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Irregolarità ed espulsione · La pagina-decisione

Come si esce dall'irregolarità: le vie che esistono oggi

Internet è pieno di promesse per chi è senza documenti: la sanatoria imminente, il permesso dopo cinque anni, il decreto flussi «dall'interno», l'avvocato che «sistema tutto». Quasi tutte sono false, e alcune sono reati. Le vie vere sono poche, precise, e dipendono dalla situazione della persona, non dal tempo passato. Questa pagina le elenca tutte, con la norma, e dice per ciascuna chi ci rientra e chi no.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. La famiglia: il genitore di un minore italiano (art. 30, comma 1, lett. d, TUI); il coniuge o il familiare di un cittadino italiano o dell'Unione (D.Lgs. 30/2007); il genitore di un minore straniero in Italia con gravi motivi (autorizzazione del Tribunale per i minorenni, art. 31, comma 3); il minore stesso.
  2. La protezione: la domanda di protezione internazionale, se ci sono i presupposti; la protezione speciale per chi rischia persecuzione o trattamenti inumani (art. 19); le cure mediche per gravi condizioni di salute (art. 19, comma 2, lett. d-bis); la calamità (art. 20-bis).
  3. I casi speciali: le vittime di tratta e sfruttamento (art. 18), di violenza domestica (art. 18-bis), di sfruttamento lavorativo che collaborano (art. 18-ter).
  4. Il decreto flussi, ma solo tornando nel Paese d'origine e facendosi chiamare da un datore vero; e l'emersione, solo quando una legge la apre (l'ultima nel 2020).
  5. Non esistono: la regolarizzazione per anni di presenza, il permesso umanitario generico, la sanatoria «in arrivo», il permesso che si compra.

Prima di tutto: che cosa non esiste

Il Testo Unico non ha una norma che regolarizzi chi è irregolare da molto tempo. Non ci sono i «cinque anni» di alcuni Paesi europei, non c'è il permesso per «radicamento» che esisteva in forma di protezione umanitaria fino al 2018, non c'è una regolarizzazione a domanda. L'espulsione, in teoria, può colpire chi è in Italia da vent'anni come chi è arrivato ieri; nella pratica i legami familiari e la durata del soggiorno pesano nel decreto e nel ricorso (art. 13, comma 2-bis; art. 5, comma 5; Corte cost. 202/2013), ma non danno un permesso. Le regolarizzazioni generali sono state otto in quarant'anni, sempre con una legge, per categorie e periodi precisi (Le regolarizzazioni del passato); nessuna è in vigore. Chi promette il contrario vende qualcosa che non c'è.

Le vie della famiglia

  1. Il genitore di un figlio italiano. «Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia» il permesso per motivi familiari «è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale» (art. 30, comma 1, lett. d). È la via più solida del Testo Unico: basta il figlio italiano (nato da un genitore italiano, o divenuto italiano), la residenza del figlio in Italia e la responsabilità genitoriale. Non richiede convivenza, reddito, alloggio (Il genitore straniero di un figlio italiano).
  2. Il coniuge o familiare di un italiano o di un cittadino dell'Unione. Il matrimonio in Italia è possibile anche senza permesso (Corte cost. 245/2011) e il coniuge di un italiano ha diritto al permesso per famiglia di cinque anni, il coniuge di un cittadino UE alla carta di soggiorno, senza reddito né alloggio; anche il figlio sotto i ventun anni e il genitore a carico. La zona grigia dell'ingresso irregolare, dopo la riforma del 2023, è spiegata in Sposare un cittadino italiano: il diritto c'è, la prassi delle Questure varia, il tribunale ordinario decide. Il matrimonio celebrato solo per il permesso è revocabile e, se simulato, un illecito (Sposarsi in Italia con uno straniero).
  3. Il genitore di un minore straniero in Italia (art. 31, comma 3). «Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge». Le Sezioni unite della Cassazione (2010) hanno chiarito che i gravi motivi non sono solo emergenze sanitarie: contano il radicamento del bambino, la scuola, il danno dello sradicamento o della separazione dal genitore. È la via più usata dalle famiglie con figli cresciuti qui, dà un permesso per assistenza minore rinnovabile con lavoro consentito, e la sua convertibilità è discussa (Il permesso per assistenza minore).
  4. Il minore. Il minore non può essere espulso e ha diritto a un permesso per minore età o per motivi familiari fino ai diciotto anni, e a diciotto una conversione (Minori stranieri non accompagnati, A diciotto anni). Il figlio irregolare che vive con un genitore regolare ha diritto alla coesione familiare.

Le vie della protezione

  1. La protezione internazionale. Chi teme persecuzione o danno grave nel proprio Paese può chiedere asilo in qualunque momento, anche da irregolare, e dalla domanda ha diritto di restare (Chiedere asilo). Non è una via per chi non ha quei timori: dal 2026 la domanda manifestamente infondata va in procedura accelerata e il rigetto vale come espulsione. Ma per chi viene da Paesi in guerra, da regimi persecutori, o appartiene a gruppi a rischio, è la via principale, e va percorsa con un avvocato.
  2. La protezione speciale. Chi non può essere rimandato indietro perché «possa essere oggetto di persecuzione» o rischi «tortura o trattamenti inumani o degradanti», anche per «violazioni sistematiche e gravi di diritti umani» nel Paese (art. 19, commi 1 e 1.1), ha diritto a un permesso biennale che può chiedere direttamente al questore, con il parere della Commissione (comma 1.2). Dopo il 2023 non copre più il solo radicamento in Italia, ma i tribunali continuano a valutare la vita privata e familiare attraverso la Costituzione e la Convenzione europea (La protezione speciale).
  3. Le cure mediche. Chi ha «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine» ha diritto al permesso per cure mediche, fino a un anno rinnovabile, con lavoro consentito (art. 19, comma 2, lett. d-bis). Serve la documentazione di una struttura pubblica.
  4. La calamità. Se il Paese di ritorno «versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità», il permesso per calamità di sei mesi più sei (art. 20-bis).

I casi speciali

Tre permessi nascono da una condizione di vittima e da una collaborazione o da un percorso: la protezione sociale per le vittime di tratta e grave sfruttamento che escono dall'organizzazione (art. 18; sei mesi rinnovabili, con il programma di assistenza; Vittime di tratta); la violenza domestica, per chi subisce violenza in famiglia ed è in pericolo (art. 18-bis; un anno, convertibile; Separazione, divorzio, vedovanza e violenza); lo sfruttamento lavorativo, per chi è vittima di caporalato e «contribuisca utilmente all'emersione dei fatti» (art. 18-ter; un anno, convertibile in lavoro fuori quota; Lavoro nero, sfruttamento). Sono permessi che il questore rilascia su proposta o parere dell'autorità giudiziaria, dell'Ispettorato o dei servizi sociali: non si chiedono con il kit, si costruiscono con una denuncia o un percorso di protezione, e chi li usa per finta perde tutto.

Il decreto flussi e l'emersione

Il decreto flussi è per chi sta all'estero: il datore chiede il nulla osta, il consolato del Paese d'origine rilascia il visto, si entra. Chi è in Italia da irregolare può percorrerlo solo tornando a casa e facendosi chiamare — con il rischio che l'uscita registri l'overstay nell'EES e con i tempi del click day — e nessuna Questura o Prefettura può regolarizzare «dall'interno» attraverso il nulla osta: chi ottiene un nulla osta restando in Italia rischia il rifiuto del visto e un'accusa di falso (Il decreto flussi, Le truffe). L'emersione (o regolarizzazione, o sanatoria) è possibile solo quando una legge la apre per un periodo: l'ultima è stata l'art. 103 del decreto-legge 34/2020, per il lavoro agricolo e domestico, chiusa nell'agosto 2020 e smaltita fino al 2024. Non ce n'è una in vigore, e le proposte in discussione sono proposte (Le regolarizzazioni del passato, e la prossima).

Come si sceglie

Le vie non si sommano e non si inventano: una domanda d'asilo senza motivi, un matrimonio senza convivenza, una denuncia di sfruttamento non vera producono un rigetto che pesa su tutto il resto e, nei casi peggiori, un reato. La scelta si fa sui fatti della persona — chi è in Italia con lei, che cosa rischia a casa, che cosa ha subito qui, che età ha — e con qualcuno che conosce la materia: gli sportelli gratuiti e gli avvocati che fanno immigrazione, con il patrocinio a spese dello Stato quando serve (Aiuto gratuito, Trovare un avvocato). Nel frattempo valgono i diritti di Essere irregolari in Italia, e vale la regola più semplice: non farsi trovare con documenti falsi, non firmare nulla che non si capisce, conservare ogni prova della propria presenza e dei propri legami, perché ogni via chiede prove.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 5), 13 (comma 2-bis), 18, 18-bis, 18-ter, 19 (commi 1, 1.1, 1.2, 2), 20-bis, 22, 30 (comma 1, lett. d), 31 (comma 3), 32; D.Lgs. 30/2007, artt. 10 e 23; D.Lgs. 25/2008; L. 47/2017; DL 34/2020, art. 103; Corte cost., sent. 245/2011 e 202/2013; Cass., Sez. un., sent. 25 ottobre 2010, n. 21799. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.