel suo interesse; altrimenti lo Stato in cui il minore ha presentato la domanda e si trova (Minori richiedenti asilo). Il minore non viene trasferito per l'ingresso irregolare.
  2. La famiglia. Se un familiare (coniuge, partner, figli minori, genitori di un minore) è già beneficiario di protezione o richiedente in uno Stato, quello Stato è responsabile, se gli interessati lo vogliono; il regolamento allarga la nozione ai familiari formatisi durante il viaggio e, per alcuni casi, ai fratelli.
  3. Il titolo di studio. Novità del 2026: se il richiedente ha ottenuto un diploma o una qualifica in uno Stato membro, quello Stato è responsabile, entro un certo tempo dal conseguimento. È pensato per chi ha studiato in Europa e poi chiede asilo.
  4. Visti e permessi. Lo Stato che ha rilasciato un permesso di soggiorno valido o un visto (o scaduti da meno di un certo tempo) è responsabile.
  5. L'ingresso irregolare. Lo Stato attraverso la cui frontiera esterna il richiedente è entrato irregolarmente — accertato con Eurodac o con prove — è responsabile, e la responsabilità cessa venti mesi dopo l'attraversamento (erano dodici con Dublino III); se lo sbarco è avvenuto dopo un'operazione di ricerca e soccorso in mare, dodici mesi. È il criterio che riguarda quasi tutti quelli che sbarcano in Italia.
  6. Il primo Stato di domanda. Se nessun criterio si applica, è responsabile lo Stato in cui la domanda è stata formalizzata per la prima volta.

Restano le clausole discrezionali: ogni Stato può decidere di esaminare una domanda anche se non è responsabile (per motivi umanitari, per tenere unita una famiglia) e la Germania, la Francia o l'Italia possono chiedere a un altro Stato di prendersi carico di una persona per ragioni familiari o culturali.

Gli obblighi del richiedente

Il regolamento scrive per la prima volta doveri espliciti: presentare la domanda nello Stato di primo ingresso irregolare o, se si ha un titolo, nello Stato che lo ha rilasciato; fornire tutti gli elementi utili a determinare lo Stato responsabile; restare nello Stato in cui si è presentata la domanda e, dopo il trasferimento, nello Stato responsabile. Chi non li rispetta perde il diritto alle condizioni materiali di accoglienza nello Stato in cui si trova senza esserne autorizzato, salvo il minimo per un livello di vita dignitoso, e non può far valere la scadenza dei termini a proprio vantaggio come accadeva con Dublino: la fuga non fa più «scadere» la responsabilità dopo diciotto mesi con la stessa facilità. In Italia il decreto 100/2026 ha previsto che il richiedente possa essere autorizzato a risiedere solo in un luogo specifico quando doveva trovarsi in un altro Stato o vi è fuggito (art. 5-ter D.Lgs. 142/2015).

La procedura e il ricorso

Se l'Italia ritiene responsabile un altro Stato, l'Unità AMMR invia una richiesta di presa in carico (per chi non ha ancora una domanda là) entro termini più brevi di prima — due mesi dalla registrazione, un mese se c'è un riscontro Eurodac — oppure una notifica di ripresa in carico (per chi ha già una domanda là), che non richiede più il consenso dell'altro Stato. Il richiedente riceve un colloquio personale e l'informazione scritta, e la decisione di trasferimento gli è notificata con l'indicazione del ricorso. Il trasferimento va eseguito entro sei mesi dall'accettazione, prolungabili a un anno se la persona è detenuta e a tre anni se è fuggita; scaduto il termine, la responsabilità passa allo Stato che avrebbe dovuto trasferire.

Il ricorso è al tribunale ordinario, sezione specializzata, competente per il luogo in cui il richiedente si trova; il termine è breve (il regolamento chiede un termine «ragionevole», e la legge italiana fissa trenta giorni con il rito dell'art. 3 DL 13/2017); il ricorrente può chiedere la sospensione del trasferimento, che il giudice decide in tempi rapidi, e nel frattempo non può essere trasferito. I motivi che hanno vinto negli ultimi anni: le carenze sistemiche dell'accoglienza nello Stato di destinazione (la Corte di giustizia dal caso N.S. del 2011 e la Corte europea da Tarakhel del 2014), la violazione del diritto a essere informati e sentiti, l'errata applicazione dei criteri familiari, la vulnerabilità del richiedente (Corte di giustizia, C.K., 2017). La pagina Il tribunale ordinario: le sezioni specializzate spiega il rito.

Chi viene rimandato in Italia

Per chi è stato trasferito in Italia da un altro Stato la domanda riprende dal punto in cui era: se non era stata esaminata, l'Italia la esamina; se era stata rigettata, si applicano le regole della domanda reiterata (La domanda reiterata); se il richiedente aveva ritirato la domanda, può riaprirla. L'accoglienza gli spetta, ma i Comuni e le Prefetture hanno spesso rifiutato l'accesso ai «dublinati» rientrati: la giurisprudenza italiana ha ordinato la riammissione. Dal 2026 il richiedente rientrato può essere assegnato a un luogo specifico di residenza.

La solidarietà

La parte politica del regolamento è il meccanismo di solidarietà: ogni anno la Commissione individua gli Stati «sotto pressione migratoria» e il Consiglio fissa un pool di misure — ricollocazioni di richiedenti verso altri Stati, contributi finanziari, misure alternative come personale e mezzi — con un minimo annuo di 30.000 ricollocazioni e 600 milioni di euro. Nessuno Stato è obbligato a ricollocare: può pagare, e la «compensazione di responsabilità» permette allo Stato che paga di assumere la responsabilità di domande già presentate nello Stato in difficoltà. L'Italia, insieme a Grecia, Spagna, Cipro e Malta, è stata riconosciuta sotto pressione nel primo ciclo. Per il singolo richiedente la ricollocazione è una possibilità, non un diritto: viene informato negli accertamenti alla frontiera del programma (art. 10-ter TUI), può manifestare preferenze, ma la scelta è degli Stati.

Che cosa resta di Dublino

Per le domande presentate prima del 1° luglio 2026 il regolamento 604/2013 continua ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti (art. 17 DL 100/2026, per la parte italiana; le disposizioni transitorie del regolamento). Il principio — uno Stato responsabile, il primo ingresso come regola di fatto — è lo stesso; i termini sono più stretti, gli obblighi più duri, le vie di fuga più strette. Chi sbarca in Italia e vuole raggiungere un familiare in Germania ha una sola strada legale: dichiararlo subito, con le prove, perché il criterio familiare viene prima dell'ingresso irregolare.

Fonti

Regolamento (UE) 2024/1351 del 14 maggio 2024 (gestione dell'asilo e della migrazione), in particolare i capi sui criteri di competenza, sugli obblighi del richiedente, sulle procedure di presa e ripresa in carico, sui trasferimenti e sul meccanismo di solidarietà; regolamento (UE) 604/2013 (Dublino III) per le domande anteriori; D.Lgs. 25/2008, art. 3, comma 3 (Unità AMMR); D.Lgs. 142/2015, art. 5-ter; DL 13/2017, art. 3; DL 100/2026, artt. 10, 14 e 17; Corte di giustizia UE, N.S. (C-411/10, 2011), C.K. (C-578/16 PPU, 2017); Corte EDU, Tarakhel c. Svizzera (2014); Ministero dell'Interno, Unità Dublino, circolare del 5 dicembre 2022. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.