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Famiglia

Unioni civili, coppie di fatto, convivenze

Il Testo Unico parla di «coniuge», e dal 2016 la legge italiana dice che dove c'è scritto coniuge si legge anche parte dell'unione civile. Per le coppie non sposate e non unite civilmente la situazione è diversa: la convivenza di fatto dà pochi diritti di soggiorno, il partner di un cittadino dell'Unione ne ha qualcuno in più. Questa pagina distingue i casi, dice che cosa dà un permesso e che cosa no, e come si documenta una relazione.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Unione civile (L. 76/2016): «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi… si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20). La parte dell'unione civile ha quindi il ricongiungimento, il permesso per famiglia, la carta UE, il permesso di cinque anni del coniuge di italiano.
  2. Partner di cittadino dell'Unione con «un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro» è familiare (art. 2 D.Lgs. 30/2007); il partner con una «relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale» ha diritto all'agevolazione dell'ingresso e del soggiorno, con esame individuale (art. 3, comma 2, lett. b).
  3. Convivenza di fatto tra due stranieri o tra un italiano e uno straniero non unito civilmente: nessun titolo di soggiorno nel Testo Unico; la convivenza registrata all'anagrafe (L. 76/2016, art. 1, commi 36-65) conta come prova dei legami nelle valutazioni della Questura, non come diritto.
  4. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero è trascritto in Italia come unione civile e produce gli effetti dell'unione civile.
  5. Il figlio della coppia, il genitore di un minore italiano, la violenza domestica hanno vie proprie, indipendenti dallo stato civile.

L'unione civile

La legge 20 maggio 2016, n. 76, ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso e ha scritto la clausola di equivalenza del comma 20: in tutte le leggi e gli atti amministrativi, «coniuge» comprende la parte dell'unione civile, con la sola eccezione del codice civile non richiamato e della legge sulle adozioni. Il Testo Unico sull'immigrazione è una legge, e dunque: la parte dell'unione civile può essere ricongiunta come «coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni» (art. 29, comma 1, lett. a); ha il permesso per motivi familiari (art. 30); la parte straniera dell'unione civile con un cittadino italiano ha il permesso di cinque anni dell'art. 23, comma 1-bis, D.Lgs. 30/2007, o la carta UE se l'italiano è «mobile» (Sposare un cittadino italiano); la parte dell'unione civile con un cittadino dell'Unione è «familiare» ai sensi dell'art. 2 del decreto 30/2007, che già includeva «il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio». L'unione civile si costituisce davanti all'ufficiale di stato civile con una dichiarazione, con i documenti del matrimonio — nulla osta o autorizzazione del tribunale per lo straniero, secondo le stesse regole e con la stessa caduta del requisito del permesso di soggiorno (Sposarsi in Italia con uno straniero) — e per lo straniero il cui Paese non conosce l'istituto il nulla osta è di regola sostituito dall'autorizzazione del tribunale o dal certificato di stato libero, secondo la prassi dei Comuni e la circolare del Ministero dell'Interno del 2016.

Le unioni registrate all'estero tra persone dello stesso sesso (il matrimonio egualitario di Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Argentina, Brasile; il PACS francese; le partnership registrate) producono in Italia gli effetti dell'unione civile e si trascrivono come tali (art. 1, comma 28, L. 76/2016; D.Lgs. 7/2017): il coniuge straniero dello stesso sesso di un italiano sposato a Madrid è, per la Questura, la parte di un'unione civile, con il permesso di cinque anni. L'unione civile sciolta segue le regole della separazione e del divorzio per il permesso (art. 30, comma 5).

Il partner del cittadino dell'Unione

Per i familiari dei cittadini europei il decreto 30/2007 aggiunge una categoria che il Testo Unico non ha: «il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale» (art. 3, comma 2, lett. b). Non è un «familiare» in senso stretto e non ha un diritto automatico, ma lo Stato «agevola l'ingresso e il soggiorno» ed «effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto» (comma 3). In pratica il convivente straniero di un cittadino tedesco o romeno residente in Italia può chiedere la carta di soggiorno di familiare di cittadino UE «nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b)» presentando «documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione» (art. 10, comma 3, lett. d-bis): la registrazione della convivenza di fatto all'anagrafe italiana (L. 76/2016), un contratto di convivenza, la coabitazione documentata da anni, figli comuni, un'unione registrata in un Paese che non la equipara al matrimonio. La Questura valuta e può rifiutare motivando; il rifiuto si impugna al tribunale ordinario. La Corte di giustizia (Rahman, 2012; Banger, 2018) ha chiarito che lo Stato deve avere criteri, esaminare il caso e dare un rimedio giurisdizionale. Per il partner di un cittadino italiano «statico» questa via non esiste: il permesso di cinque anni dell'art. 23, comma 1-bis, è per i «familiari» dell'art. 2, e il convivente non lo è; resta il matrimonio o l'unione civile.

La convivenza di fatto

Due stranieri che convivono, o un italiano e uno straniero che convivono senza matrimonio né unione civile, non hanno nel Testo Unico un titolo di soggiorno fondato sulla relazione: l'art. 29 parla di coniuge, l'art. 30 di coniuge e di familiari, e la legge 76/2016 ha disciplinato la convivenza di fatto (art. 1, commi 36-65: la dichiarazione anagrafica, il contratto di convivenza, alcuni diritti su casa, salute, carcere) senza toccare l'immigrazione. La convivenza registrata conta però in tre modi. Come prova dei «legami familiari» che la Questura deve pesare prima di negare o revocare un permesso (art. 5, comma 5, TUI, come esteso dalla Corte costituzionale) e che il giudice pesa contro l'espulsione. Come «vita privata e familiare» protetta dall'art. 8 della Convenzione europea, che i tribunali usano nella protezione speciale e nei ricorsi. E come base della coesione se dalla relazione è nato un figlio: il genitore straniero di un minore italiano ha il permesso di diritto (art. 30, comma 1, lett. d; Il genitore di figlio italiano), e il genitore straniero di un minore straniero regolare ha il ricongiungimento al figlio (art. 29, comma 5). Il convivente vittima di violenza ha il permesso dell'art. 18-bis, che copre anche «persone legate, attualmente o in passato, da… una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore… condivida o abbia condiviso la stessa residenza». Fuori da questi casi, la coppia non sposata che vuole vivere insieme in Italia ha tre strade: il matrimonio o l'unione civile, un titolo di soggiorno autonomo per lo straniero (lavoro, studio), oppure, se il partner è cittadino dell'Unione, la via dell'art. 3, comma 2.

Che cosa documentare

Per tutte queste situazioni conta la prova. La dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto al Comune (due persone maggiorenni «unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», non parenti, non sposate) è gratuita e produce un certificato che le Questure e i giudici conoscono; il contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura autenticata regola i rapporti patrimoniali; i documenti della vita comune — contratto di affitto congiunto, conto cointestato, bollette, foto, viaggi, testimonianze — costruiscono la «relazione stabile». Chi non è ancora regolare non può iscriversi all'anagrafe come convivente, perché l'iscrizione anagrafica richiede il soggiorno regolare: è uno dei limiti della convivenza come via.

Fonti

L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1 (commi 1-35 sull'unione civile, in particolare 20 e 28; commi 36-65 sulla convivenza di fatto); D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7 (unioni registrate all'estero); D.Lgs. 30/2007, artt. 2, 3 (commi 2 e 3), 10 (comma 3, lett. d-bis), 23; D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 5), 18-bis, 29 (commi 1 e 5), 30 (commi 1 e 5); Corte di giustizia UE, Rahman (C-83/11, 2012), Banger (C-89/17, 2018); Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.